Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23647 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23647 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5674/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
DINIEGO DI RIMBORSO
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in controricorso;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLE MARCHE n. 1313/2022, depositata in data 7/12/2022;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 12 luglio 2024;
Rilevato che:
NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘il contribuente’ ) presentò due istanze di rimborso, una relativa all’anno 2016, l’altra relativa all’anno 2017, per ottenere la restituzione RAGIONE_SOCIALE imposte dirette indebitamente versate , ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Egli premise di essere residente in uno dei Comuni compresi nel cd. ‘cratere sismico’ colpito dal terremoto del 2016, individuati come tali dall’Allegato 2 al d.l. n. 189 del 2016, convertito con modificazioni nella legge n. 229 del 2016.
L’art. 48, comma 1 -bis, del d.l. in questione aveva consentito ai soggetti residenti nell’ambito di detto cratere sismico di richiedere ai propri sostituti d’imposta la sospensione RAGIONE_SOCIALE ritenute fiscali di cui agli artt. 23, 24 e 29 del d.P.R. n. 600 del 1973, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017, con versamento RAGIONE_SOCIALE somme direttamente ai soggetti richiedenti.
Il COGNOME non aveva chiesto la sospensione per l’anno 2017 e aveva quindi provveduto a versare regolarmente le ritenute dovute per il tramite del proprio sostituto d’imposta.
Con il successivo art. 8, comma 2, del d.l. n. 123 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 2019, era stato previsto un obbligo di restituzione all’erario RAGIONE_SOCIALE ritenute sospese , limitato al 40% dell’ammontare originario.
Interpretata tale disposizione come riduzione del 60% del carico fiscale relativo ai periodi d’imposta oggetto del provvedimento normativo, il contribuente chiese la restituzione del 60% RAGIONE_SOCIALE ritenute operate e versate nel periodo d’imposta 2017 e del 60% di quelle operate e versate nel periodo tra il 26 ottobre e il 31 dicembre 2016.
Di fronte al silenzio serbato dall’amministrazione, il COGNOME propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Macerata, che accolse il ricorso relativamente alle ritenute effettuate nell’anno 2017, mentre lo dichiarava inammissibile rispetto alle ritenute operate ed effettuate nel 2016.
Su appello dell’amministrazione , la RAGIONE_SOCIALE confermò la sentenza di primo RAGIONE_SOCIALE, con le precisazioni, inerenti al quantum del rimborso spettante, rese al punto 6.3 della sentenza d’appello.
Avverso la sentenza d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo complesso motivo.
Resiste con controricorso il contribuente, che in vista dell’adunanza camerale ha anche depositato una memoria difensiva, ex art. 380 bis.1. c.p.c.
Considerato che:
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione/falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 8, comma 2, del d.l. 24 ottobre 2019, n. 123, conv. con mod. dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e 48, commi 1-bis e 11, del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, conv. con mod. dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche in una con l’art. 1, comma
1, lett. a), n. 2), del d.l. 29 maggio 2018, n. 55, conv. con mod. dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, nonché alla stregua dei princìpi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3, comma 2, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.’ , l’amministrazione deduce che l’art. 48, comma 1 bis, del d.l. n. 189 del 2016 ha introdotto una sospensione facoltativa, su richiesta del contribuente sostituito, dei versamenti dovuti dal sostituto d’imposta a titolo di ritenute fiscali, per il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte dirette sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di lavoro autonomo (‘I sostituti d’imposta , indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti RAGIONE_SOCIALE imposte dei redditi, effettuati mediante ritenute alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del d.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni . Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato’ ).
Argomenta l’RAGIONE_SOCIALE che a differenza del comma 1 bis dell’art. 48, il comma 1 ter dispone che ‘ nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del presente decreto ‘ .
Secondo l’RAGIONE_SOCIALE , entrambe le disposizioni sarebbero chiaramente volte a fornire ‘liquidità aggiuntiva’ alle persone fisiche danneggiate dal sisma, onde consentire a loro di far fronte ai danni materiali da questo prodotti.
Tuttavia, mentre per i residenti nei Comuni enumerati dal comma 1 ter si richiede la specifica dimostrazione dei danni subiti, per i residenti nei comuni del cd. ‘cratere sismico’ i danni erano presunti, a condizione che l’avente diritto avesse espressamente richiesto la sospensione al proprio sostituto d’imposta .
La mancata opzione per la sospensione varrebbe pertanto a manifestare l’assenza di una situazione di difficoltà economica e, dunque, la non necessità di una liquidità aggiuntiva.
Questa ricostruzione sarebbe rafforzata dall’inciso, inserito nel comma 1-bis, in forza del quale non può farsi luogo al rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute già effettuate.
In un primo tempo, alla disposta sospensione ‘a richiesta’ seguì l’obbligo legislativo di integrale restituzione RAGIONE_SOCIALE somme non versate per via di detta sospensione.
In un RAGIONE_SOCIALE tempo, intervenne l’art. 8 , comma 2, del d.l. n. 123 del 2019, che introdusse la seguente disposizione: ‘ Gli adempimenti e i pagamenti RAGIONE_SOCIALE ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria di cui all’art. 48 , commi 11 e 13, del d.l. n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limi te del 40% degli importi dovuti’ .
Per l’amministrazione ricorrente ‘lo sconto’ rispetto alle imposte e alle somme da versare varrebbe solo per i contribuenti che avessero chiesto la sospensione.
Non vi sarebbe alcuna disparità di trattamento tra contribuenti, visto che questa sarebbe fondata sull’istanza di sospensione, che sola darebbe diritto allo ‘sconto’ fiscale.
1.1. Il motivo è infondato.
Contrariamente all’assunto dell’amministrazione, la richiesta di sospensione del prelievo fiscale e contributivo non può costituire una valida e ragionevole discriminante al fine di godere definitivamente RAGIONE_SOCIALE ‘sconto’ fiscale e contributivo concesso dall’erario.
La richiesta di avvalersi della sospensione non era legata normativamente al fatto che il contribuente avesse subito danni
dall’evento sismico, né a difficoltà reddituali: anche i contribuenti facoltosi avrebbero potuto giovarsene, ed anche i contribuenti che non avessero subito alcun danno a causa del terremoto.
Piuttosto, la sospensione del prelievo fiscale e contributivo per i contribuenti residenti nei comuni del ‘cratere sismico’, tra cui l’odierno controricorrente, doveva intendersi come beneficio accessibile da parte di tutti, mentre il requisito della ‘ richiesta ‘, slegato, come detto, dalle condizioni reddituali o patrimoniali e al fatto di avere o meno subito danni a causa dell’evento sismico, aveva come sua giustificazione esclusivamente quella di rimettere al contribuente la valutazione dell’opportunità d i accedere ad un beneficio provvisorio , nell’incertezza del se, come e quando RAGIONE_SOCIALE somme non versate sarebbe stato richiesto, in futuro, il pagamento.
In altri termini, i contribuenti del ‘cratere sismico’ avrebbero potuto scegliere in totale libertà se correre il rischio di accumulare debiti nei confronti dell’erario (visto che ‘sospensione’ non significa ‘remissione del debito’) o, invece, evitare qualsiasi incertezza continuando regolarmente ad onorare i propri debiti.
In ogni caso, non può sostenersi che chi abbia scelto di ‘non rischiare’ di accumulare debiti verso l’erario possa essere penalizzato alla luce RAGIONE_SOCIALE ius superveniens , che ha consentito ai contribuenti che avevano scelto di fruire della sospensione di pagare solo il 40% degli importi dovuti: come accennato in precedenza, una lettura restrittiva di tale disposizione sarebbe ingiustamente discriminatoria verso coloro che, magari anche meno benestanti di quelli che si erano avvalsi della sospensione, avevano preferito evitare qualsiasi incertezza, pagando regolarmente i loro debiti con il fisco.
La lettura restrittiva dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 123 del 2019, convertito nella legge n. 156 del 2019, patrocinata dall’amministrazione ricorrente, si porrebbe in contrasto con l’art. 3
della Costituzione e confliggerebbe con il canone giuridico della ragionevolezza.
Se ne impone, dunque, una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che la richiamata disposizione abbia inteso regolare esplicitamente solo la posizione di ‘color che son sospesi’ , lasciando implicitamente impregiudicato, per quelli che scelsero di pagare integralmente i loro debiti erariali e contributivi, il diritto al rimborso dell’eccedenza rispetto a qu anto avrebbero dovuto definitivamente pagare se si fossero avvalsi anch’essi della sospensione.
Inoltre, non si oppone a tale conclusione l’art. 48, comma 1 bis, del d.l. n. 189 del 2016, che nel disciplinare i presupposti della sospensione dei pagamenti RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi dispone che ‘ non si fa luogo a rimborso di quanto già versato’ .
Si tratta, evidentemente, di una disposizione che preclude solo la possibilità di chiedere il rimborso di quanto legittimamente corrisposto entro il 31 dicembre 2016, prima, cioè, che iniziasse il periodo temporale per il quale sarebbe valsa la sospensione dei pagamenti.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato sulla base del seguente principio di diritto: ‘l’art. 8, comma 2, del d.l. n. 123 del 2019, convertito nella legge n. 156 del 2019, deve essere inteso nel senso che del lo ‘sconto’ fiscale , definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei comuni ricompresi nel cratere sismico individuato dagli allegati al d.l. n. 189 del 2016, pari al 60% RAGIONE_SOCIALE ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria di cui all’art. 48, commi 11 e 13, del d.l. n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, beneficiano anche coloro che non abbiano chiesto la sospensione dei pagamenti ai sensi dell ‘art. 48, comma 1-bis, del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, conv. con mod. dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
con la conseguenza che questi ultimi hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al 40% degli importi dovuti per legge ‘ .
2. Dall’infondatezza del ricorso consegue la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro 3.000 (tremila) per compensi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese generali, iva e cpa come per legge, ed oltre ad euro duecento per spese vive.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 2024.