Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34618 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
Limiti accert scudo fiscale
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– ricorrente
–
contro
NOME COGNOME
– intimato
–
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna, n. 2163 depositata il 26 ottobre 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia recuperava a tassazione maggior reddito in capo al contribuente intimato per verificata disponibilità di beni ed incrementi patrimoniali relativi agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008. Il contribuente opponeva di aver fatto rientrare somme dall’estero in virtù del d.l. n. 78/2009, rientro avvenuto il 9 dicembre 2009 per un totale di € 110.648,00 e in proposito forniva numerose copie di versamenti all’estero effettuati negli anni 2007 e 2008.
La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo precluso l’accertamento relativamente al periodo anteriore al 31 dicembre 2008. La CTR, adìta dall’Agenzia in sede di gravame, confermava la suddetta pronuncia di primo grado.
L’Agenzia propone ricorso in cassazione fondato su un unico motivo, mentre il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 13 -bis del d.l. n. 78/2009, dell’art. 14 d.l. n. 350/2001 e dell’art. 2697, cod. civ.
2. Il motivo è fondato.
La disciplina recata dal d.l. n. 78/2009, c.d. ‘scudo fiscale’, consente la regolarizzazione tramite rimpatrio di somme detenute all’esterno e non denunciate, e contestualmente preclude nei confronti del dichiarante l’accertamento tributario per i periodi d’imposta precedenti e per i quali non sia decorso il relativo termine di accertamento, limitatamente però agli imponibili rappresentati dalle somme e dalle altre attività costituite all’estero. Ciò significa che alcuna preclusione all’accertamento di somme ed attività detenute in Italia e non oggetto di dichiarazione deriva dall’adesione all’emersione suddetta.
Per queste ultime infatti, già in astratto, non può affermarsi una connessione con le attività e le somme detenute all’estero, come plasticamente avviene nella specie, in cui viene chiesto al contribuente di giustificare, per gli anni in questione, il possesso di mezzi di trasporto di lusso che evidentemente non sono stati acquistati con le disponibilità detenute all’estero ed infatti fatte rientrare in Italia successivamente a tali acquisti, cioè nel 2009.
Tanto deriva appunto dal limite della preclusione di accertamento, che si riferisce l’art. 14, comma 1, lett. a) del d.l. n. 350/2001, richiamato dal d.l. n. 78/2009, relativo agli imponibili rappresentati dalle somme e dalle attività costituite all’estero e oggetto di
rimpatrio: gli automezzi infatti non vennero certo acquistati con tali beni e attività e quindi legittimamente l’Agenzia chiedeva le giustificazioni ed era onere del contribuente fornire elementi probatori differenti rispetto alla prova dei versamenti e poi del rimpatrio nel 2009 delle somme oggetto di ‘scudo fiscale’ (in senso analogo Cass. n. 30776/2023).
L’accoglimento del ricorso determina la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice d’appello affinché provveda a decidere la controversia alla luce del principio qui espresso, nonché alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna che, in diversa composizione, provvederà a conformarsi al principio qui espresso e alla determinazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2024