Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6793 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6793 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19102/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 834/2022 depositata il 20/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente ing. NOME COGNOME è professionista cui nel 2009 era inviato questionario per rendere chiarimenti circa movimentazioni bancarie sui propri conti. All’esito di indagini bancarie, veniva formato avviso di accertamento notificato il 12 settembre 2017 a valere sull’anno di imposta 2012, con ripresa a tassazione di maggior reddito a fini IRPEF, IVA ed IRAP.
I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, che ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi di doglianza, cui replica il Patrono erariale, con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta doglianza ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge numero 78 del 2009 nella parte in cui richiama l’articolo 14 del decreto-legge numero 350 del 2001.
Nella sostanza si lamenta che il collegio di appello abbia ritenuto che l’invio del questionario da parte dell’Ufficio integri una attività di inizio dell’accertamento e pertanto non renda più opponibile il cosiddetto scudo fiscale.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 32 del DPR numero 600 del 1973, nonché degli articoli 2697 e 2729 del codice civile. Nello specifico si ritiene come provate le movimentazioni bancarie da un conto corrente all’altro quali attività di mero spostamento di ricchezza già in capo al contribuente e non indicativi di maggior reddito occulto.
1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura
civile per violazione falsa applicazione degli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo numero 446 del 1997.
Nello specifico si contesta la ripresa a tassazione a fini Irap, laddove il contribuente lamenta di non aver mai operato con organizzazione, ma sempre e solo con la strumentazione minima per mantenere l’attività professionale.
2. Il primo motivo non può essere accolto.
Non è controverso in atti, anzi è ammesso dalla stessa parte contribuente, che nel 2009 sia stato inviato questionario con richiesta di chiarimenti al contribuente prima che egli avviasse le comunicazioni riservate, in data 2010, per l’avvio della procedura del cosiddetto scudo fiscale.
La doglianza attiene alla rilevanza del questionario quale inizio di attività accertativa che inibisce il perfezionamento della procedura speciale dello scudo fiscale.
Correttamente il collegio di secondo grado ha ritenuto che l’avvio della procedura di rientro delle somme detenute all’estero, cosiddetto scudo fiscale, abbia avuto origine nell’aprile del 2010, in data successiva all’invio del questionario trasmessogli nel novembre del 2009. Essendo la procedura agevolata iniziata in un momento successivo all’avvio di indagini fiscali, non poteva validamente essere opposta dal contribuente all’Ufficio.
2.1. Occorre richiamare giurisprudenza costante di questa Suprema Corte di legittimità, con orientamento che è stato confermato anche di recente, affermando che in materia di scudo fiscale, la presentazione della dichiarazione riservata di cui all’art. 13 bis del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, non è preclusiva del potere di accertamento tributario ove il contribuente, alla data di presentazione della stessa, avesse già, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del d.l. n. 350 del 2001, conv. dalla l. n. 409 del 2001, “formale conoscenza” dell’avvio dell’attività di accertamento; tale condizione non si esaurisce nella “formale notifica” di un atto,
ma ricorre anche nel caso del compimento di attività – quali, tra l’altro, gli accessi, le ispezioni, le verifiche, la partecipazione al contraddittorio, l’invio e la risposta a questionari, le acquisizioni probatorie ed istruttorie – che abbiano coinvolto il contribuente e si siano tradotte in atti del procedimento specifici e di contenuto pertinente – la cui valutazione è di competenza del giudice di merito – all’accertamento medesimo (cfr. Cass. V, n. 1321/2022, altresì Cass. V, n. 6035/2023). Il motivo non può pertanto essere accolto.
Infondato è altresì il secondo motivo.
3.1. Si censura l’equiparazione a reddito occulto della movimentazione bancaria tra un conto corrente e l’altro, tutti riferibili al medesimo contribuente, a prescindere dalla procedura agevolata per il rimpatrio di capitali all’estero.
Le indagini bancarie hanno dimostrato la disponibilità di maggiori somme detenute in banca nel periodo d’imposta 2012, che pertanto erano soggette a tassazione nel momento in cui sono entrate nella disponibilità del contribuente. Spetta al contribuente la prova contraria che dette somme avessero già subito ritenuta alla fonte o avessero già assolto i propri oneri fiscali, dimostrando trattarsi di mere operazioni di trasferimento finanziario.
Infatti, in tema di IVA, ed al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall’art. 51, secondo comma, numero 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (in virtù della quale le movimentazioni di denaro, nella specie bancarie, risultanti dai dati acquisiti dall’Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili), non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale (cfr. Cass.
V, n. 21303/2013, in termini Cass. T., n. 25043/2024). Tale prova non è stata fornita dalla parte contribuente ed il motivo non può essere accolto.
Né può essere richiesta a questa Corte una rivalutazione dall’apporto probatorio compendiato dal giudice di merito, per ottenere un risultato opposto a quello raggiunto dalla sentenza in scrutinio.
Non può trovare accoglimento neppure il terzo motivo, dove si contesta la ripresa a tassazione a fini Irap, per non aver mai operato con organizzazione ulteriore rispetto ai minimi di dotazioni necessari per l’esercizio della libera professione.
Correttamente la difesa erariale individua la contraddizione già evidenziata dalla sentenza in scrutinio, a pagina 19 e 20 del ricorso introduttivo, ove, da un lato si fa riferimento ad acquisti di macchinari importanti che incidono per il 70% del fatturato, dall’altro si nega di possedere attività autonomamente organizzata quale presupposto dell’Irap.
4.1. Devesi ricordare che in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto della “autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (cfr. Cass. T., n. 11107/2024). Altresì, in tema di IRAP, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'” id quod plerumque accidit “, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la
soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive (cfr. Cass. V, 24516/2020).
In questo senso, la sentenza in scrutinio, dopo aver già rilevato la consistenza delle spese per macchinari e collaborazioni esterne, dichiarate dallo stesso contribuente quali necessarie per lo svolgimento della propria attività, compie un apprezzamento di merito sulla rilevanza di tali spese ai fini dell’autonoma organizzazione, in compendio con la rilevanza dei ricavi che presuppongono e confermano un’attività autonomamente organizzata.
4.2. Con accertamento in fatto che esula dal perimetro di cognizione di questa Suprema Corte di legittimità, il collegio di merito ha ritenuto provata la sussistenza di attrezzature costose e la collaborazione di altri professionisti, tali da integrare il presupposto impositivo Irap, né tale profilo viene intercettato dal motivo qui in esame che lamenta la violazione di legge per carenza dei presupposti Irap.
In definitiva il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. cinquemilaseicento/00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 05/03/2025.