Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33609 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33609 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 863/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1835/2022 depositata il 30/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento emesso
dal Comune di Nardò relativo al mancato pagamento dell’ICI per l’anno di imposta 2009, su due immobili di sua proprietà, eccependo di essere nudo proprietario delle due unità immobiliare oggetto di imposizione, in virtù di una scrittura privata, datata 30/1/2001, costitutiva del diritto di abitazione a favore della madre COGNOME NOME. Rispetto poi alla particella 1067, sub 1 (garage) sottolineava come fosse una pertinenza dell’abitazione principale.
Con sentenza n. 908/2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce accoglieva parzialmente il ricorso nella parte inerente al riconoscimento della pertinenza, come tale esente da imposta, come anche riconosciuto dallo stesso Comune di Nardò, respingendo nel resto il ricorso perché l’atto asseritamente costitutivo di un diritto di abitazione – era privo di data certa e di trascrizione e, pertanto, non era opponibile a terzi.
Proponeva appello NOME COGNOME sostenendo l’invalidità dell’accertamento del Comune di Nardò.
Con sentenza n. 1835/2022, la Commissione Tributaria Regionale per la Puglia rigettava il proposto appello confermando in toto la sentenza del primo grado e compensando le spese del grado.
Avverso detta sentenza propone ricorso per la sua cassazione il contribuente, svolgendo due motivi.
Replica con controricorso l’ente comunale.
Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. È stata fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ. 14.
In prossimità dell’odierna udienza il Comune ha depositato memoria difensiva.
MOTIVI DI DIRITTO
Il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deduce . Si afferma che dalla prodotta documentazione risulta che la madre dell’odierno ricorrente COGNOME NOME aveva la dimora abituale e la residenza anagrafica presso l’abitazione oggetto dell’atto impositivo e nella quale proprio lo stesso Comune di Nardò aveva certificato la permanenza abitativa. Si deduce che alla sig.ra COGNOME NOME era stata riconosciuta dallo stesso Comune di Nardò, la titolarità del diritto reale di abitazione negli immobili per cui si verte e qualificata come contribuente n° 1024721.096 con assoggettamento al pagamento dell’ICI ai sensi del Decreto Legislativo n. 504/1992.
Si afferma che la sentenza d’appello non opera alcun riferimento: -in merito al pagamento effettuato dalla sig.ra COGNOME NOME con l’allegata ricevuta/quietanza di versamento con Mod. NUMERO_DOCUMENTO del 17.12.2007; alla dichiarazione ICI che la stessa ebbe a presentare sempre nel 2006; -al certificato contestuale di residenza e stato di famiglia proprio negli immobili per cui si verte che COGNOME NOME ottenne dal medesimo Comune di Nardò; alla dichiarazione ICI del ricorrente COGNOME NOME;- alla nota relativa all’anno di imposta 2008 recapitata dall’RAGIONE_SOCIALE Gestore a NOME COGNOME con indicazione della stessa come contribuente n. 1024721,096.
Dagli atti processuali allegati emerge, altresì, che la madre non era proprietaria di altre unità immobiliari e che dal 1986 risultava intestataria di tutte le utenze relative alla abitazione di residenza per cui si verte e addirittura, sin dal 1996, risultava contribuente
per la TARI (imposta comunale sui rifiuti solidi urbani) in favore del medesimo Comune di Nardò.
2.La seconda censura prospetta , avendo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado valutato solo ed esclusivamente la circostanza che il ricorrente per contestare l’avviso di accertamento ‘… ha prodotto semplice scrittura privata priva di data certa e comunque di trascrizione e registrazione … e che ‘… L’articolo 2704 c.c. primo comma, sancisce che la scrittura privata, priva di data certa, non può essere efficace ed opponibile ai terzi, ricomprendendosi tra questi, anche il comune … ‘
Si argomenta che la Corte distrettuale ha ritenuto l’irrilevanza della scrittura in questione ai fini della positiva definizione del procedimento, erroneamente interpretando il contenuto dell’art. 2704 c.c.
Si obietta che lo stesso RAGIONE_SOCIALE ha qualificato la Sig.ra COGNOME come contribuente ICI per l’abitazione e la relativa pertinenza in questione e che il disposto dell’art. 2704 c.c. prevede che <… dal giorno in cui la scrittura è stata registrata; …dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta… … dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici…; …infine dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento…'.
Si assume che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia ha omesso di valutare quanto dispone l'art. 2704 C.C. in relazione alle circostanze che il contenuto della scrittura privata del 30.01. 2001 era stata ampiamente riprodotta e allegata agli '… atti pubblici …' .
Si argomenta che l'art. 2704 c.c.., che opera ai soli fini della prova nei confronti del terzo dell'anteriorità del documento, detta una
regola che rende irrilevante la datazione compiuta tra le parti sulla scrittura privata non autenticata, per cui tale documento può dirsi anteriore solo se lo è la data di un diverso evento che ne renda certa l'autenticità. Nel caso che ci occupa per attribuire data certa alla scrittura privata del 30.01.2001 costitutiva di un diritto abitativo in favore della sig.ra COGNOME NOME, ai sensi dell'art.2704 c.c., occorre fare riferimento ai diversi fatti che hanno stabilito '… in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento ' rispetto alla richiesta di cui ai contestati avvisi di accertamento dell'imposta ICI per cui si verte. A tal proposito si ritiene che è da ritenersi assolto l'onere della produzione della scrittura privata non autentica da parte del sig. COGNOME NOME attribuendo una data certa alla scrittura privata esibita poiché.
3.Il consigliere delegato rilevava la manifesta infondatezza del ricorso per cassazione.
4.Con l’istanza ex art. 380 -bis cod.proc.civ., parte ricorrente ha proposto opposizione alla proposta del consigliere delegato.
5.Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all’assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod.proc.civ.
6.La proposta di definizione accelerata deve essere confermata.
6.1. In primo luogo, si osserva che il ricorso difetta sia sotto il profilo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui al numero
3 dell’articolo 366 c.p.c., sia sotto quello dell’autosufficienza, ai sensi del numero 6 della medesima disposizione. È superfluo rammentare che l’impugnazione in sede di legittimità è retta dal «principio di autonomia del ricorso per cassazione» (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2014, n. 11308, concernente appunto l’esposizione sommaria dei fatti di causa). Con riguardo all’esposizione sommaria dei fatti di causa, occorre dire che si tratta dei fatti della controversia, sia sostanziali sia processuali, i quali vanno esposti in quanto rilevanti per la decisione di legittimità: vanno narrate dunque con adeguata sintesi le domande introduttive, le vicende del primo grado e della decisione d’appello, il tutto, quale premessa per l’esposizione dei motivi del ricorso. La cronistoria della vicenda processuale è stata invece desunta da questa Corte, almeno in parte, dal controricorso del Comune, avendo il contribuente sovrapposto precedenti atti impositivi impugnati e giudizi di merito e di legittimità non concernenti l’atto impositivo opposto. Nel caso di specie, per di più, la mancata esposizione della ratio o delle rationes decidendi poste dalla sentenza di primo grado a fondamento della decisione adottata, si coniuga, con una esposizione assente di quelli che sarebbero stati i motivi d’appello. 7.Il primo motivo di ricorso -che censura la decisione d’appello – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. è inammissibile, in quanto elenca i documenti – allegati al ricorso per cassazione – che il decidente non avrebbe esaminato, senza indicare in quale atto del giudizio di merito gli atti il cui esame sarebbe stato omesso sono stati prodotti. Ed invero, la sentenza impugnata riproduce nella parte in fatto le allegazioni difensive della parte ricorrente secondo le quali le utenze domestiche erano intestate alla madre riconosciuta come contribuente Ici dal medesimo Comune, senza far riferimento ad atti o documenti prodotti dall’appellante. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui
all’art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati(Cass. n. 12481/2022; Cass. n. 11325 del 02/05/2023; S.U. n. 8950/2022).
7.1. Occorre poi dare atto che la preclusione di cui all’abrogato art. 348-ter, comma 5°, c.p.c. (in base alla quale il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, quando la sentenza di secondo grado <>, sulle quali era fondata la sentenza di primo grado) è stata sostanzialmente riprodotta dal d. lgs. n. 149/2022 nella nuova formulazione dell’art. 360, quarto comma, c.p.c., in base al quale il ricorso per cassazione non può essere proposto ai sensi del n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado <> poste a base della decisione impugnata>>. Nell’ipotesi di “doppia conforme” (che ricorre nel caso di specie), il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile, ai sensi dell’art. 348- ter, ultimo comma, cod.proc.civ., se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., n. 2630 del 29/01/2024; Cass. n. 32019 del 11/12/2024; Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947; v.
anche Cass., Sez. 1, 22 dicembre 2016, n. 26774, secondo cui nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348 -ter, comma 5, c.p.c., il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse).
6.2.In ogni caso, occorre evidenziare come l’allegato n. 11 non reca né la data né il timbro del Comune di Nardò risultando incompleto anche con riferimento all’appartamento rispetto al quale la società di riscossione invitava la madre del COGNOME al pagamento, tenuto conto che l’avviso di accertamento indirizzato al ricorrente concerne l’annualità 2009 e ha ad oggetto l’appartamento in INDIRIZZO. In altri termini, il documento indicato come allegato 11 al ricorso -della cui produzione nel giudizio di merito il contribuente non dà conto -non recando la data potrebbe essere anche successivo all’annualità di imposta 2009.
6.3. Inconferenti, peraltro, risultano le ricevute di pagamento Ici del medesimo giorno intestate sia al ricorrente che alla di lui genitrice; né alcuna rilevanza probatoria possono assumere il certificato di famiglia della madre del ricorrente rilasciato nell’anno DATA_NASCITA ovvero il certificato di residenza che non è equiparabile ad un diritto reale sull’immobile.
La seconda censura è manifestamente infondata.
7.1.Osserva il Collegio come l’art. 2704, primo comma, cod. civ. stabilisce che «la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritto dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal
giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento». La disposizione stabilisce quindi che la data della scrittura privata non autenticata possa essere considerata certa e opponibile al terzo non al momento in cui il documento è stato effettivamente formato ma solo da quando si verificano i fatti e gli eventi menzionati dalla norma medesima.
7.2.Questa Corte in più di una decisione (cfr. Cass. nn. 2402 del 2000, 29451 del 2008, 7621 del 2017 e, da ultimo, 17249 del 2019) oltre che nel precedente che ha coinvolto le medesime parti (Cass. n. 6159/2021) ha avuto occasione di ritenere che, sulla base della normativa tributaria vigente, il legislatore abbia inteso includere nel concetto di “terzo” cui fa riferimento l’art. 2704 cod. civ., anche l’Amministrazione finanziaria, titolare di un diritto di imposizione in qualche misura collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso. Nella fattispecie in esame la data dell’atto assurge ad elemento determinante per l’esatta individuazione del soggetto passivo dell’imposta. In tema di procedimento tributario, infatti, come correttamente rilevato dal Comune, quando la data dell’atto assurge ad elemento determinante per l’esatta percezione del tributo, la data della scrittura privata non autenticata non è opponibile al fisco (In tema di imposta di registro, Cass., n. 2402 del 2000); sulla stessa linea ermeneutica che si condivide, “… va riconosciuta valenza di principio generale, applicabile anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria, a quanto disposto dall’art. 2704 cod. civ.; ciò comporta che nella valutazione dei beni trasferiti con scrittura privata non autenticata deve farsi riferimento al momento in cui la scrittura privata ha acquistato data certa, e quindi alla data della registrazione e non a quella della sottoscrizione, e comporta altresì che non è opponibile al fisco la data della scrittura non autenticata (Cass., Sez. V, n. 26360 del 2006). Infine l’ente
impositore non può acquisire conoscenza della sussistenza del presupposto impositivo riguardo all’individuazione del soggetto passivo d’imposta, in caso di omessa dichiarazione, se non attraverso la pubblicità immobiliare (Cass,, n, 19145 del 2016).
7.3.Vale osservare che l’art. 1350 cod. civ. prescrive la forma scritta a pena di nullità per i contratti che costituiscono o modificano il diritto di abitazione e, l’art. 2643 cod. civ., per tale tipologia di negozi, sancisce l’obbligo della trascrizione, mentre l’art. 2657 cod. civ. statuisce che il titolo, in forza del quale può essere eseguita la trascrizione, è quello dell’atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizione autenticata.
7.4.Ne consegue che, nel caso in esame, la condizione richiesta non risulterebbe soddisfatta, avendo il contribuente esibito una semplice scrittura privata sprovvista di data certa e, come tale, inidonea a trasferire a terzi il diritto reale di godimento unitamente alla soggettività passiva dell’Ici.
7.5. Il contribuente assume che la scrittura privata del 30.01. 2001 era stata allegata agli ‘…atti pubblici…’ avendola depositata nel giudizio n. 1565/2009 instaurato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado relativo all’avviso di accertamento del 2007(all. 8).
7.6.Tale circostanza comporterebbe, ad avviso del ricorrente, che, quantomeno dalla data del 15/05/2009, detta scrittura privata ha acquisito incontestabile conoscenza da parte del Comune di Nardò, verso il quale ha assunto ampia efficacia affinché non venissero emessi ulteriori avvisi di accertamento.
7.7. Sennonché , l’allegato 8) è dato dalla sentenza del 2 marzo 2016 relativa all’annualità di imposta 2007 oggetto di un avviso di accertamento notificato a febbraio 2009 – in cui si dà atto dell’intervenuto deposito della scrittura, senza tuttavia indicare la relativa data di deposito. La circostanza che la scrittura privata, prodotta in quel giudizio sarebbe idonea ad esonerare il ricorrente
dall’obbligazione di pagamento dell’imposta, divenendone unico soggetto passivo l’habitator per la durata del diritto attribuitogli, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2001, non può rilevare nella presente fattispecie, non risultando dalla sentenza impugnata l’allegazione della prova del deposito giudiziale della scrittura in altro giudizio ovvero del deposito della pronuncia della CTP nel giudizio di merito confluito nel presente giudizio di legittimità; né il ricorrente indica in forza di quale altro atto del giudizio di merito la scrittura privata abbia acquisito data certa.
7.8.Ne consegue che, nel caso in esame, la condizione richiesta non risulterebbe soddisfatta, avendo il contribuente esibito una semplice scrittura privata sprovvista di data certa e, come tale, inopponibile al Comune, che può validamente e legittimamente disconoscerne l’efficacia ex art. 2704 c.c..
8.Segue il rigetto del ricorso.
8.1.Pertanto, vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge – in favore della cassa delle ammende (cfr. Cass. S.U., 13.10.2023, n 28540).
Sussiste l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 680,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15%
ed accessori di legge; nonché Euro 680,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.. Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di Euro 1.200,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art.13, comma 1- quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 14.10.2025.
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO