Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12930 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12930 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 14/05/2025
ICI IMU Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16364/2022 R.G. proposto da Comune di Fiumicino (97086740582), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE; avvEMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (NUMERO_TELEFONO);
-intimata – avverso la sentenza n. 2214/2022, depositata il 16 maggio 2022, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024, dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
-con sentenza n. 2214/2022, depositata il 16 maggio 2022, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Fiumicino avverso la decisione di prime cure
che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento dal Comune emesso in relazione all’IMU dovuta dalla contribuente per l’anno 2013;
1.1 -il giudice del gravame ha testualmente rilevato che:
la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio che in materia di prescrizione la consegna dell’atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso della prescrizione; e ciò perché il principio generale affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.° 477/2002, in forza del quale la notifica di un atto processuale deve intendersi perfezionata per il richiedente al momento dell’affidamento dell’atto stesso per la sua spedizione, non può estendersi alla ipotesi dell’estinzione de l diritto per prescrizione (per tutte Cass. 26804/2013);
la stessa Corte ha ulteriormente chiarito che il c.d. principio della scissione soggettiva della notificazione non è applicabile agli atti interruttivi del decorso della prescrizione, essendo operante solo per gli atti processuali in relazione ai quali è concesso un termine di difesa la cui violazione è sanzionata da decadenza; al contrario per gli atti sostanziali, quale ovviamente è un avviso di accertamento, deve valere il rispetto della regola della loro ricezione come posta dall’art. 1334 codice civile (in tal senso anche Cass. SS.UU. 24822/2015);
-nel caso di specie, atteso che l’impugnato avviso di accertamento relativo all’IMU dovuta per l’anno 2013 è stato notificato alla contribuente in data 9.1.2020, risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto per i tributi locali;
-il Comune di Fiumicino ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;
la Congregazione delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
1. -il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 -il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, ed all’art. 140 cod. proc. civ. , sull’assunto che venendo in considerazione la notifica di un atto impositivo -secondo gli stessi dicta della giurisprudenza di legittimità avrebbe dovuto trovare applicazione, nella fattispecie, il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, così che avrebbe dovuto aversi riguardo alla data di spedizione (20 dicembre 2019) della raccomandata postale piuttosto che a quella (9 gennaio 2020) di ricezione del plico da parte della contribuente;
1.2 -col secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2934 e 2964 cod. civ., alla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, ed all’art. 140 cod. proc. civ. deducendo, in sintesi, che, nella fattispecie, veniva in considerazione un termine (prescritto per l’esercizio del potere impositivo) di natura decadenziale laddove la rilevata prescrizione (quinquennale) non poteva che operare, al più, per la successiva riscossione del tributo accertato; così che (ancora una volta) il giudice del gravame avrebbe dovuto considerare, ai fini della tempestiva notifica dell’atto impositiv o, la data di spedizione del plico postale piuttosto che quella di sua ricezione;
1.3 -il terzo motivo ripropone, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., le medesime censure di violazione di legge esposte nei precedenti due motivi sotto il profilo (questa volta) del «difetto assoluto di motivazione» qual (in tesi) conseguente ad un acritico, ed
incomprensibile, rinvio operato dalla gravata sentenza alle (non meglio identificate) ragioni decisorie poste a fondamento della pronuncia di prime cure;
-il primo ed il secondo motivo -dal cui congiunto esame consegue l’assorbimento del terzo motivo sono fondati e vanno accolti;
-secondo un principio generale, di portata (tendenzialmente) espansiva – e risalente a pronunce del Giudice delle Leggi che lo hanno affermato con riferimento alla sede processuale (v., ex plurimis , Corte Cost., 9 aprile 2019, n. 75; Id., 1° aprile 2011, n. 106; Id., 14 gennaio 2010, n. 3; Id., 12 marzo 2004, n. 97; Id., 23 gennaio 2004, n. 28; Id., 26 novembre 2002, n. 477) – deve riconoscersi una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario dell’atto notificato; principio, questo, la cui applicazione si impone – al fine di evitare al notificante gli effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo – ogni qual volta dall’individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti (e preclusioni), a carico del notificante, e che, dunque, implica il perfezionamento della notificazione (dal lato del soggetto notificante) al momento della consegna (per la notifica) dell’atto da notificare [quanto agli atti processuali cfr., ex plurimis , Cass., 3 febbraio 2015, n. 1894; Cass., 9 gennaio 2013, n. 371; Cass., 13 gennaio 2010, n. 359; Cass., 6 febbraio 2007, n. 2565; v. altresì, per la riproposizione del principio con riferimento agli effetti sostanziali dell’atto processuale (insostituibile e) di (necessario) esercizio del diritto, Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822; quanto agli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio, v. Cass. S.U., 17 maggio 2017, n. 12332; con riferimento, invece, al termine di decadenza previsto per gli atti d’imposizione tributaria, cfr. Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543 cui adde Cass., 27 giugno 2024, n. 17722);
– la Corte, – nel ribadire la selettività della regula iuris desumibile dall’art. 1334 cod. civ. (applicabile, dunque, ai soli atti negoziali unilaterali, così che «nessuna interpretazione estensiva consente di applicare una regola nata per regolare atti negoziali unilaterali agli atti processuali») – ha rimarcato la portata tendenzialmente espansiva del principio in discorso, in particolare rilevando – in relazione «alle remore giurisprudenziali e dottrinali verso il principio di scissione sancito dalla Corte costituzionale» riassumibili «in un timore: il pregiudizio per il superiore principio della certezza delle situazioni giuridiche» – che «Tale timore può essere dominato se si considera che, in realtà, il principio di scissione comporta una distinzione tra l’ an e il quando degli effetti della notifica. Invero: a) se la notifica non si perfeziona, la notifica non produce effetto alcuno e decadono anche gli effetti provvisoriamente prodotti: se non si realizza l’ an , è inutile pure discutere del quando. b) se la notifica si perfeziona, gli effetti di essa retroagiscono per il notificante al momento in cui ha consegnato all’ufficiale giudiziario (ma lo stesso discorso vale per le notifiche a mezzo posta) l’atto da notificare. In altri termini, tale consegna produce per il notificante effetti immediati e provvisori, che si stabilizzano e diventano definitivi se e solo se la notifica viene validamente perfezionata. Come si vede, la scissione soggettiva della notifica non pregiudica minimamente il valore della certezza delle situazioni giuridiche perchè: – se la notifica non si perfeziona, nessun effetto si produce e gli effetti provvisori eventualmente prodotti si annullano; – se la notifica si perfeziona, le situazioni giuridiche sono certe perchè vengono individuati con certezza i due momenti in cui gli effetti differenziati si producono: per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, per il notificato al momento della ricezione legale dell’atto.» (così Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822);
e, come si è anticipato, si è considerata come (intrinsecamente) selettiva la regola desumibile dall’art. 1334 cod. civ., in quanto tale non estensibile (per insussistenza della eadem ratio e, ancor più, per la ricorrenza di una «ratio contraria: il principio fissato dalla Corte costituzionale tutela il diritto di agire e – prima ancora – il principio di ragionevolezza») agli atti processuali (ad effetti sostanziali) in quella sede esaminati (in una prospettiva ricostruttrice che, peraltro, sostanzialmente accomuna, sotto la medesima ratio iuris , il regime degli atti amministrativi); così che, ove non sia applicabile l’art. 1334 cod. civ., «deve espandersi il principio generale: art. 12 delle preleggi, cioè non l’analogia legis (quindi applicazione analogica dell’art. 1334, agli atti processuali ad effetti sostanziali), bensì l’analogia iuris (cioè applicazione agli atti – ove una norma specifica non disponga diversamente -del principio generale sancito dalla Corte costituzionale).» (così, ancora, Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822);
va, del resto, rilevato che del principio in discorso costituisce (inequivoca) traccia normativa lo stesso d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che, giustappunto in tema di notifica degli avvisi di accertamento (sottoposti ad un termine di decadenza), espressamente prevede che «Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.» (art. 60, comma 6);
3.1 -nella fattispecie, diversamente da quanto rilevato dai giudici di merito -che pur espressamente fanno riferimento all’impugnazione di un avviso di accertamento -viene, per l’appunto, in considerazione un termine di decadenza (il cui dies a quo è correlato all’anno successivo a quello in cui la contribuente avrebbe dovuto presentare la prescritta dichiarazione ovvero, se detta dichiarazione presentata,
all’anno in cui il versamento del tributo avrebbe dovuto eseguirsi), così come disciplinato dalla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, cit.;
e come anticipato, le Sezioni Unite Corte hanno statuito che in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione, così che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543, cit.);
4. -l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.