Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5766 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5766 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4767/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrenti principali- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ; -intimata- nonché sul successivo ricorso, rubricato sotto il medesimo numero di ruolo generale, proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello AVV_NOTAIO;
-ricorrente successiva-incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , entrambe
rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti-
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA n. 1283/1/15 depositata il 13 luglio 2015;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’accoglimento del terzo, del nono e del decimo motivo del ricorso principale, respinte le restanti censure, e per l’accoglimento del ricorso incidentale;
uditi per le ricorrenti principali/controricorrenti al ricorso successivoincidentale l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e per la ricorrente successiva -incidentale l’AVV_NOTAIO dello AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE Provinciale di Pistoia dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, oggetto di scissione totale e successiva cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, già operante nel settore della valorizzazione immobiliare, tre distinti avvisi di accertamento mediante i quali venivano rideterminati, con metodo analitico-induttivo, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini finanziarie condotte sui conti correnti bancari intestati ai suoi soci, il reddito complessivo netto e il
valore della produzione netta dichiarati dalla predetta società per gli anni 2005, 2006 e 2007; ne derivavano le corrispondenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES e dell’IRAP e l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.
I primi due avvisi contenevano anche riprese a titolo di IVA, non presenti, invece, nel terzo.
Tutti e tre gli atti impositivi venivano notificati a NOME COGNOME, ex legale rappresentante della cessata società, il quale, al tempo RAGIONE_SOCIALE notifiche, rivestiva la qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione.
Successivamente l’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE notificava alla prefata RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE, altra beneficiaria della scissione totale di RAGIONE_SOCIALE, cartella di pagamento RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo a carico di quest’ultima in virtù dei menzionati avvisi.
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di beneficiaria designata, impugnava con quattro distinti ricorsi gli avvisi di accertamento e la cartella di pagamento ad essa notificata.
Anche RAGIONE_SOCIALE impugnava con autonomo ricorso la cartella di pagamento che le era stata notificata.
L’ufficio finanziario sopra indicato provvedeva in sèguito ad annullare in via di autotutela l’avviso di accertamento relativo all’anno 2007 e a sostituirlo con altro inerente al medesimo periodo d’imposta, questa volta emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
Con tale ultimo atto venivano ribadite le contestazioni giù mosse con quello precedente poi annullato e in aggiunta erano formulati ulteriori rilievi fiscali in tema di IVA e recuperate a tassazione le ritenute non operate nè versate dalla scissa RAGIONE_SOCIALE sui dividendi da questa presuntivamente ai propri soci.
Anche contro questo nuovo avviso di accertamento RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso.
Le controversie erano tutte incardinate dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Pistoia, la quale, riuniti i procedimenti, così statuiva:
(i)dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere relativamente all’avviso di accertamento emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2007;
(ii)rideterminava l’imponibile accertato dall’Amministrazione Finanziaria, ritenendo in larga misura giustificate le movimentazioni bancarie poste a fondamento degli atti impositivi;
(iii)riduceva nella corrispondente misura le somme iscritte a ruolo per gli anni 2005 e 2006, annullando l’iscrizione di quelle che risultavano dovute per l’anno 2007 in base all’avviso di accertamento rimosso in autotutela;
(iv)annullava le sanzioni irrogate in relazione agli anni 2005 e 2006.
La decisione veniva appellata in via principale dall’RAGIONE_SOCIALE e in via incidentale dalle contribuenti dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Toscana, la quale, con sentenza n. 1283/1/15 del 13 luglio 2015, accoglieva per quanto di ragione il gravame erariale, respingendo quello RAGIONE_SOCIALE parti private, e per l’effetto, determinava l’ammontare RAGIONE_SOCIALE operazioni soggette a IVA, calcolato secondo un criterio proporzionale sull’imponibile stabilito dai giudici provinciali; confermava, per il resto, la pronuncia impugnata rilevando che:
(a)correttamente gli atti impositivi emessi nei confronti di RAGIONE_SOCIALE erano stati notificati all’ex legale rappresentante della società scissa, attuale legale rappresentante della beneficiaria designata RAGIONE_SOCIALE;
(b)risultava legittimamente esercitato dall’Amministrazione il potere di autotutela sostitutiva in relazione al precedente avviso riguardante l’anno
d’imposta 2007;
(c)appariva condivisibile la valutazione del compendio probatorio compiuta dal collegio di primo grado.
Contro questa sentenza RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso congiunto per cassazione, affidato a dodici motivi, notificato a mezzo p.e.c. in data 11 febbraio 2016.
Con successivo ricorso notificato fra il 15 e il 17 febbraio 2016 a mezzo del servizio postale anche l’RAGIONE_SOCIALE ha impugnato per cassazione la citata sentenza sulla scorta di due motivi, ai quali le predette società hanno resistito con apposito controricorso.
La causa è stata chiamata per la discussione all’odierna udienza pubblica.
Nel termine di cui all’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto rilevarsi che il ricorso per cassazione proposto da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE va qualificato come principale, essendo stato notificato l’11 febbraio 2016, e quindi prima di quello autonomamente introdotto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, notificato fra il 15 e il 17 dello stesso mese.
1.1 Quest’ultimo va, pertanto, considerato incidentale, pur non rivestendo la forma del controricorso prevista dall’art. 371, primo comma, c.p.c. (cfr., ex ceteris , Cass. n. 5695/2015, Cass. n. 448/2020, Cass. n. 27680/2021, Cass. n. 36057/2021).
1.2 Va inoltre osservato che, con riferimento al ricorso principale, non appare necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, giacchè le censure in esso sollevate non attengono a vizi imputabili all’agente della riscossione, onde deve
escludersi la configurabilità, nel caso di specie, di una causa inscindibile ex art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. n. 11676/2024; si veda, inoltre, Cass. n. 30953/2025).
1.3 Fatte queste premesse, per esigenze di ordine sistematico, tenuto conto dell’elevato numero di questioni da affrontare, alcune RAGIONE_SOCIALE quali comuni ai motivi di impugnazione proposti sia dalle ricorrenti principali sia dalla ricorrente incidentale, si rende necessario illustrare in sintesi l’ordine in cui le stesse verranno di sèguito trattate.
1.4 Per ragioni di comodità espositiva, conviene esaminare in primo luogo le eccezioni di inammissibilità del ricorso incidentale e di giudicato interno sollevate nel controricorso proposto dalle parti private, per poi passare allo scrutinio RAGIONE_SOCIALE censure riguardanti:
(a)l’ammissibilità dell’appello spiegato dall’Amministrazione Finanziaria, contenute nel primo e nel secondo motivo del ricorso principale;
(b)la legittimità degli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006 e RAGIONE_SOCIALE discendenti iscrizioni a ruolo, svolte con il terzo motivo del ricorso principale;
(c)la legittimità dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in sostituzione di quello precedentemente adottato a carico di RAGIONE_SOCIALE, proposte con il sesto, il decimo e l’undicesimo motivo del ricorso principale;
(d)la fondatezza della pretesa impositiva avanzata con tutti e tre gli avvisi di accertamento, veicolate mediante il quarto, il quinto, l’ottavo, il nono e il dodicesimo motivo del ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale;
(e)la legittimità della cartella di pagamento notificata a RAGIONE_SOCIALE, oggetto del settimo motivo del ricorso principale.
Al riguardo è opportuno precisare che:
-l’eventuale accoglimento dei motivi sub (a) determinerebbe la parziale cassazione senza rinvio della sentenza gravata, perché il processo non sarebbe potuto proseguire in ordine alle questioni formanti oggetto dal gravame erariale (cfr. Cass. n. 18704/2015, Cass. n. 12280/2016, Cass. Sez. n. 10930/2022);
-l’eventuale accoglimento di uno o più dei motivi sub (b), (c) e (d) comporterebbe l’annullamento degli atti ai quali essi si riferiscono.
1.5 Prendendo, quindi, le mosse dalle sollevate eccezioni di inammissibilità del ricorso incidentale, va notato che le stesse si appalesano infondate, in quanto:
(1)le deduzioni svolte dall’RAGIONE_SOCIALE in ordine alla presunta connessione della presente controversia con il processo penale pendente presso il Tribunale di Roma a carico, fra gli altri, di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ex soci dell’estinta RAGIONE_SOCIALE, non hanno trovato sèguito nella formulazione di un corrispondente motivo di gravame o di un’eventuale richiesta di sospensione del giudizio in corso; ne discende che nessun concreto interesse hanno le controricorrenti a contestare le predette deduzioni e la documentazione di supporto depositata in questa sede dalla parte pubblica, a prescindere da ogni rilievo circa l’ammissibilità della sua produzione ai sensi dell’art. 372, primo comma, c.p.c.;
(2)con il primo mezzo del ricorso incidentale viene censurata come meramente apparente la motivazione dell’impugnata sentenza d’appello, e non quella della sentenza di primo grado, alla quale l’Amministrazione Finanziaria ha fatto richiamo al solo scopo di evidenziare che la sussistenza del vizio processuale denunciato non potrebbe essere esclusa nemmeno qualora si ritenesse operato dai giudici regionali un rinvio per relationem alla pronuncia della CTP;
(3)le critiche mosse dall’RAGIONE_SOCIALE con il secondo motivo del ricorso incidentale sono chiaramente rivolte all’intera sentenza della CTR, alla quale si imputa di aver sic et simpliciter confermato la decisione
di prime cure, a sua volta assistita da un impianto argomentativo deficitario, sì da non potersi reputare assolto nemmeno dalla combinazione RAGIONE_SOCIALE due pronunce l’obbligo di una puntuale e analitica valutazione RAGIONE_SOCIALE giustificazioni addotte dalle contribuenti con riferimento alle singole movimentazioni bancarie contestate con gli avvisi di accertamento;
(4)il motivo in questione non è diretto a sollecitare un inammissibile riesame dell’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali compiuto dai giudici di merito, bensì a far emergere l’ error in iudicando commesso dal collegio regionale nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme regolanti le modalità di assolvimento dell’onere probatorio in materia di accertamenti tributari basati su indagini finanziarie.
1.6 Va, inoltre, respinta l’eccezione di giudicato interno opposta dalle controricorrenti, dovendo ribadirsi che le censure mosse con il secondo motivo del ricorso incidentale, avuto riguardo al loro complessivo tenore, investono la sentenza d’appello nella sua interezza, indipendentemente dal fatto che la parte impugnante si sia soffermata in modo specifico sulle sole movimentazioni bancarie riferibili alla socia NOME COGNOME, peraltro non senza aver espressamente richiamato (a pag. 12, righi 12-14) le deduzioni già svolte nel contesto del primo motivo con riguardo alle movimentazioni relative ai conti degli altri soci.
Sgombrato il campo dalle eccezioni pregiudiziali, può ora procedersi all’esame dei motivi di impugnazione, nell’ordine sopra indicato.
2.1 Con il primo motivo del ricorso principale è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità dell’impugnata sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c..
2.2 Si lamenta l’omessa pronuncia della CTR in ordine alla sollevata eccezione di inammissibilità dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE per difetto di specificità dei motivi.
2.3 La censura è infondata per un duplice ordine di ragioni:
(a)non è configurabile il vizio di omessa pronuncia in ordine a questioni meramente processuali (cfr. Cass. n. 25154/2018, Cass. n. 10334/2025, Cass. n. 24198/2025, Cass. n. 24492/2025);
(b)nel caso di specie si è chiaramente in presenza di un rigetto implicito dell’eccezione, avendo la CTR esaminato e accolto nel merito, per quanto di ragione, l’appello dell’Amministrazione Finanziaria, in tal modo adottando una pronuncia che necessariamente presuppone il riconoscimento della specificità dei motivi di gravame articolati dalla parte pubblica (cfr. Cass. n. 7662/2020, Cass. n. 24667/2021, Cass. n. 12131/2023).
Con il secondo motivo del ricorso principale, proposto, in subordine al precedente, a norma dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.
3.1 Si contesta la gravata decisione per aver giudicato ammissibili i motivi di appello articolati dall’Amministrazione Finanziaria, sebbene privi di specificità.
3.2 La doglianza si appalesa infondata alla stregua dello stabile orientamento di questa Corte regolatrice secondo il quale l’appello tributario ha carattere devolutivo pieno, trattandosi di strumento di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito, con la conseguenza che, ai fini della sua ammissibilità, è bastevole la mera riproposizione RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate in primo grado (cfr. Cass. n. 3064/2012, Cass. n. 1200/2016, Cass. n. 32954/2018, Cass. n. 24533/2020, Cass. n. 25016/2020, Cass. n. 14582/2021, Cass. n. 3902/2024).
L’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, prescritta dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non deve, pertanto, necessariamente consistere in una rigorosa enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni
invocate a sostegno dell’appello, essendo, invece, solamente richiesta un’esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, della domanda rivolta al giudice superiore e RAGIONE_SOCIALE ragioni della doglianza (cfr. Cass. n. 7671/2012, Cass. n. 30341/2019, Cass. n. 2843/2020, Cass. n. 16516/2024).
All’uopo, è sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel pregresso grado di merito (cfr. Cass. n. 28390/2018, Cass. n. 17758/2019, Cass. n. 6302/2022, Cass. n. 10673/2022).
Con il terzo mezzo del ricorso principale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2495 e 2506 c.c., dell’art. 173, comma 4, del t.u.i.r. e dell’art. 21 -septies della legge n. 241 del 1990.
4.1 Si addebita alla Commissione regionale di aver a torto ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in relazione agli anni d’imposta 2005 e 2006 e le discendenti iscrizioni a ruolo effettuate a carico della medesima, pur trattandosi di società estinta a sèguito di scissione totale e successiva cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese.
4.2 Il motivo è fondato.
4.3 Ai sensi dell’art. 173, comma 12, del t.u.i.r., «li obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti, in caso di scissione parziale, dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione».
Il primo periodo del successivo comma 13 stabilisce, inoltre, che «i controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata ».
4.4 Alla luce del chiaro tenore letterale RAGIONE_SOCIALE richiamate disposizioni normative, l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere gli avvisi di
accertamenti in parola, tutti relativi a periodi d’imposta anteriori alla data di operatività della scissione di RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in qualità di beneficiaria designata nell’atto di scissione.
Già in passato, nell’esaminare un’analoga fattispecie di scissione societaria totale e successiva cancellazione della società scissa dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, questa Corte aveva affermato, sia pure incidenter tantum , che « nemmeno l’avviso di accertamento poteva essere emesso a carico della società, ormai inesistente …» (cfr. Cass. n. 10141/2020).
4.5 Il motivo va, dunque, accolto in applicazione del seguente principio di diritto: «In caso di scissione societaria totale, è illegittimo l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società scissa per obblighi tributari riferibili a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto, dovendo l’accertamento essere svolto, ai sensi dell’art. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986, nei confronti della società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione».
Con il sesto motivo del ricorso principale sono prospettate, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 43, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dei princìpi in materia di autotutela tributaria.
5.1 Si impugna la sentenza d’appello per aver reputato legittima, relativamente all’anno d’imposta 2007, la sostituzione dell’originario avviso di accertamento originariamente adottato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE con quello successivamente emesso a carico di RAGIONE_SOCIALE, senza che fossero stati addotti fatti precedentemente non conosciuti nè conoscibili dall’Ufficio.
Viene, in proposito, evidenziato che il secondo avviso, a differenza del primo, conteneva anche rilievi in materia di IVA e di omesso versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute sugli utili extracontabili presuntivamente distribuiti da RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ai propri soci.
5.2 Il motivo è infondato.
5.3 La CTR ha appurato che il secondo avviso di accertamento di cui trattasi era stato emesso in sostituzione del primo nell’esercizio del potere di autotutela.
5.4 A fronte di un simile apprezzamento di merito, insindacabile in questa sede, deve escludersi la sussistenza del deunciato error in iudicando .
5.5 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che, in tema di accertamento tributario, l’autotutela sostitutiva in malam partem , con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, si differenzia, strutturalmente e funzionalmente, dall’accertamento integrativo previsto dagli artt. 43, quarto comma (ora terzo), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Nel primo caso, la valutazione investe l’atto originario che, in quanto viziato, viene annullato e sostituito sulla scorta degli stessi elementi già considerati; nel secondo, il precedente atto è valido e ad esso ne viene affiancato un altro, contenente una pretesa aggiuntiva per il medesimo tributo e periodo d’imposta, il quale trova il suo fondamento nella sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e non richiede la rivalutazione di quelli posti a base dell’atto anteriormente emesso (cfr. Cass. Sez. U. n. 30051/2024).
5.6 Sulla scorta dei surriferiti princìpi di diritto, più volte ribaditi in successive pronunce di legittimità (cfr., ex ceteris , Cass. n. 2046/2025, Cass. n. 30026/2025, Cass. n. 31456/2025), non può dirsi sussistente la violazione RAGIONE_SOCIALE norme invocate.
Con il decimo motivo del ricorso principale è denunciata, a norma dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’ «art. 36 n. 2)» ( recte : dell’art. 36,
comma 2, num. 4) del d.lgs. n. 546 del 1992).
6.1 Si ascrive al collegio di secondo grado:
(i)di aver omesso di pronunciare sul motivo di appello incidentale con cui era stata contestata l’operatività nei confronti degli ex soci di RAGIONE_SOCIALE della presunzione di distribuzione di utili extracontabili accertati in capo a società di capitali a ristretta base proprietaria;
(ii)in alternativa, di aver disatteso la censura senza fornire alcuna spiegazione.
Con l’undicesimo motivo del ricorso principale, subordinato al precedente, è lamentata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 del t.u.i.r. e dell’art. 2697 c.c..
7.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere applicabile la cennata presunzione con riferimento agli utili occulti asseritamente distribuiti nell’anno 2007 dalla RAGIONE_SOCIALE ai propri soci, sebbene questi ultimi non avessero optato per il regime di trasparenza fiscale in relazione a quell’esercizio contabile.
I due motivi, suscettibili di congiunta disamina per la loro stretta connessione, non possono trovare accoglimento.
8.1 Deve escludersi la sussistenza del vizio di omessa pronuncia, dal momento che il collegio di seconde cure ha espressamente rigettato l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE parti private, onde non può dirsi completamente mancante il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. Cass. n. 27551/2024, Cass. n. 16665/2025, Cass. n. 34483/2025).
8.2 Ricorre, invece, il vizio di omessa motivazione, non essendo state illustrate dai giudici regionali, anche solo succintamente, le ragioni per le quali il motivo di appello in discussione è stato respinto.
8.3 Sennonchè, la sollevata censura risultava priva di fondamento, in quanto, per consolidato orientamento nomofilattico, deve reputarsi legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili
extracontabili accertati in capo a società di capitali a ristretta base partecipativa, la quale deriva dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo che in tal caso normalmente caratterizza la gestione sociale (cfr. Cass. n. 4459/2017, Cass. n. 2288/2025, Cass. n. 17516/2025).
8.4 Tanto consente di operare un intervento di integrazione correttiva della sentenza, essendo il suo dispositivo conforme a diritto.
Giova, sul punto, rammentare che la mancanza di motivazione su una questione di diritto non richiedente ulteriori accertamenti di fatto va considerata irrilevante ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice di merito sia comunque pervenuto a un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.
In tal caso, questa Corte, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia e di ragionevole durata del processo, ha il potere, in base a una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., di correggere e integrare la sentenza anche a fronte di un error in procedendo , quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta (cfr. Cass. n. 1476/2018, Cass. n. 10673/2022, Cass. n. 17706/2025).
Con il quarto motivo del ricorso principale è prospettata, a norma dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c..
9.1 Viene dedotta l’omessa pronuncia della CTR sul mezzo di gravame con cui le contribuenti si erano dolute del difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati.
9.2 Il motivo è infondato, ravvisandosi anche in questo caso una statuizione implicita di rigetto nella decisione assunta dalla Commissione di secondo grado.
È infatti evidente che, nel confermare in parte la legittimità degli atti impositivi, il collegio d’appello ha necessariamente riconosciuto l’assenza
di vizi formali (quale il difetto di motivazione) suscettibili di determinarne la nullità ai sensi dell’art. 42, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Con il quinto motivo del ricorso principale, introdotto in via subordinata al precedente, vengono fatte valere, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 1, comma 1, della medesima legge.
10.1 Si rimprovera alla RAGIONE_SOCIALE di aver erroneamente escluso l’illegittimità degli avvisi di accertamento per vizio di motivazione.
10.2 La doglianza è inammissibile perché non individua le affermazioni in diritto contenute nell’impugnata sentenza che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (cfr. Cass. n. 15120/2021, Cass. n. 16592/2024, Cass. n. 9045/2025, Cass. n. 1908/2026).
A ben vedere, le doglianze RAGIONE_SOCIALE ricorrenti non si riferiscono alla pronuncia gravata, bensì direttamente agli avvisi di accertamento, atti propedeutici al giudizio (cfr. Cass. n. 841/2014, Cass. n. 16108/2015, Cass. n. 19248/2024, Cass. n. 2535/2025).
Con il nono motivo del ricorso principale e con il primo motivo del ricorso incidentale, entrambi introdotti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., sono denunciate, rispettivamente:
(i)la violazione dell’art. 36, secondo comma, num. 2 e num. 4, c.p.c.;
(ii)la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992.
11.1 Si assume che la gravata sentenza risulterebbe affetta da nullità per motivazione omessa o apparente, non essendo evincibili dalla sua lettura le ragioni per le quali sono state ritenute, a seconda dei casi, giustificate o ingiustificate le movimentazioni bancarie contestate con gli avvisi di accertamento per cui è causa.
11.2 I due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto prospettano, da opposti punti di vista, la medesima censura.
11.3 Essi sono fondati poiché, in effetti, la motivazione della sentenza gravata si presenta meramente apparente, risolvendosi nell’apodittica conferma della pronuncia di primo grado, non accompagnata da una pur sintetica disamina RAGIONE_SOCIALE doglianze sollevate da ambo le parti con i rispettivi atti di appello, relative alla valutazione della prova contraria offerta dalle contribuenti per superare la presunzione legale iuris tantum operante in favore dell’Erario ai sensi degli artt. 32, primo comma, num. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, num. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.
L’unico punto sul quale i giudici di seconde cure si sono soffermati nella parte intitolata «motivi di merito» è quello concernente la quantificazione degli importi riferibili a operazioni soggette a IVA, che essi hanno ritenuto di «individuar attraverso il ricorso al sistema proporzionale» .
Per il resto, una volta evidenziato che «la società a prodotto ampia documentazione per dimostrare l’errata determinazione scaturita dai controlli» effettuati dall’Ufficio, il collegio regionale si è limitato sic et simpliciter ad «aderi totalmente alle rilevazioni poste dai primi giudici in riferimento al riconoscimento di alcune movimentazioni bancarie ritenute giustificate dalla contribuente» .
11.4 Si è pertanto al cospetto di una RAGIONE_SOCIALE gravi anomalie motivazionali suscettibili di determinare la nullità ella sentenza per inosservanza del cd. «minimo costituzionale» di cui all’art. 111, sesto comma, della Carta fondamentale, secondo il consolidato indirizzo nomofilattico inaugurato dagli arresti RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite nn. 80538054/2014.
Per effetto dell’accoglimento dei due motivi appena scrutinati rimangono assorbiti:
-l’ottavo mezzo del ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. e rubricato ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.’, con il quale si addebita alla CTR:
(a)di aver erroneamente imputato a RAGIONE_SOCIALE le movimentazioni dei conti correnti personali dei soci, titolari di partecipazioni in altre società, nonchè quelle dei conti intestati ai loro coniugi e figli, di cui era stata accertata la rispondenza a una gestione meramente patrimoniale/familiare;
(b )di aver apprezzato a fini decisori l’asserita antieconomicità dei risultati gestionali conseguiti da altre società del gruppo RAGIONE_SOCIALE non destinatarie di atti impositivi;
il dodicesimo motivo del ricorso principale, introdotto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. e denunciante la violazione dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 158 del 2015 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, mediante il quale viene invocata, in subordine, l’applicazione del principio del favor rei relativamente alle sanzioni irrogate dall’Ufficio, alla luce della più mite disciplina introdotta dalla normativa sopravvenuta;
il secondo motivo del ricorso incidentale, subordinato al primo e inquadrato nel paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. sotto la rubrica ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, num. 2 e num. 7, del d.P.R. n. 600 de 1973 e dell’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972’, con il quale si lamenta che la Commissione regionale non avrebbe fatto buon governo RAGIONE_SOCIALE norme regolanti le modalità di assolvimento dell’onere probatorio in materia di accertamenti bancari basati su indagini finanziarie;
-il settimo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. e prospettante la violazione e la falsa applicazione dell’art. 173, comma 13, del t.u.i.r., con il quale si sostiene
che avrebbe errato la CTR:
(aa)nel non riconoscere la responsabilità solo sussidiaria di RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di società beneficiaria non designata, rispetto a quella principale gravante su RAGIONE_SOCIALE;
(bb )nel non considerare che la disciplina contenuta nell’art. 173, comma 13, del t.u.i.r. risulta incompatibile con i princìpi di cui agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto introduce una forma di cd. «supersolidarietà tributaria» fra la beneficiaria designata e le beneficiarie non designate, da ritenersi espunta dal nostro ordinamento a sèguito della sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 1968.
Con particolare riferimento a quest’ultimo motivo va notato che la cartella esattoriale notificata a RAGIONE_SOCIALE si riferiva a tributi, interessi e sanzioni iscritti a ruolo a carico di RAGIONE_SOCIALE sulla scorta degli avvisi di accertamento emessi nei confronti di quest’ultima, due dei quali (quelli relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006) sono stati annullati con la presente sentenza, mentre il terzo (quello riguardante l’anno d’imposta 2007) è stato annullato d’ufficio dalla stessa RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio del potere di autotutela sostitutiva.
Tirando le fila del discorso fin qui condotto, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero:
vanno accolti il terzo e il nono motivo del ricorso principale, respinti il primo, il secondo, il quarto, il quinto, il sesto, il decimo e l’undicesimo e assorbiti il settimo, l’ottavo e il dodicesimo;
merita, inoltre, accoglimento il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo;
deve, conseguentemente, disporsi la cassazione della sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte;
poiché per la parte inerente agli avvisi di accertamento emessi nei confronti della scissa RAGIONE_SOCIALE per gli anni d’imposta 2005 e 2006 e alle correlate iscrizioni a ruolo non risultano necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la controversia può essere, sul punto, decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, secondo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con pronuncia di annullamento degli atti in questione;
per il resto, la causa deve essere rinviata, ai sensi degli artt. 384, secondo comma, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. cit., alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (già CTR) della Toscana, in diversa composizione, affinchè proceda a un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE questioni attinenti alle movimentazioni bancarie contestate con l’avviso di accertamento emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2007, fornendo congrua motivazione;
al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte così dispone:
accoglie il terzo e il nono motivo del ricorso principale, respinti il primo, il secondo, il quarto, il quinto, il sesto, il decimo e l’undicesimo e assorbiti il settimo, l’ottavo e il dodicesimo; accoglie, altresì, il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo;
-per l’effetto, cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e, decidendo parzialmente la causa nel merito, annulla gli avvisi di accertamento inerenti agli anni d’imposta 2005 e 2006, nonchè la correlata cartella di pagamento, per gli importi corrispondenti;
rinvia, per il resto, la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria
della Corte Suprema di Cassazione, in data 18 febbraio 2026.
Il Consigliere estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME