Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9015 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9015 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
Avv. Acc. IRPEF 2007 e 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25685/2017 R.G. proposto da:
NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE,
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1931/14/2017, depositata in data 5 maggio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del AVV_NOTAIO, ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il restante.
Rilevato che:
NOME COGNOME riceveva notifica di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF, n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, rispettivamente per gli anni d’imposta 2007 e 2008. L’RAGIONE_SOCIALE -rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando un maggior reddito di € 282.694,43 per l’anno d’imposta 2007 e di € 268.839,38 per l’anno d’imposta 2008; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: canoni di leasing e acquisto di un immobile.
Avverso gli avvisi di accertamento il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva in giudizio anche l’ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 10994/29/2014, rigettava il ricorso del contribuente, confermando l’avviso di accertamento impugnato.
Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 1931/14/2017, depositata in data 5 maggio 2017, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente, condannandolo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 07 marzo 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione dell’art. 14, comma primo, del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 409 e dell’art. 13 bis del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha tenuto in considerazione che l’effetto preclusivo automatico RAGIONE_SOCIALE scudo fiscale effettuato nel 2009 dal contribuente (ed esibito fin dalla fase di contraddittorio endoprocedimentale) operava con riguardo ad ogni accertamento relativo agli anni d’imposta per i quali i termini di accertamento non erano ancora spirati.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione art. 2967 cod. civ. e dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha correttamente individuato il thema decidendum e il riparto dell’onere probatorio tra ufficio e contribuente, pretendendo da quest’ultimo, anziché la sola prova di disponibilità finanziarie, nel caso di specie rappresentate dalle somme oggetto di scudo fiscale, giustificative di acquisti e spese attenzionate dall’ufficio, anche la dimostrazione dell’impiego effettivo RAGIONE_SOCIALE prime per il sostenimento RAGIONE_SOCIALE seconde.
I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono infondati.
Secondo giurisprudenza di questa Corte (Cass. 06/11/2024, n. 30776) in materia di “scudo fiscale”, l’effetto preclusivo del RAGIONE_SOCIALE potere di accertamento dell’amministrazione finanziaria, come regolato dall’art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 350 del 2001, conv. con modif. dalla legge n. 409 del 2001, deve escludersi
che importi una limitazione oggettiva – la quale si esaurisca nella mera corrispondenza quantitativa tra le somme rimpatriate e qualsiasi imponibile oggetto di possibile accertamento, come se l’importo di cui alla dichiarazione riservata possa rappresentare una sorta di franchigia opponibile, sino a concorrenza, dal contribuente all’amministrazione finanziaria, rispetto a qualunque tipologia di reddito successivamente accertato -poiché la limitazione normativa agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio richiede la dimostrazione di una concreta correlazione oggettiva tra il reddito accertato e la provenienza RAGIONE_SOCIALE somme o dei beni rimpatriati o regolarizzati e, pertanto, il reddito non dichiarato, oggetto di accertamento, deve essere collegato alle somme o ai beni emersi a seguito del rimpatrio, attraverso la dimostrazione dell’astratta riconducibilità RAGIONE_SOCIALE somme rientrate proprio al reddito contestato, il cui onere è posto a carico del contribuente.
2.1. Nella fattispecie in esame, la C.t.r ha correttamente osservato che il contribuente non aveva fornito la prova del collegamento RAGIONE_SOCIALE spese poste a base dell’accertamento sintetico e le somme oggetto di rimpatrio, rilevando che il contribuente aveva rimpatriato disponibilità finanziarie nel corso dell’ano 2009, mentre le spese per incrementi patrimoniali e beni di consumo, ossia i canoni di leasing per le autovetture, erano state sostenute nel corso del 2007 e del 2008.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimit à̀ , liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali che si liquidano in € 5.800,00, oltre accessori e spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 7 marzo 2024.