Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7548 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7548 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2025
ORDINANZA
n. 16896/2021 R.G.
COGNOME
Rep.
C.C. 28 gennaio 2025
Tributi – Avviso di accertamento IVA, IRES e IRAP – Costi deducibili – Consumo di carburante per autotrazione.
sul ricorso (iscritto al n. 16896/2021 R.G.) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata ‘ ope legis ‘ presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla INDIRIZZO (indirizzo p.e.c.: EMAIL) ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE con sede in Adrano (CT), alla INDIRIZZO (Codice FiscaleCODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione di Catania – n. 2772/15/2020, pubblicata il 30 aprile 2020;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.- La vicenda concerne la deduzione di spese per carburante del valore di €. 11.317,00 (euro undicimilatrecentodiciassette/00), recuperate in esito agli accertamenti avviati dall’amministrazione finanziaria e confluiti nel p.v.c. del 2 aprile 2008 e nel successivo Avviso di Accertamento n. RJ803A201113, notificato alla società RAGIONE_SOCIALE in data 16 agosto 2008 ed al suo legale rappresentante sig. COGNOME NOMECOGNOME in data 5 settembre 2008.
Avverso tale atto impositivo proponeva impugnazione la suddetta società, dopo aver dedotto che l’accertamento con adesione da essa richiesto si era concluso con un diniego immotivato dell’ufficio. In particolare, venivano evidenziati i seguenti profili di illegittimità: 1) violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 218 del 1997 e della l. n. 241 del 1990; 2) indebita esclusione dei costi relativi alle fatture di acquisito di carburante e lubrificante, nonché dei costi relativi alle fatture di manutenzione dei mezzi; 3) indebito recupero dell’I.V.A.; 4) intervenuta definizione delle sanzioni, con versamento della somma di €. 6.203,75 (euro seimiladuecentotre/75) come da modello F24 e ricevuta di acquisizione che venivano prodotti.
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, nella resistenza dell’amministrazione finanziaria, con sentenza n. 36/4/2013, pubblicata il 16 gennaio 2013, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, detraendo dal maggiore importo accertato di €. 47.788,00 (euro quarantasettemilasettecentottantotto/00) la somma di €. 1.317,00 (euro milletrecentodiciassette/00) e compensando le spese di lite tra le parti. Osservava che la deduzione del costo per carburante doveva essere reputata legittima, in quanto « la deduzione di tale importo di € 11.317,00 oltre IVA di € 2.263,00 deve essere considerata illegittima in quanto al Sollevatore telescopico TEREX matr. 11246 non è adattabile il concetto di
autotrazione adoperato dal DPR 444/1997 per l’acquisto di carburante destinato a veicoli strumentali in uso all’interno di un opificio, cantiere, ecc. … trattandosi di acquisto di carburante non per autotrazione, bensì per il funzionamento di macchinari da cantiere, opificio, ecc, ossia veicoli semoventi e non destinati a circolare su strada, ma esclusivamente nel cantiere … ».
2.- La Commissione Tributaria Regionale, investita da ll’impugnazione proposta da ll’Agenzia delle Entrate , con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, rigettava l’appello .
In particolare, l’ufficio, dopo avere messo in evidenza che l’importo in discussione erroneamente nella parte dispositiva della sentenza era stato indicato in €. 1.317,00 (euro milletrecentodiciassette/00) invece che in €. 11.317,00 (euro undicimilatrecentodiciassette/00) e che, tra le fatture considerate, vi era la n. 27 del 27 giugno 2005 di €. 980,00 (euro novecentottanta/00), che risultava emessa nei riguardi di altra società (RAGIONE_SOCIALE, ancorché riferita allo stesso sollevatore telescopico TEREX Matr. 11246, censurava la decisione impugnata poiché aveva indebitamente riconosciuto la detrazione in assenza delle schede di carburante.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Commissione Tributaria Regionale rilevava, per quanto di interesse in questa sede, che: « Non si ravvisano, infatti, elementi convincenti per modificare il giudizio già espresso dai primi giudicanti, che hanno ritenuta legittima la deduzione dei costi in questione trattandosi di acquisto di carburanti non per autotrazione bensì per il funzionamento di macchinari e di attrezzature di cantiere non destinati a circolare su strada ma all’interno dell’opificio, per cui tali prelievi possono essere ben dimostrati dalle relative fatture. Dall’esame degli atti, emerge, peraltro, che la società documenta esaustivamente l’acquisto, producendo le relative fatture da cui risulta pure l’uso cui è destinato il carburante, in linea con l’attività esercitata. A fronte della chiara motivazione della sentenza, le argomentazioni dell’Ufficio sono pertinenti
per le ipotesi di uso del carburante per la circolazione dei mezzi (che è il caso più frequente) ma non si attagliano al diverso utilizzo fatto nel caso in esame. ».
3.- Avverso la menzionata sentenza d’appello , l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificato in rinnovazione e perfezionatosi con la compiuta giacenza e l’invio del CAD nei confronti dell’amministratore della società, affidato a un unico motivo.
4.- La società RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 22 d.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto con gli artt. 2 l. n. 31 del 1997 e 1, 3 e 4 d.P.R. n. 444 del 1997, nonché egli artt. 30 e 31 del d.P.R. n. 393 del 1959.
Sostiene, in particolare, che la pronuncia impugnata avrebbe trascurato l’obbligatorietà delle schede carburante, prevista dall’art. 1 del d.P.R. n. 444 del 1997 anche con riguardo ai macchinari da cantiere, così come, del resto, più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice.
2.- La censura risulta manifestamente fondata
Ed invero, con riguardo alle modalità di documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione, il regolamento emanato con d.P.R. n. 444 del 1997 abrogato dall’art. 1, comma 926, lettera b), della l. n. 205 del 2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018, ma senz’altro applicabile « ratione temporis » alla presente controversia prevede l’istituzione di apposite «schede carburante», le quali devono recare la firma di convalida dell’addetto al distributore, apposta all’atto di ogni rifornimento, e contenere l’annotazione del numero dei chilometri percorsi dal veicolo alla fine del mese o del trimestre (artt. 2, 3 e 4).
In sede di interpretazione della richiamata normativa, questa Corte ha avuto modo di precisare che: 1) l’osservanza delle previsioni
regolamentari costituisce condizione imprescindibile sia per la deducibilità dei costi inerenti al consumo di carburante dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sia per la detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di combustibile, e che gli adempimenti prescritti non ammettono equipollenti e non possono essere sostituiti dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture contabili (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 26862 del 18 dicembre 2014, Rv. 633704-01); 2) « rientrano nella nozione di “carburante per autotrazione”, di cui è ammessa la deduzione dei relativi costi, previa istituzione delle apposite “schede” indicate nell’art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, tutti i combustibili destinati ad alimentare i veicoli per i quali il propulsore imprima al mezzo un movimento autonomo, che cioè prescinda da spinte o sollecitazioni esterne, si tratti di macchine circolanti su strada, ovvero di altri veicoli (come muletti, pale meccaniche, carrelli elevatori e trasportatori) che, seppur adoperati all’interno di un’area di cantiere, siano caratterizzati dalla presenza di un motore in grado di far muovere autonomamente il mezzo. » (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 24930 del 25 novembre 2011, Rv. 620503-01; Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 22918 del 26 settembre 2018, Rv. 630333-01; Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 2565 del 30 gennaio 2019, non massimata).
Dai surriferiti princìpi di diritto, da ribadire in questa sede, si è erroneamente discostata la Commissione regionale, la quale ha ritenuto non indispensabile, ai predetti fini, l’i stituzione delle schede carburante.
3.- Ne deriva l’accoglimento del ricorso .
4.Deve, conseguentemente, disporsi, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi e provvedendo, altresì, a statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.
La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,