Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25730 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25730 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 09/07/2025
TASSA AUTOMOBILISTICA – NOTIFICA AVVISO D ‘ ACCERTAMENTO – SCISSIONE EFFETTI
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15461/2018 del ruolo generale, proposto
DALLA
REGIONE MOLISE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
DI NOME (codice fiscale non indicato),
– INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 1582/2/2017 della Commissione tributaria regionale del Molise, depositata il 19 dicembre 2017, non notificata.
Numero registro generale 15461/2018
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 9 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME Numero sezionale 5874/2025 Numero di raccolta generale 25730/2025 Data pubblicazione 20/09/2025
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere è l’avviso di accertamento indicato in atti con cui la Regione del Molise chiese ad NOME COGNOME il versamento della tassa automobilistica per l’anno di imposta 2010.
La Commissione tributaria regionale del Molise rigettava l’appello proposto dalla Regione contro la sentenza n. 140/2/2015 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso, ritenendo il credito prescritto, ai sensi dell’art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53/1983), avendo l’ente notificato l’avviso in data 5 marzo 2014 (momento della ricezione), oltre il termine triennale previsto da tale disposizione, reputando non applicabile al regime della prescrizione il principio di scissione degli effetti soggettivi della notificazione.
La Regione Molise proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 28 maggio/6 giugno 2018, formulando un unico motivo di impugnazione, successivamente illustrato con memoria ex art. 380bis. 1. c.p.c.
NOME COGNOME è restato intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Regione ha contestato la valutazione del Giudice regionale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., assumendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5 d.l. 953/82 (convertito nella legge n. 53/1983), 3 d.l. n. 2/86
(convertito nella legge n. 60/1983), 149 c.p.c., 43 e 60 d.P.R. n. 600/1973, 14 della legge n. 890/1989 e 16 d.lgs. n. 546/1992. Numero di raccolta generale 25730/2025 Data pubblicazione 20/09/2025
Ciò ritenendo che il Giudice regionale avesse erroneamente applicato le predette disposizioni, non avendo considerato la data di spedizione dell’atto (nella specie eseguita il 31 dicembre 2013) e trascurando di rilevare che la fattispecie contemplava un’ipotesi di decadenza e non di prescrizione del diritto, con la conseguenza che la Regione non poteva considerarsi decaduta dall’esercizio del relativo potere impositivo.
2. Il ricorso va accolto.
Il citato art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53/1983 e modificato dall’art. 3 d.l. 2/1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60/1986) -per quanto ora occuparecita: «L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento».
È stato chiarito da questa Corte che la lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell’azione «per il recupero delle tasse», con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento, prodromica, che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale.
Si è, altresì, statuito che gli atti che esprimono l’esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario e che sono rivolti alla formazione del
Numero sezionale 5874/2025
Numero di raccolta generale 25730/2025
titolo per l’esazione del credito medesimo, non possono che essere assoggettati alla decadenza (v. artt. 43, d.P.R. n. 600/1973, 57, d.p.r. n. 633/1972, 76, d.P.R. n. 131/1986, per i tributi erariali e art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, per i tributi locali). Data pubblicazione 20/09/2025
Si tratta, invero, di fase procedimentale che si colloca “a monte” di quella propriamente riscossiva, costituita dall’emissione dell’avviso di accertamento o del tributo iscritto a ruolo) per cui non si può discorrere di decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l’accertamento non è ancora definitivo, essendo ancora aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l’accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione (v. in motivazione Cass. n. 10334/2021).
Da quanto precede deve riconoscersi che non riveste valenza decisiva la circostanza che la norma qualifichi il termine triennale come di prescrizione, per l’evidente ragione che l’unico termine richiamabile in relazione alla fase ed all’azione di accertamento del tributo non può che essere quello di decadenza, donde la necessità di un’interpretazione che superi il mero dato letterale (cfr., su tali principi, Cass. n. 25204/2022, cui adde Cass. n. 11694/2023; Cass. 13516/2024; Cass. n. 13665/2024; Cass. n. 14212/2024; Cass. 17684/2024).
Il predetto temine triennale, con decorrenza dal successivo anno rispetto a quello di imposta (cfr. la giurisprudenza ivi menzionata), va considerato, quindi, avente natura decadenziale.
Consegue a tanto che va data applicazione, in quanto termine decadenziale, al principio di scissione degli effetti soggettivi della notificazione. Numero sezionale 5874/2025 Numero di raccolta generale 25730/2025 Data pubblicazione 20/09/2025
Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 40543/2021) hanno, difatti, chiarito che «In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente» (negli stessi termini, tra le tante, Cass n. 17722/2024).
Si spiega, in ragione di tali principi, l’erroneità della pronuncia impugnata nell’aver considerato il citato termine come avente natura prescrizionale e, dunque, con essa l’accoglimento del ricorso.
Non può accedersi alla richiesta della Regione di decidere la causa nel merito, occorrendo accertamenti fattuali sulla data di spedizione del plico, tenuto conto del contrasto insorto sul punto tra le parti, per come risultante dal resoconto della sentenza impugnata, avendo il contribuente assunto che essa era stata eseguita il 23 gennaio 2014, laddove l’ente asserisce che il plico è stato spedito il 31 dicembre 2013.
Numero registro generale 15461/2018
Numero sezionale 5874/2025
Alla stregua delle osservazioni svolte il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise – in diversa composizione -anche per regolare le spese del presente grado di giudizio. Numero di raccolta generale 25730/2025 Data pubblicazione 20/09/2025
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise – in diversa composizione -anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025 .
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME