Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11114 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
Avv. Acc. IRPEF 2004 e 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15226/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , -intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 5398/13/2015, depositata in data 14 dicembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte in data 9 febbraio 2024 del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto respingersi il ricorso.
Rilevato che:
Nelle date del 4 e 9 dicembre 2013 NOME COGNOME riceveva notifica, rispettivamente, degli avvisi di accertamento ai fini IRPEF n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2004, e n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2008. L’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE -direzione RAGIONE_SOCIALE Milano I -rideterminava il reddito complessivo del detto contribuente a seguito di accertamenti su movimentazioni bancarie, ex art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riferite al conto acceso dal suddetto presso Banca UBS, sede di Bellinzona, n. CODICE_FISCALE e ai conti intestati alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, interposte del contribuente, presso Banca UBS, sede di Zurigo, rispettivamente nn. 267 -940243 e 267 -856024, accertando un maggior reddito pari a € 5.451.230,00 per l’anno d’imposta 2004 e a € 3.300.410,00 per l’anno d’imposta 2008; la contestazione consisteva nell’omessa indicazione all’interno della dichiarazione annuale dei redditi da attività finanziarie detenute dal contribuente in un Paese a fiscalità privilegiata (la RAGIONE_SOCIALE), in violazione dell’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167.
Avverso gli avvisi di accertamento il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva in entrambi i giudizi anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
Con provvedimento del 12 maggio 2014, a seguito dell’istanza di autotutela presentata dal contribuente, l’ufficio annullava parzialmente l’avviso di accertamento emesso per l’anno 2004, rideterminando il maggior reddito in € 3.069.505,00 per quell’anno.
La RAGIONE_SOCIALE, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 909/16/2015, rigettava i ricorsi del contribuente, confermando gli avvisi di accertamento impugnati.
Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 5398/13/2015, depositata in data 14 dicembre 2015, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente, condannandolo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «In via preliminare: illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 43, primo comma, e falsa applicazione dell’art. 43, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nella versione in vigore alla data di notifica -anno 2013 -dell’avviso d’accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’annualità d’imposta 2004. Motivo rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. » il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2004 per essere stato notificato oltre i termini previsti di decadenza, nonostante il contribuente non fosse oggetto di una notitia criminis per una fattispecie di reato tributario, la quale sola può giustificare il raddoppio dei termini.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (motivazione perplessa e, comunque, intrinsecamente non coerente). Motivo rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r., dopo aver richiamato il corretto e condiviso quadro fattuale della vicenda e indicato la necessità di provare che gli imponibili accertati sul conto UBS Bellinzona erano stati trasferiti fino alle società italiane sotto forma di finanziamenti, aumenti di capitale etc., ha rigettato l’appello perché mancava la prova del passaggio di denaro tra non meglio identificate fiduciarie estere e fiduciaria italiana mai menzionate prima (né dagli stessi giudici né negli atti
di primo e secondo grado), tutte riconducibili al contribuente, in questo modo richiedendo la prova di un fatto inesistente.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità della sentenza impugnata per violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. Motivo rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. » il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha posto a fondamento della propria decisione un quadro fattuale diverso (comprendente fantomatiche fiduciarie estere e italiane del contribuente e i flussi finanziari tra queste intercorsi) da quello condiviso dalle parti e pacifico in causa. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dal flusso finanziario, dai conti correnti intestati alla RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE e alle società italiane. Motivo rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la RAGIONE_SOCIALE, inserendo nel proprio argomentare soggetti inesistenti (le fiduciarie estere e italiane del contribuente), ha mancato di valutare i flussi finanziari dal conto Bellinzona alle società svizzere, così come quelli da questi alle società italiane e, conseguentemente, la ‘correlazione specifica’ tra importi scudati e importi accertati dimostrata dal contribuente mediante prova (bancaria e societaria) in ordine alla formazione RAGIONE_SOCIALE attività oggetto di regolarizzazione a mezzo di Scudo Fiscale proprio a partire dalle disponibilità economiche oggetto di accertamento, correlazione che l’ufficio, prima, e la sentenza di primae curae , poi, avevano ritenuto sfornita di prova.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità della sentenza impugnata per violazione del combinato disposto dell’art. 13 bis , comma quarto, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e
dell’art. 14, comma primo, del D.L. 25 settembre 2001, n. 350 in rapporto alla regola di riparto dell’onere probatorio prevista dall’art. 2697 cod. civ. Motivo rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto che la normativa in materia richiedesse la prova, da essi non fornita, di una ‘specifica connessione’ tra i maggiori imponibili oggetto di accertamento e le somme o attività oggetto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni riservate dallo stesso presentate (crediti per finanziamenti erogati tra il 2004 e il 2008 e maggior valore RAGIONE_SOCIALE quote nelle società italiane detenute dalle società svizzere interposte), anziché la sola prova di una ‘astratta riconducibilità’.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 13 bis , comma primo, lett. a), del D.L. n. 78/2009. Motivo rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha ritenuto, anche contrariamente alla prassi amministrativa, che crediti per finanziamenti soci e partecipazioni nella società italiana RAGIONE_SOCIALE, formalmente erogati/detenute dalla società interposta estera (svizzera) RAGIONE_SOCIALE, non potessero essere scudate dall’interponente (il contribuente) italiano.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Sul punto, si ritiene conforme ai principi giurisprudenziali di legittimità il ragionamento seguito dai Giudici di seconde cure, i quali hanno ritenuto che: «In ordine al primo motivo, deve rilevarsi che è pacifico che ciò che rileva è la denuncia all’Autorità giudiziaria per una qualificazione del fatto che è di stretta pertinenza dell’AG, e la mancata contestazione di reati tributari in senso proprio non fa venir meno il previsto raddoppio dei termini di accertamento, raddoppio disciplinato dal legislatore proprio in considerazione della
esigenza di garantire all’Ufficio di compiere accertamenti più approfonditi sulla capacità contributiva nel caso emergano elementi idonei a fondare l’obbligo della denuncia penale con conseguente possibile instaurazione di un procedimento penale. Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che, conformemente a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247/2011, i termini raddoppiati di accertamento non costituiscono una proroga di quelli ordinari, ma operano automaticamente in presenza di una speciale condizione obbiettiva (obbligo di denuncia penale per i reati tributari), dovendosi escludere che possano avere influenza ostativa eventuali cause di non punibilità.
2.1. Peraltro, specificamente, in materia, si è avuto modo di affermare che ‘ In tema di sanzioni amministrative pecuniarie di natura tributaria, il termine di decadenza per il potere accertativo che l’art. 5, commi 4 e 5, del d.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., nella l. n. 227 del 1990, contempla per l’omissione della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività finanziarie all’estero di cui all’art. 4 dello stesso decreto, deve essere individuato, tra quelli indicati dall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, non nel termine che fa riferimento al tempo della commissione della violazione, ma in quello maggiore previsto per l’accertamento del tributo dovuto, tenuto conto del raddoppio dei termini introdotto dall’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., nella l. n. 102 del 2009, applicabile, trattandosi di norma di carattere procedimentale, anche nei periodi d’imposta precedenti a quello della loro entrata in vigore ‘ (Cass. 28/11/2018, n. 30742; Cass. 14/11/2019, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Invero, sul punto, la C.t.r. non è incorsa in motivazione apparente, né perplessa perché essa, dopo aver ritenuto di non condividere il motivo dedotto dall’appellante secondo il quale non occorreva una prova specifica da parte del soggetto accertato circa la correlazione
tra gli imponibili e le somme scudate essendo sufficiente una connessione astratta e logica tra tali elementi, ha rilevato che alcuna prova aveva fornito il ricorrente a sostegno RAGIONE_SOCIALE dell’argomentazione in base alla quale le attività finanziarie regolarizzate erano transitate nei conti correnti intestati alle fiduciarie estere ed in particolare alla società RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE, pacificamente ritenute fiduciaria interposte del contribuente.
3.1. Va osservato, inoltre, che a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza -di ‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022).
3.2. La sentenza in esame, non solo presenta le indicazioni richieste, contenendo lo svolgimento del processo e i fatti essenziali di causa, ma ha comunque una ratio decidendi chiaramente intellegibile, sicché la sua motivazione si colloca ben sopra la soglia del minimo costituzionale ex art. 111 cost. comma 6.
Seguendo un ordine logico giuridico RAGIONE_SOCIALE questioni, va disaminato il quarto motivo che è fondato.
Va precisato che non ricorre qui l’ipotesi della cd. doppia conforme prevista dall’art. 348 -ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif ., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), perché, sulla base della ricostruzione dei fatti e del supporto probatorio, le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello sono tra loro diverse, dovendosi dare atto che in grado di appello sono stati prodotti ulteriori documenti volti a dimostrare il collegamento tra i capitali scudati ed il reddito accertato.
4.1. Di poi, la RAGIONE_SOCIALE ha illegittimamente posto a fondamento della decisione un quadro fattuale diverso, ossia la società fiduciaria italiana e le società fiduciarie estere del signor COGNOME, da quello condiviso dalle parti e pacifico in causa. In particolare, la ricostruzione della vicenda fattuale dedotta in giudizio e posta a base degli accertamenti era caratterizzata da precisi ed individuati soggetti, ossia il sig. COGNOME, , il conto BELLINZONA, le società svizzere, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e le società italiane e, quindi, i flussi finanziari tra: il conto corrente intestato al contribuente ed il conto BELLINZONA (flusso 1); il conto BELLINZONA ed i due conti correnti svizzeri intestati uno alla società , RAGIONE_SOCIALE ed uno a COGNOME(flusso 2); i due conti correnti svizzeri intestati uno alla società , RAGIONE_SOCIALE ed uno a COGNOME e le società italiane RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE(flusso 3) Tutto quanto illustrato era pacifico tra le parti in causa sin dal giudizio di primo grado nel senso che anche la C.t.p., nella sentenza, affermava: “Nel caso in esame l’attività accertativa ha condotto alla rideterminazione dei redditi imponibili degli anni 2004 e 2008 sulla sola base di conti correnti di cui il contribuente aveva piena disponibilità (circostanza, questa non contestata in
causa), mentre nessuna connessione può stabilirsi tra quegli imponibili e le diverse attività che sono oggetto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni riservate prodotte dallo stesso contribuente: azioni o finanziamenti soci relativi ad alcune società che seppure riferibili al COGNOME, non sono state prese in considerazione ai fini degli accertamenti in contestazione ‘. Del resto, l’unica fiduciaria italiana che aveva avuto un ruolo nella vicenda era la SIREFID, una società intermediaria finanziaria che aveva gestito nel 2009 la procedura di regolarizzazione ossia di emersione (rimpatrio) RAGIONE_SOCIALE attività detenute all’estero .
4.2. Tanto premesso, la C.t.r., invece, afferma che: “nel caso concreto le fiduciarie estere interposte di COGNOME hanno operato attraverso intestazioni di partecipazioni di azioni in società estere e in modo parallelo le fiduciarie italiane hanno operato finanziamenti soci in società italiane ma non risulta evidenziato alcun collegamento tra le operazioni RAGIONE_SOCIALE fiduciarie estere e le operazioni RAGIONE_SOCIALE fiduciarie italiane del contribuente “I finanziamenti esteri, erogati poi attraverso la fiduciaria italiana a società italiane, secondo l’appellante, sono stati trasferiti dalle società svizzere in dipendenza del trasferimento RAGIONE_SOCIALE partecipazioni”. Così opinando, il quadro fattuale di riferimento utilizzato dal collegio di secondo grado non è quello condiviso e pacifico in causa tra le parti, laddove ha inserito società fiduciarie estere e società fiduciarie italiane ipotizzate come riconducibili al contribuente nonché i flussi finanziari tra queste e le società svizzere, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Ciò si è tradotto nell’omissione, da parte del giudice di appello, di fatti decisivi ai fini della decisione relativi ai flussi indicati con i numeri 2 (il flusso finanziario dal conto Bellinzona ai conti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) e 3 (il flusso finanziario dai conti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE alle società italiane), al fine di verificare la correlazione specifica tra le attività transitate su detti conti ed i maggiori imponibili accertati dall’Ufficio.
Per le considerazioni sin qui svolte, è fondato anche il sesto motivo. Invero, ove dimostrato che il cd. flusso 3, ossia tra i due conti correnti svizzeri intestati uno alla società, RAGIONE_SOCIALE ed uno a RAGIONE_SOCIALE e le società italiane RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sarebbe da fiduciaria estera RAGIONE_SOCIALE riconducibile al sig. COGNOME alle società residenti in Italia, sulla base della stessa Circolare n. 43/E del 10.10.2009, par. 1dell’Amministrazione finanziaria, citata nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, l’emersione di attività non dichiarate detenute all’estero è da ritenersi ammessa anche nel caso in cui le predette attività siano intestate a società fiduciarie o siano possedute dal contribuente per interposta persona.
Dall’accoglimento dei motivi quarto e sesto discende l’assorbimento dei restanti.
In conclusione, vanno accolti il quarto ed il sesto motivo di ricorso, rigettati il primo ed il secondo motivo e, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto ed il sesto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo motivo e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2024.