Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30511 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30511 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29359/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
DI PRIMA NOME
-intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 11063/15/21 depositata il 14 dicembre 2021
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME, titolare dell’omonima impresa individuale esercente attività di trasporto di merci su strada, un avviso di accertamento con il quale, previo
disconoscimento di costi per un ammontare complessivo di 22.916,64 euro, rideterminava il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dallo stesso dichiarati in relazione all’anno 2004, operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTP) di RAGIONE_SOCIALE, che rigettava il suo ricorso.
La pronuncia di primo grado veniva in sèguito parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, la quale, con sentenza n. 11063/15/21 del 14 dicembre 2021, accogliendo per quanto di ragione l’appello della parte privata, annullava il rilievo fiscale concernente il disconoscimento dei costi relativi all’acquisto di carburante per autotrazione.
A fondamento della decisione adottata, per quanto qui interessa, il collegio regionale osservava che: – i costi in questione erano stati idoneamente documentati dalla contribuente mediante la produzione dei buoni di consegna, contenenti «le relative indicazioni dell’esercente, della quantità, del prezzo e della data del prelievo di carburante» , nonchè RAGIONE_SOCIALE fatture differite emesse dai gestori degli impianti stradali di distribuzione; -«appar (iva) , pertanto, rispettata la normativa disciplinante l’acquisto dei carburanti sotto il profilo IVA, non rilevandosi alcuna irregolarità, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio» .
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il COGNOME è rimasto intimato.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che il ricorso in esame, notificato a mezzo p.e.c. il 14 dicembre 2022, è stato tempestivamente proposto entro un anno dalla pubblicazione della sentenza gravata, avvenuta il 14 dicembre 2021, nell’osservanza del termine lungo di impugnazione stabilito dall’art. 327, comma 1, c.p.c. nella versione anteriore alle modifiche apportate dall’art. 46, comma 17, della L. n. 69 del 2009, queste ultime applicabili ai soli giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della detta legge (4 luglio 2009).
1.1 Dalla ricostruzione della vicenda processuale contenuta nella parte narrativa della stessa sentenza (pag. 1, terzo periodo) si apprende, infatti, che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato depositato presso la segreteria della CTP di RAGIONE_SOCIALE il 6 maggio 2009.
1.2 Giova, al riguardo, precisare che il succitato art. 327 c.p.c. è applicabile anche alle impugnazioni RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALE Commissioni Tributarie (ora Corti di giustizia tributaria), in virtù del rinvio contenuto nell’art. 49 del D. Lgs. n. 546 del 1992 alle disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile.
1.3 Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1 del D.P.R. n. 444 del 1997, dell’art. 1 del decreto interministeriale del 24 giugno 1999, recante , e dell’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972.
1.4 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel riconoscere la deducibilità ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e la detraibilità ai fini dell’IVA dei costi sostenuti dal contribuente per l’acquisto di carburante per autotrazione, sebbene egli non avesse osservato gli adempimenti imposti dalla normativa di settore, prescrivente la
la compilazione RAGIONE_SOCIALE cd. .
1.5 Viene, inoltre, dedotto che tali schede non potevano ritenersi validamente surrogate dalle fatture differite emesse dai gestori degli impianti di distribuzione, poiché queste ultime non riportavano i dati richiesti dal citato decreto interministeriale.
1.6 Il ricorso è fondato.
1.7 Con riferimento alle modalità di documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione, il regolamento emanato con D.P.R. n. 444 del 1997 abrogato dall’art. 1, comma 926, lettera b), della L. n. 205 del 2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018, ma applicabile «ratione temporis» alla presente controversiaprevede l’istituzione di apposite «schede carburante», le quali devono recare la firma di convalida dell’addetto alla distribuzione, da apporre all’atto di ogni rifornimento, e contenere l’annotazione del numero dei chilometri percorsi dal veicolo alla fine del mese o del trimestre (artt. 2, 3 e 4).
1.8 In sede di interpretazione della richiamata normativa, questa Corte ha avuto modo di precisare che l’osservanza RAGIONE_SOCIALE previsioni regolamentari costituisce condizione imprescindibile sia per la deducibilità dei costi inerenti al consumo di carburante dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sia per la detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di combustibile, e che gli adempimenti prescritti non ammettono equipollenti e non possono essere sostituiti dalla mera contabilizzazione RAGIONE_SOCIALE operazioni nelle scritture contabili (cfr. Cass. n. 23291/2024, Cass. n. 9052/2023, Cass. n. 16809/2017, Cass. n. 24409/2016, Cass. n. 25122/2014).
1.9 Si è anche puntualizzato che l’obbligo di compilazione della non sussiste nell’ipotesi in cui la fornitura del carburante avvenga nell’àmbito di un contratto di «netting» , fattispecie negoziale riconducibile alla somministrazione di beni di cui all’art. 1559 c.c. (cfr. Cass. n. 19782/2024, Cass. n. 21036/2020, Cass. n. 25663/2018).
1.10 Dai surriferiti princìpi di diritto si è discostata la CTR, la quale ha ritenuto che i costi di cui trattasi fossero stati idoneamente documentati dal contribuente mediante la produzione dei buoni di consegna attestanti le quantità e il prezzo del carburante prelevato.
1.11 D’altro canto, nemmeno può ritenersi che nella vicenda in disamina la compilazione della detta scheda potesse essere validamente surrogata dalla fatturazione prevista dall’art. 1 del decreto interministeriale del 24 giugno 1999 (emanato ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.L. n. 457 del 1997, convertito in L. n. 30 del 1998) per le cessioni di olii da gas effettuate dagli esercenti di impianti stradali di distribuzione in favore di autotrasportatori di cose per conto di terzi.
1.12 Invero, soltanto a partire dal 1° gennaio 2006, per effetto RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate all’art. 6 del menzionato D.P.R. n. 444 del 1997 dall’art. 1, comma 109, della L. n. 266 del 2005, è venuto meno anche per questo tipo di autotrasportatori -come in precedenza già accadeva per lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli istituti universitari e gli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenzal’obbligo di tenuta RAGIONE_SOCIALE «schede carburante» (cfr. Cass. n. 4569/2024).
Per quanto precede, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata pronuncia con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
2.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 22 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME