Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30227 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30227 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 16/11/2025
SEZIONE TRIBUTARIA
Oggetto: Ici notifica
Composta dai Magistrati
Socci NOME
Presidente-
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2022
NOME
Consigliere –
COGNOME.
Liberati NOME
Consigliere rel. –
U – 17/10/2025
COGNOME NOME
Consigliere –
NOME
Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8414/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
COGNOME NOME
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata Salerno, n. 6842/21 depositata il 27/09/2021.
Udita la relazione svolta nella udienza del 17 ottobre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 1507) con cui il RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente) ha chiesto a NOME COGNOME (d’ora in poi intimata) il pagamento dell’ICI per l’anno 2013 , pari a € 6.378,73.
La CRAGIONE_SOCIALE ha rigettato il ricorso sul presupposto del rispetto del termine di decadenza dell’esercizio del potere impositivo , in applicazione del principio di scissione degli effetti della notifica. Numero sezionale 6914/2025 Numero di raccolta generale 30227/2025 Data pubblicazione 16/11/2025
La C.T.R. ha riformato la sentenza di primo grado, sulla base delle seguenti ragioni:
-non può trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica, previsto solamente per gli atti processuali;
-nel caso in esame la notifica dell’atto impugnato è tardiva, in quanto avvenuta il 3.4.2019.
Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, mentre la COGNOME è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione del l’art. 149, comma 3 , c.p.c. e dell’art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Preliminarmente si rileva che la sentenza oggi impugnata è stata depositata il 27/09/2021 e non è stata notificata. La notifica, effettuata a mezzo pec è stata consegnata e accettata il 24.3.2022 , nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Nel merito il ricorso è fondato. Come da tempo affermato da questa Corte a Sezioni Unite, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando, né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il
potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. U, n. 40543/2021, Numero sezionale 6914/2025 Numero di raccolta generale 30227/2025 Data pubblicazione 16/11/2025
Rv. 663252 – 01).
Nel caso di specie è pacifico, oltre che documentato (v. fascicolo parte ricorrente) che la ricorrente ha consegnato l’atto all’ufficio postale per la notifica il 30.11.2018.
Ai sensi dell’art.1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 : ‘ Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni ‘.
L’avviso oggetto del giudizio è stato , pertanto, tempestivamente impugnato, trattandosi di Ici relativa all’anno 2013 .
La sentenza impugnata, quindi, non ha dato seguito all’indirizzo di legittimità ora richiamato.
A margine si osserva che una cosa è il termine di decadenza quinquennale fissato dal legislatore nella norma sopra riportata per la notifica dell’avviso di accertamento; altro è la soggezione del credito da riscuotere, dopo la sua liquidazione, al termine di prescrizione.
L’esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza, insuscettibile d’interruzione a garanzia del
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 6914/2025
Numero di raccolta generale 30227/2025
Data pubblicazione 16/11/2025
corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del rispetto del quale, a differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (in questo senso, oltre a Cass Sez. U, n. 40543/2021, cit., già, Sez. 6 – 5, n. 9749/2018, Rv. 647734 – 01).
Segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre quelle del merito vengono compensate, atteso il consolidarsi della giurisprudenza nel corso dei primi due gradi del giudizio.
p.q.m.
accoglie il ricorso;
cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dall ‘intimata.
Spese del merito compensate.
Condanna l’intimata a pagare alla ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di € 2410,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge, nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME