Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33438 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33438 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14885/2018 R.G. proposto da :
F.LLI ANGELLA RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avv . COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentalecontro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA-MILANO n. 4826/2017 depositata il 22/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. In punto di fatto, dalla sentenza in epigrafe si evince quanto segue:
La RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’Agenzia delle Entrate, Direzione INDIRIZZO di Milano recuperava a tassazione maggior imposta IVA relativamente a note di credito a clienti e da fornitori, maggior imposta IRAP.
L’Ufficio considerava gli sconti concessi a fine anno ad alcuni clienti quali premi incondizionati che come tali configuravano cessione di denaro non soggetta ad IVA .
Allo stesso modo anche la contribuente riceveva note di credito da fornitori per maturazione di premi e sconti sugli acquisti, non assoggettati ad IVA.
L’Ufficio recuperava inoltre maggior imponibile IRAP per mancata indicazione, fra i componenti positivi, di importi pari al valore degli omaggi ricevuti da fornitori, in violazione degli artt. 5 -bis e 11 del D.Lgs. 446/97.
La contribuente contestava ‘in toto’ quanto asserito dall’Ufficio, specificando che gli importi delle note di credito erano sconti commerciali connotati da chiarezza del valore ed esistenza del contratto nel quale era determinato anche il valore dello sconto e la soglia di applicazione . In merito ai premi ricevuti dai fornitori, non erano stati assoggettati ad IVA in quanto configurabili come cessione di denaro. Produceva documentazione .
Con sentenza n. 9670/35/2015 la CTP di Milano accoglieva parzialmente il ricorso confermando solo la ripresa fiscale ai fini IRAP.
2. L’Ufficio proponeva ricorso,
ribad che nel caso di specie gli importi indicati nelle note credito ai clienti non rientrano tra gli sconti commerciali, che inciderebbero direttamente sul prezzo della merce compravenduta, ma in un premio che rappresenta, invece, una corresponsione in funzione liberale .
Per quanto attiene i ‘premi da fornitori’, trattasi, a parere dell’Ufficio, di contributi promozionali che rappresentano vere e proprie prestazioni di servizio e quindi operazioni imponibili ai sensi dell’art. 3 DPR 633/72.
2.1. La CTR della Lombardia, con la sentenza impugnata, così decideva:
In parziale riforma della sentenza impugnata, riconosce la validità dell’accertamento in ordine alle note di credito emesse dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei propri clienti, confermandola nel resto.
2.2. In motivazione osservava:
Questa Commissione ritiene che l’applicazione dell’art. 26 del DPR 633/72 richieda le seguenti condizioni: 1) che venga praticato al cessionario committente, da cedente o dal prestatore, uno sconto sul prezzo della vendita effettuata; 2) che la riduzione del corrispettivo al cliente sia il frutto di un accordo e che dello stesso sia fornita la prova mediante trasfusione del fatto in note di accredito .
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalle note inviate a tutti i propri clienti dalla RAGIONE_SOCIALE all’inizio dell’anno in contestazione, e cioè a dire il 02/01/2006, con le quali si comunica ‘che per l’anno 2006 il Premio Fine Anno che Vi verrà riconosciuto al 31/12/06 sarà
… sull’importo imponibile fatturato nell’anno 2006′, la Commissione ritiene che, contrariamente a quanto stabilito dalla CTP, nel caso di specie sia in presenza non di uno sconto, ma di un premio di fine anno e cioè a dire di un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine esercizio ai clienti per incentivarli a futuri acquisti .
La Commissione ritiene, pertanto che, nel caso in esame, non si è in presenza di uno sconto, che è una componente che incide direttamente sul prezzo della merce compravenduta, riducendone l’ammontare dovuto per le singole operazioni compiute, ma, come innanzi detto, di un premio di fine anno, da considerarsi quale semplice cessione di danaro che non rientra quindi nella nozione di riduzione del fatturato di vendita e conseguentemente esclusa dal campo di applicazione .
La Commissione, alla luce delle suesposte motivazioni, accogliendo sul punto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate in parziale riforma della sentenza impugnata, ritiene legittimo il recupero a tassazione per maggior imposta IVA relativamente alle note di credito ai clienti, e il conseguente accertamento, confermando nel resto la sentenza’.
Propone ricorso per cassazione la contribuente con un motivo; resiste l’agenzia delle entrate con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale con un motivo; a sua volta resiste la contribuente all’incidentale, altresì depositando ampia memoria telematica.
Considerato che:
Con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia: ‘Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.’.
1.1. La CTR ‘ha totalmente omesso di considerare e valutare il fatto storico consistente nella previsione contrattuale dello sconto, fatto decisivo per il giudizio vi è stata quindi una mancata ponderazione da parte del giudice di appello di un fatto trattato ed idoneo a determinare una soluzione diversa della controversia’. Essa ‘omette ogni considerazione ed esame della negoziazione sottostante a tutte le varie operazioni considerate nell’accertamento impugnato che hanno legittimato la riduzione del prezzo contrattualmente convenuto la con alcuni dei propri clienti all’inizio del 2006’. ‘el caso di specie è rimasto completamente in ombra l’esame dell’elemento legittimante le operazioni contrattualmente definite, e viene omesso l’esame del mero fatto storico del tipo di accordo stipulato con i diversi acquirenti documentato dalle note di credito tutte datate 31/12/2006, una per ciascun cliente cui è stato riconosciuto lo sconto, il cui oggetto è così descritto ‘ota di credito, sconto maturato in percentuale sul fatturato nell’anno 2006’; con allegata la prova dell’accordo contrattualmente convenuto consistente nella comunicazione inviata a ciascun cliente datata gennaio 2006 avente oggetto ‘Sconto premio fine anno commerciale 2006’, cui segue la dicitura: ‘A seguito incontro con ns. agente, confermiamo quanto stabilito per l’anno 2006: listino prezzi 2006 già in vigore. Acquisti ns. prodotti: obiettivo fatturato anno 2006 superiore (per esempio) euro 15.000. Se verrà superato l’obiettivo, su tutto il fatturato verrà applicato sconto fine anno del 9%”. La CTR ‘avrebbe dovuto quantomeno esaminare l’accordo negoziale provato per ciascuna nota di credito e documentato dalla comunicazione inviata a ciascun cliente datata gennaio 2006 ‘.
1.2. Il motivo è inammissibile.
Esso non deduce, neppure graficamente, l’omesso esame di alcun fatto storico.
Ciò di cui si duole, in realtà, è l’omesso esame (‘recte’: il preteso tale), non già semplicemente dell’accordo commerciale, ma finanche della relativa ‘negoziazione’, siccome documentata da una comunicazione del gennaio 2006 inviata a ciascuno dei clienti beneficiati.
Ora, il preteso omesso esame di cui si discute, palesemente, non ha ad oggetto un fatto storico, bensì, semmai, la documentazione prodotta dalla contribuente, che attesterebbe, a suo dire, versarsi in ipotesi di sconto e non di premio.
Talché la contribuente, sotto le mentite spoglie di un omesso esame oltretutto di meri documenti, con conseguente fuoriuscita, di per sé, dal paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, anela, in via ulteriormente inammissibile, ad un nuovo e più favorevole giudizio di merito, con riguardo alla qualificazione come sconto, anziché come premio, della riduzione praticata, in violazione di canoni e limiti del giudizio di cassazione, quale momento di controllo della mera legalità delle sentenze impugnate.
Il motivo è comunque, ed altresì, manifestamente infondato.
Invero, la CTR non ha omesso l’esame di alcunché, giacché anzi, finanche esplicitamente, dà atto di aver esaminato la ‘documentazione in atti’, con precipuo riguardo proprio alle comunicazioni di gennaio 2006 (di cui il motivo assume la mancata considerazione) scrivendo, come visto, che, ‘dalla documentazione in atti ed in particolare dalle note inviate a tutti i propri clienti dalla RAGIONE_SOCIALE all’inizio dell’anno in contestazione, e cioè a dire il 02/01/2006, con le quali si comunica ‘che per l’anno 2006 il Premio Fine Anno che Vi verrà riconosciuto al 31/12/06 sarà … sull’importo imponibile fatturato nell’anno 2006′, la Commissione ritiene che sia in presenza non di uno sconto, ma di un premio di fine anno’. Donde la CTR, valorizzando il tenore delle ‘note’ -‘recte’: comunicazioni – di cui si tratta, laddove si riferiscono al ‘Premio Fine Anno’, trae la conclusione (fondata, dunque, a differenza di
quanto assunto nel motivo, sulla precisa lettura dei documenti, oltretutto di per sé neppure contestata) che quello riconosciuto dalla contribuente dovesse qualificarsi come premio e non come sconto.
Può procedersi alla disamina del ricorso incidentale.
Con l’unico motivo di detto ricorso si denuncia: «Nullità ‘in parte qua’ della sentenza per omessa motivazione su autonoma domanda d’appello, in violazione dell’art. 132 2° comma n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 1° co. n. 4 c.p.c.».
3.1. Nella motivazione della sentenza impugnata nulla è detto sulle ragioni del rigetto dell’appello in punto di premi da fornitori.
3.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
La CTR, che pur dà atto, nella parte della sentenza impugnata dedicata allo svolgimento del processo, dell’estensione dell’appello agenziale anche alla ripresa relativa ai ‘premi da fornitori’ (‘Per quanto attiene i ‘premi da fornitori’, trattasi, a parere dell’Ufficio, di contributi promozionali ‘), tuttavia, nella successiva motivazione in diritto, non affronta minimamente l’argomento, limitandosi a confermare ‘nel resto’, ossia ‘in parte qua’, la sentenza di primo grado.
Palese è il totale difetto di motivazione.
Conclusivamente, rigettato il ricorso principale, in accoglimento dell’incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.
In conseguenza del rigetto del ricorso principale, deve dichiararsi essere la contribuente tenuta al pagamento del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale.
Accoglie il ricorso incidentale e per l’effetto cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, per nuovo esame e per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 12 dicembre 2024.