Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11220 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11220 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3150/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME rappresentati e difesi da COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, EMAIL
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 1373/2022 depositata il 25/11/2022,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno impugnato gli avvisi di accertamento i.m.u. (annualità 2012, 2013, 2014 e 2015) del Comune di Cavriago, relativi agli immobili di loro proprietà, allegando di aver costituito l’uno a favore dell’altro, con scrittura privata non autenticata del 2009, il diritto reale di abitazione sull’immobile dell’altro e di avere, quindi, stabilito, nell’immobile oggetto del diritto reale di abitazione, la propria residenza anagrafica e dimora abituale, come confermato anche dal pagamento di tutte le utenze.
2.Gli otto distinti ricorsi sono stati riuniti ed accolti in primo grado, ma rigettati all’esito dell’appello del Comune. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che l’atto dedotto in giudizio dai ricorrenti, non registrato né trascritto, non è opponibile al Comune.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME e NOME.
5.Il Comune si è costituito con controricorso, concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza dei ricorsi.
6.Entrambe le parti hanno depositato memorie.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 9 aprile 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.I ricorrenti, con un unico motivo, hanno denunciato la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011, convertito in l. n. 211 del 2014 e degli artt. 2643, 2644 e 2704 cod.civ., atteso che la sentenza di appello ha escluso l’opponibilità al Comune della scrittura privata con cui essi si sono reciprocamente concessi il diritto di abitazione sugli immobili di rispettiva proprietà, solo
perché la scrittura non è né registrata né trascritta, senza considerare l’irrilevanza della omissione di tali adempimenti, in presenza delle altre prove della data certa dell’atto, risalente al 2009 -prove consistenti nel cambio di residenza e nella documentazione attestante il pagamento di utenze e tributi e dei lavori di ristrutturazione.
2. La censura è infondata.
Secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall’art. 2704, primo comma, cod.civ., ai fini dell’opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento: ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento (Cass., Sez. 5, 19 luglio 2023, n. 21446; v. anche Cass., Sez. 5, 16 novembre 2023, n. 31874, in tema di scrittura privata non avente data certa, la prova storica o critica del momento della redazione non rientra tra i fatti equipollenti a quelli specificamente indicati nell’art. 2704 c.c., poiché inidonea a dare obiettiva certezza della data del documento). Nel caso di specie, i ricorrenti hanno allegato, quali prove (indiziarie) della data certa, circostanze di fatto del tutto inidonee a stabilire in modo certo l’anteriorità della scrittura privata costitutiva del diritto reale di abitazione rispetto ai periodi di imposta in esame. Difatti, il trasferimento della residenza e il pagamento delle utenze e dei lavori di ristrutturazione sono elementi neutri rispetto alla stipulazione dell’atto de quo e alla sua data, dimostrando solo la disponibilità dell’immobile che può derivare anche dalla concessione a titolo precario, in
considerazione dei rapporti di parentela esistenti, o di un contratto di comodato.
I giudici di merito hanno, dunque, correttamente applicato il principio in base al quale, in tema di i.c.i. e di i.m.u., l’atto costitutivo del diritto di abitazione, contenuto in una scrittura privata priva di data certa, non è opponibile al Comune ex art. 2704 c.c. che, pertanto, può validamente disconoscerne l’efficacia (Cass., Sez. 5, 5 marzo 2021, n. 6159).
In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta i ricorsi; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 09/04/2024.