Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1212 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1212 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24949/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE che la
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1025/2021 depositata il 15/03/2021.
Udita la relazione svolta in pubblica udienza del 26/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto il ricorso introduttivo della contribuente (contro avviso di liquidazione dell’imposta di registro per una scrittura privata non autenticata datata 29 dicembre 2015, rinvenuta nel corso di un accesso);
ricorre in cassazione la contribuente con quattro motivi di ricorso, integrati anche da memoria (1violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 2- violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; 3- violazione e falsa applicazione dell’art. 9, Tariffa parte I e dell’art. 1, parte II allegate al d.P.R. n. 131 del 1986; 4- violazione e falsa ap plicazione dell’art. 15, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che chiede il rigetto del ricorso;
la Procura generale della Cassazione, sostituta procuratrice generale NOME COGNOME ha presentato conclusioni scritte, ribadite in udienza, di accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con la condanna al pagamento delle spese e con il raddoppio del contributo unificato.
I primi due motivi di ricorso risultano inammissibili; infatti, dalla ricostruzione del fatto, effettuata dalla sentenza di appello, non risulta proposta la relativa questione nel ricorso introduttivo (e ritualmente reiterata in sede di gravame), della violazione dell’art. 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 («Nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio», Sez. 1 – , Sentenza n. 25319 del 25/10/2017, Rv. 645791 – 01). Nel ricorso in cassazione, del resto, la stessa società ricorrente non specifica la proposizione della questione nei due gradi di merito, posto che, a pag. 4, si limita a riferire, quanto al ricorso introduttivo, ‘di aver impugnato l’avviso, eccependone l’illegittimità per violazione dell’art. 15 DPR 131/86 e l’infondatezza della pretesa’ e a pag. 9 a esporre, apoditticamente, di aver ‘riaffermato l’eccezione secondo cui, come formulato nel motivo sub 1), l’atto in oggetto non è tassabile perché conclusosi in Svizzera’.
Il terzo ed il quarto motivo (che si analizzano congiuntamente per logica connessione) risultano infondati.
La sentenza impugnata, con valutazione in fatto insindacabile in sede di legittimità, ha accertato come la scrittura privata è stata sottoscritta su un foglio che conteneva tutti gli elementi del contratto tra le parti, con la firma della proponente: «E’ corretto affermare che il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE ha apposto la propria firma su un atto che già presentava la sottoscrizione del legale rappresentante della società svizzera proponente. Pertanto, può affermarsi che nel caso di specie, si è legittimamente perfezionato l’incontro delle due volontà, sebbene in tempi e con modalità diverse».
Con il ricorso in cassazione, del resto non si contesta in fatto l’accertamento compiuto dalla CTR Lombardia.
Il contratto concluso per corrispondenza necessita di due atti distinti, e questa Corte, sul punto, ha già avuto modo di affermare che «ai fini dell’imposta di registro, il contratto stipulato per corrispondenza si distingue dal contratto stipulato per scrittura privata non autenticata per il fatto che nel secondo caso vi è un solo documento nel quale risultano formalizzate le volontà di tutti i contraenti e le loro sottoscrizioni, mentre, se si tratta di corrispondenza , in ogni documento è raccolta la volontà unilaterale di un solo contraente» (cfr. Cass. n. 30179 del 2017, in motivazione, e Cass. 17 giugno 2021 -deposito 24 agosto 2021 -, n. 23414).
Nel caso in giudizio la CTR ha valutato il documento come scrittura privata non autenticata in quanto vi è un solo documento con la firma di entrambe le parti contrattuali e non singoli atti per corrispondenza.
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P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26/09/2024.