Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30225 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 16/11/2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30225 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
SEZIONE TRIBUTARIA
Oggetto: Ici notifica
Composta dai Magistrati
Socci NOME
Presidente-
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2022
NOME
Consigliere –
COGNOME.
Liberati NOME
Consigliere rel. –
U – 17/10/2025
COGNOME NOME
Consigliere –
NOME
Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13469/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
NOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata -regionale avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo , n. 858/II/2021 depositata il 24/11/2021.
Udita la relazione svolta nella udienza del 17/10/2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 26) con cui il RAGIONE_SOCIALE d ell’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente) ha chiesto a RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi intimata) il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ICI per l’anno 2013.
La RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il ricorso, sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa sua inammissibilità , in quanto al ricorso non risultava allegato l’atto impugnato. Numero sezionale 6916/2025 Numero di raccolta generale 30225/2025 Data pubblicazione 16/11/2025
La C.T.R. ha riformato la sentenza di primo grado, sulla base RAGIONE_SOCIALEe seguenti ragioni:
-è da escludere la ragione RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità affermata dal giudice di primo grado, perché non è previsto normativamente l’obbligo di allegazione RAGIONE_SOCIALE‘atto a pena di inammissibilità;
-l ‘atto impugnato è stato ricevuto nell’anno 201 9 e a nulla rileva se in data 2 od 8 gennaio;
-la notifica è tardiva, in quanto avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 2018;
-irrilevante è la data di spedizione, in quanto nel caso in esame non può operarsi il principio RAGIONE_SOCIALEa scissione soggettiva degli effetti RAGIONE_SOCIALEa notificazione , applicabile per gli atti ‘ di tipo procedurale, ma non per gli atti di natura sostanziale’ .
Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, mentre la società è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2966 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 149 c.p.c. ‘ per avere la sentenza oggetto di ricorso affermato che, al fine di non incorrere nella decadenza prevista dall’ art. 1, comma 161, RAGIONE_SOCIALEa L. 296/2006, all’Amministrazione Comunale impositrice non fosse sufficiente richiedere la notificazione ex L. 890/1982 entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ IMU, ma sarebbe stato anche necessario conseguire entro il suddetto termine del 31 dicembre il perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa notificazione postale con la consegna del plico al destinatario ‘ .
Si osserva preliminarmente che il ricorso è stato tempestivamente notificato. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 24/11/2021 e non è stata notificata. La notifica,
effettuata a mezzo pec è stata consegnata e accettata il 20/05/2022 , nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Numero sezionale 6916/2025 Numero di raccolta generale 30225/2025 Data pubblicazione 16/11/2025
Nel merito il ricorso è fondato. Come da tempo affermato da questa Corte a Sezioni Unite, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio RAGIONE_SOCIALEa scissione soggettiva degli effetti RAGIONE_SOCIALEa notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando, né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza RAGIONE_SOCIALEo stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. U, n. 40543/2021, Rv. 663252 – 01).
Nel caso di specie è pacifico, oltre che documentato (v. fascicolo parte ricorrente) che la ricorrente ha consegnato l’atto all’ufficio postale per la notifica il 21 dicembre 2018.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.1, comma 161, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296 del 2006 : ‘ Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio RAGIONE_SOCIALEe omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono
Numero sezionale 6916/2025
Numero di raccolta generale 30225/2025
stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni ‘. Data pubblicazione 16/11/2025
L’avviso oggetto del giudizio è stato , pertanto, tempestivamente impugnato, trattandosi di Ici relativa all’anno 2013.
La sentenza impugnata, quindi, non ha dato seguito all’indirizzo di legittimità ora richiamato.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e, non rilevandosi ulteriori questioni, il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso.
Le spese del merito vengono compensate atteso che il consolidamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza sulla questione è avvenuto nel corso dei due primi gradi di giudizio, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso .
Spese del merito compensate.
Condanna l’intimata a pagare al ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di € 2.410,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge, nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME