Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6089 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6089 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DURANTE NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4187/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui è domiciliata, in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso
la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3876/2016, pubblicata il 1.7.2016,
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.3.2026, dal AVV_NOTAIO
FATTI DI CAUSA
Con avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, a seguito di accertamento sintetico ex art. 38 commi 4, 5 e 6 del d.p.r. 600 del 1973, veniva accertato nei confronti di NOME COGNOME un maggior reddito imponibile per l’anno di imposta 2007 pari alla somma di € 165.567,00 ; a seguito di impugnazione, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso del contribuente, riconoscendo gli effetti preclusivi del cosiddetto ‘scudo fiscale’.
2. Con successivo avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno di imposta 2008, veniva quantificato un maggior reddito imponibile pari alla somma di € 159.560,00. Il ricorso presentato avverso detto accertamento, fondato, tra l’altro, sull’operatività RAGIONE_SOCIALE scudo fiscale , veniva dichiarato, dapprima dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e poi dalla Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza oggetto della presente impugnazione, inammissibile perché tardivo, in quanto proposto (8.1.2014) oltre il termine di 150 giorni (ottenuto dalla sommatoria dei 90 giorni per la procedura di adesione e dei 45 giorni di sospensione feriale) dalla ricezione (24.6.2013).
Il contribuente ha proposto, quindi, ricorso per cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, affidato a due motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE, con il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, spiega controricorso.
Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 5.3.2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti due motivi di ricorso.
Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 4 c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art.1 53 c.p.c. in riferimento agli artt. 24, 53 e 97 Cost. e all’art. 10 della legge n. 212 del 2000.
Deduce il ricorrente che erroneamente il giudice di appello avrebbe negato l’applicabilità dell’art. 153 c.p.c. nella fase temporale antecedente la pendenza d el processo tributario, limitandone l’efficacia alle sole decadenze interne al processo e, così, irrimediabilmente ledendo il diritto di difesa del contribuente.
Nel caso di specie, infatti, l’odierno ricorrente era incorso in un a decadenza, proponendo il ricorso avverso l’avviso di accertamento due giorni dopo la
scadenza del termine, per causa non imputabile, estranea alla volontà della parte, avente carattere di assolutezza e in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza stessa: in primo luogo, al momento della notifica, egli non si trovava presso la sua residenza e l’atto era stato ricevuto dal portiere della casa di abitazione, che aveva erroneamente scritto sulla busta, quale data di ricezione, 26.6.2013 , in luogo della data corretta 24.6.2013; soprattutto, in seguito, la data errata, e posticipata di due giorni, era stata ribadita dallo stesso ufficio accertatore, in varie occasioni (nel diniego espresso di autotutela, doc.8; nella risposta all’istanza di accertamento con adesione, doc. 9; nel verbale di contraddittorio, doc. 10; nelle controdeduzioni articolate nel corso del giudizio di primo grado), ingenerando l’affidamento incolpevole dell’odierno ricorrente.
1.1. Il motivo non è fondato.
Se, infatti, in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , la disciplina della rimessione in termini non poteva essere riferita ad un evento esterno al processo (si confronti sul punto, Cass. n. 3340 del 2021, e già Cass. n. 23430 del 2016), in base a più recente e condivisibile interpretazione, se anche l’istituto, previsto dall’art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, comunque richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. n. 19384 del 2023): deve trattarsi, in altri termini, di un fattore assolutamente impediente, di per sé ed ineludibilmente determinante l’impossibilità di rispettare il termine, diverso, quindi, dal mero errore in cui la parte sia incorsa, seppure -anche – sulla base di talune risultanze degli atti propri dell’amministrazione.
Ne consegue come non sia ravvisabile, nel caso di specie, alcuna lesione del diritto di difesa né dell’affidamento del contribuente.
2. Con i l secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata, perché resa in violazione dell’intervenuto giudicato esterno in relazione alla statuizione contenuta nella sentenza 233/2013 del 11.7.2013, che aveva accertato, nei
confronti del medesimo contribuente, per l’anno di imposta 2007, l’operatività del cosiddetto scudo fiscale.
Deduce la parte ricorrente come debba considerarsi precluso il riesame RAGIONE_SOCIALE stesso punto di diritto già accertato e risolto con efficacia di giudicato nell’ambito di un primo giudizio, quando si tratti di due giudizi instaurati fra le stesse parti, che abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico, e quando la questione costituisca premessa logica indispensabile alla statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza.
2.1. Il motivo è infondato.
Viene in considerazione sul punto quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite da cui non vengono offerti motivi per discostarsi (S.U. n. 13916/2006), per cui non può escludersi che anche in materia tributaria operi l’efficacia espansiva del giudicato esterno ancorché non in via generalizzata ed aspecifica (Cass. n. 22941 del 2013) ma in conformità al principio di autonomia dei periodi di imposta, che comporta l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria, relativa ad un determinato periodo, rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori RAGIONE_SOCIALE stesso, cosicché tale capacità espansiva del giudicato deve ritenersi limitata agli elementi costitutivi della fattispecie, come le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. n.18907 del 2011, n. 9512 del 2009 e già Cass. S.U. cit.) o ad altri eventuali “elementi preliminari” rispetto ai quali possa dirsi sussistente un interesse protetto avente carattere di durevolezza nel tempo, non estendendosi a tutti i punti che costituiscono antecedente logico della decisione ed in particolare alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove ed alla ricostruzione dei fatti (Cass. n. 22941 del 2013; n. 1837 del 2014). E questo perché il giudicato incentra la sua potenziale capacità espansiva in funzione regolamentare solo su quegli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva una situazione fattuale in uno specifico periodo di imposta non può
estendere i suoi effetti automaticamente ad altro ancorché siano coinvolti tratti storici comuni (Cass. n. 18907 del 2011; n. 20029 del 2011; n. 22941 del 2013).
Si è, inoltre, affermato (Cass. n. 14509 del 2016) che l’efficacia preclusiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla «interpretazione giuridica» della norma tributaria, ove intesa come «mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto», poiché detta attività, compiuta dal giudice e consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all’esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass. n. 23723 del 2013).
Nel caso di specie, la dedotta operatività RAGIONE_SOCIALE scudo fiscale anche per un successivo periodo d’imposta costituisce questione riferita ad una situazione fattuale, e non elemento oggetto di qualificazione giuridica preliminare all’applicazione di una specifica disciplina tributaria o comunque costitutivo della fattispecie.
In conclusione, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 5.3.2026.
Il Presidente NOME COGNOME