Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4663 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4663 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2025
Oggetto:
accertamento
–
inerenza dei costi – prova – scelte
del
contribuente
–
sindacato
dell’Ufficio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10714/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (con domicilio digitale all’indirizzo PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore, da NOME COGNOME, in proprio e in qualità di socio del predetto RAGIONE_SOCIALE, da COGNOME, in proprio e in qualità di socio del predetto RAGIONE_SOCIALE tutti difesi e rappresentati nel presente giudizio dall’AVV_NOTAIO di Vimercate in forza di procura speciale in atti (PEC: EMAIL)
– controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria n. 255/03/2023 depositata in data 04/04/2023, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-lo RAGIONE_SOCIALE e i suoi componenti RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrevano avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’RAGIONE_SOCIALE, relativi all’anno 2012. In particolare, l’avviso di accertamento riguardante lo RAGIONE_SOCIALE riguardava il trattamento fiscale RAGIONE_SOCIALE immobili strumentali e conduceva al recupero a tassazione di canoni di locazione e spese di registro dedotti in relazione all’immobile, sito in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, in cui lo RAGIONE_SOCIALE svolgeva la propria attività in ragione di un contratto di locazione finanziaria con la società RAGIONE_SOCIALE; inoltre, l’Ufficio constatava che lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto ed integralmente dedotto spese di funzionamento, senza provvedere a riaddebitare agli altri professionisti/collaboratori quota parte RAGIONE_SOCIALE ‘spese comuni’, interamente sostenute e dedotte, facendole interamente concorrere alla determinazione del proprio reddito di lavoro autonomo;
ancora, quanto all’IRAP l’Amministrazione Finanziaria riteneva che lo RAGIONE_SOCIALE fosse assoggettabile ad IRAP, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 2 e 3 del d. lgs. n. 446/1997, stante l’ammontare elevato dei compensi, nonché la riscontrata esistenza di un’autonoma organizzazione a supporto, quali collaboratori e tirocinanti;
la CTP accoglieva in parte il ricorso;
appellavano detta pronuncia sia l’Ufficio riguardo ai capi della sentenza che l’avevano visto soccombente sia RAGIONE_SOCIALE, i quali, specularmente, proponevano appello incidentale;
con la sentenza qui impugnata, il giudice di secondo grado ha respinto l’appello dell’Ufficio e accolto gli appelli incidentali dei RAGIONE_SOCIALE;
ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a quattro motivi;
resistono i RAGIONE_SOCIALE con unico controricorso illustrato da memoria;
Considerato che:
va preliminarmente trattato, in quanto relativo al procedimento che ha preceduto la formazione dell’atto impugnato, il terzo motivo di ricorso; – la censura in argomento si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, in relazione all’art . 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento alla presunta violazione del contraddittorio endoprocedimentale; secondo pare ricorrente i giudici di secondo grado hanno illegittimamente ritenuto che non sia stata concessa ai RAGIONE_SOCIALE la possibilità di prospettare, in concreto, le ragioni che avrebbero potuto far valere dimostrando la fondatezza della propria tesi;
il motivo è fondato;
è incontroverso che in data 21 aprile 2017, sia stato redatto il processo verbale di constatazione da parte della Guardia RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 14 febbraio 2017, a seguito del quale, in data 20 giugno 2017, sono state presentate dai RAGIONE_SOCIALE osservazioni, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, sia in merito all’utilizzo dell’immobile bene strumentale che al riaddebito dei costi; l’avviso di accertamento impugnato risulta notificato in data 27 dicembre 2017;
va in primo luogo osservato, allora, che nel termine di giorni sessanta dalla notifica del PVC, i RAGIONE_SOCIALE hanno avuto modo -e vi hanno provveduto -di far pervenire le osservazioni in atti, osservazioni riprodotte a questa Corte nel rispetto del canone di specificità e localizzazione; ritenere quindi, come ha ritenuto la sentenza impugnata, che ‘ nella fattispecie non è stata concessa ai RAGIONE_SOCIALE la possibilità di prospettare, in concreto, le ragioni che avrebbero potuto far valere dimostrando la fondatezza della propria tesi’ è affermazione che urta contro le risultanze del processo e contro la corretta interpretazione dell’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000, che è stata nella fattispecie del tutto rispettata da parte dell’Ufficio, avendo esso atteso la presentazione RAGIONE_SOCIALE osservazioni al PVC prima di notificare gli avvisi di accertamento;
– per vero il motivo, nel suo concreto contenuto censorio, si appunta in realtà sull’avere la sentenza di merito erroneamente, secondo il ricorrente, ritenuto dovere dell’Ufficio quello di dar conto in motivazione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a base della mancata condivisione da parte dell’Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE ragioni illustrate dal contribuente;
– e tale censura risulta fondata, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale ‘in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo’ (così Cass., n. 8378 del 31 marzo 2017; n. 3583 del 24 febbraio 2016; conf. Cass. n. 19951 del 21 giugno 2022);
-tornando al primo motivo di ricorso, riprendendo quindi l’esame RAGIONE_SOCIALE doglienze secondo l’ordine RAGIONE_SOCIALE censure proposte da parte ricorrente, rileva il Collegio che esso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 del TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’inerenza dei costi oggetto di recupero a tassazione dell’Ufficio; secondo parte ricorrente i Giudici di secondo grado, in relazione al primo rilievo relativo all’indeducibilità dei canoni di locazione per € 72.609,83, hanno illegittimamente ritenuto sussistente l’inerenza del costo sostenuto nell’anno 2012; si sostiene che la società RAGIONE_SOCIALE, dalla quale i RAGIONE_SOCIALE hanno avuto in locazione il bene locato, con un costo spalmato su venti anni di € 2.042.936,00, ha acquistato e ristrutturato l’immobile oggetto della locazione, mentre lo RAGIONE_SOCIALE ha sopportato (e continua a sopportare) un costo di locazione nei vent’anni ai canoni di locazione fino a oggi conosciuti (€ 144.000,00 fino al 2014 ed € 132.000,00 dal 2015), potenzialmente molto più alto e, al termine del periodo, risulterà proprietario di nulla;
secondo l’Amministrazione finanziaria appare dunque illogico che lo RAGIONE_SOCIALE sostenga un costo per la sola locazione notevolmente più elevato di quello che avrebbe potuto sostenere acquistando direttamente l’immobile. Tale condotta antieconomica dell’attività imprenditoriale non è stata giustificata dalla controparte, né dai Giudici nella sentenza impugnata;
il motivo è infondato;
la censura, per come nel concreto articolata, pone in discussione le scelte dei RAGIONE_SOCIALE che, quanto alla disponibilità da loro acquisita del bene oggetto di locazione, hanno preferito la formula contrattuale della locazione rispetto ad altra formula contrattuale, quale il contratto di leasing immobiliare;
invero, per quanto la titolarità e gestione della RAGIONE_SOCIALE risalga ad uno dei RAGIONE_SOCIALE, va ricordato che l’Ufficio non ha mai fatto questione in ordine alla effettività della società stessa, limitandosi a contestare l’inerenza dei costi sopportati dallo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
neppure poi tale effettività poteva porsi in dubbio, alla luce del fatto che detta società esercitava la propria attività anche nei confronti di altri soggetti, oltre allo RAGIONE_SOCIALE;
orbene, fermo restando che l’inerenza è il rapporto tra il costo e l’attività professionale e la sua esistenza o meno va valutata principalmente sotto il profilo qualitativo, nondimeno il sindacato sull’esistenza di tale requisito per gli elementi negativi (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2224 del 2 febbraio 2021; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12846 del 22 aprile 2022) ai fini della loro deducibilità, non può interferire nel campo RAGIONE_SOCIALE scelte imprenditoriali, a meno che la sproporzione tra prestazioni non sia rilevante ed evidente “ictu oculi”;
-infatti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18904 del 17 luglio 2018) l’Amministrazione finanziaria, nel negare l’inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l’incongruità e l’antieconomicità
della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità RAGIONE_SOCIALE operazioni in relazione allo svolgimento dell’attività d’impresa ed alle scelte imprenditoriali;
nel presente caso, la CTR ha ben chiaramente puntualizzato in primo luogo come ‘d ‘altro canto il parziale riconoscimento del costo, anche se in misura percentuale, da parte dell’Ufficio consente di ritenere provata la sua inerenza, trattandosi, appunto, RAGIONE_SOCIALE stessi costi relativi alla locazione RAGIONE_SOCIALE uffici dove viene svolta l’attività professionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
quindi, da un lato essa ha accertato il collegamento del costo con l’attività professionale (si tratta di costi per la locazione di un bene ove è situato lo RAGIONE_SOCIALE), riconosciuto anche dall’Ufficio che non ha disconosciuto detto legame (tanto che esso ha comunque riconosciuto in parte la deducibilità del costo); dall’altro ha rilevato come ‘q uanto alle modalità di acquisto dell’immobile vi è libera scelta per le parti di optare legittimamente per uno o altro strumento contrattuale ‘;
nel concreto, quindi, la CTR ha escluso la sindacabilità da parte dell’Ufficio della scelta dei RAGIONE_SOCIALE quanto alle modalità contrattuali con le quali rendersi titolari del bene oggetto del costo, scrivendo che ‘n el caso di specie era più utile alla Società stipulare il leasing per poter dedurre i relativi canoni per un periodo di 12 anni, mentre non poteva esserlo per lo RAGIONE_SOCIALE che non avrebbe potuto usufruire di tale beneficio fiscale ed inoltre non avrebbe giovato alle specifiche finalità perseguite dallo RAGIONE_SOCIALE professionale, certamente diverse, rispetto ad una società che opera nel settore immobiliar e’;
così argomentando, il giudice del merito ha esaminato i fatti di causa sussumendoli nel contesto normativo, senza giustamente porre alla base della propria valutazione, come pretende l’Ufficio, il solo mero vantaggio che poteva derivare o anche che è in concreto derivato ai RAGIONE_SOCIALE in forza di una determinata scelta o di un’altra, entrambe
consentite dall’ordinamento in assenza di qualsiasi contestazione in ordine alla natura evasiva o elusiva della complessiva operazione che ha visto per protagonista anche la società RAGIONE_SOCIALE;
tale valutazione in ordine al vantaggio, infatti, non può tenere da conto (come sostiene in sostanza l’RAGIONE_SOCIALE) solo la circostanza relativa al mancato acquisto dell’immobile (che sarebbe invece avvenuto a vantaggio dei RAGIONE_SOCIALE in caso di leasing, a rapporto contrattuale esaurito) dovendosi tenere presente anche, ad esempio, gli speculari e connessi svantaggi (oltre ai ridetti vantaggi) conseguenti da tale operazione di leasing (quali i costi di manutenzione e gestione del bene generalmente spettanti al proprietario, ad esempio);
si tratta di operazioni di apprezzamento complesse che in nessun caso competono all’Amministrazione Finanziaria, la quale non può sostituirsi al contribuente nella loro -corretta o meno essa sia -determinazione;
invero, nel nostro ordinamento la libertà della iniziativa economica privata è garantita a livello costituzionale dall’art. 41 Cost. L’imprenditore è libero di valutare l’ economicità RAGIONE_SOCIALE proprie scelte, avendo l’onere comunque di doverle documentare, in modo da consentire la legittima attività di controllo del Fisco;
-se infatti rientra nei poteri dell’Amministrazione Finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, ancorché non risultino irregolarità nella tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o vizi negli atti giuridici d’impresa con eventuale negazione della deducibilità di parte di un costo non proporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa, tale sindacato non può spingersi sino alla verifica oggettiva circa la necessità, o quantomeno circa l’opportunità (sia pure secondo una valutazione condotta con riguardo all’epoca della stipula del contratto) di tali costi rispetto all’oggetto dell’attività, che rientrano nelle valutazioni di strategia commerciale riservate all’imprenditore (così in termini si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21405 del 15 settembre 2017; in precedenza si vedano le analoghe considerazioni svolte da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10319 del 20 maggio 2015);
il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 del TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento alla necessità di riaddebito RAGIONE_SOCIALE spese comuni; secondo l’Amministrazione Finanziaria la C.G.T. di secondo grado, ha illegittimamente reputato erroneo l’operato dell’Ufficio, che per l’anno di imposta 2012 aveva calcolato la percentuale di spesa da riaddebitare agli altri RAGIONE_SOCIALE operanti nello RAGIONE_SOCIALE in misura pari al 18,07% RAGIONE_SOCIALE spese comuni. Di conseguenza, ai fini della determinazione del proprio reddito di lavoro autonomo, lo RAGIONE_SOCIALE ha -secondo l’Ufficio – indebitamente dedotto l’importo di € 29.249,83 in violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni dettate dall’art. 54 del TUIR;
il motivo è inammissibile;
esso, infatti, si appunta sulla fattispecie -diversa da quella per cui è processo – nella quale il titolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE addebita ad altri colleghi, che si avvalgono dei beni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in argomento, parte del costo RAGIONE_SOCIALE stessi (uso dei locali, segreteria, strumentazione informatica, ecc.);
in argomento, la circolare dell’Amministrazione Finanziaria del 18 giugno 2001, n. 58/E affronta la seguente fattispecie: ‘quando più professionisti, senza vincoli associativi, dividono lo stesso RAGIONE_SOCIALE (sottolineatura aggiunta), si pone il problema della ripartizione RAGIONE_SOCIALE spese comuni (energia elettrica, telefono ecc.)’; in tale situazione, quindi, lo RAGIONE_SOCIALE è il medesimo per i professionisti (‘…lo stesso RAGIONE_SOCIALE…’);
nel presente caso, invece, come accertato in fatto nei gradi di merito, lo RAGIONE_SOCIALE è dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –COGNOME e COGNOME -che ne sono titolari esclusivi; costoro si avvalgono, come ha sempre accertato in fatto la CTR e come risulta dagli atti di causa anche nel presente giudizio di legittimità, di giovani laureati che prestano la propria attività unicamente quindi esclusivamente nei confronti dei titolari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, emettendo per tale opera ciascuno le proprie fatture;
non vi è qui alcun rapporto paritetico, di colleganza, tra lo RAGIONE_SOCIALE e i collaboratori, i quali semplicemente soggiacciono alle direttive dei domini alle dipendenze dei quali operano percependo un compenso per
l’attività svolta senza svolgere alcuna attività effettivamente autonoma dalla quale derivi la necessità di ripartire le spese di uno RAGIONE_SOCIALE comune, perché nessuna struttura è loro comune utilizzando costoro una struttura che è di altri i cui costi vanno sopportati esclusivamente da altri e conseguentemente sono dedotti -giustamente – esclusivamente da altri;
ne deriva l’inammissibilità del motivo, che si appunta in concreto su un profilo del tutto differente da quello per cui è processo;
il quarto motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2 e 3 del d. Lgs. n. 446 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento alla soggettività passiva ai fini IRAP: secondo l’RAGIONE_SOCIALE è illegittimo il capo della sentenza impugnata che ha escluso la soggettività passiva ai fini IRAP RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE controricorrente;
il motivo è fondato;
secondo la CTR ‘n el caso di specie il lavoro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE scaturisce dalla attività personale dei due RAGIONE_SOCIALE COGNOME COGNOMECOGNOME; tale affermazione, che sostiene la statuizione secondo la quale da ciò deriva l’insussistenza del presupposto a fini IRAP, urta contro la circostanza di fatto -che andava valutata, secondo la disciplina vigente, ai fini di verificare la debenza del tributo -consistente nella esistenza dell’associazione professionale in essere che costituisce lo RAGIONE_SOCIALE NOME;
detto incontestato elemento di fatto andava sussunto correttamente in diritto da parte della Corte di merito, che doveva metterlo in relazione con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività» (Cass., Sez. U., n. 7371 del 14 aprile 2016; conf., tra le altre, Cass. n. 12763 del 19 maggio 2017, Cass. n. 30873 del 26 novembre 2019, nonché Cass. n. 3622 del 7 febbraio 2019 pronunciata tra le stesse parti);
– nel motivare la menzionata pronuncia le Sezioni unite hanno chiarito che l’affermato principio di diritto è da applicarsi anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova contraria avente ad oggetto “non l’insussistenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata dell’attività, ma piuttosto l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa” (in tal senso anche Cass. n. 18920 del 26 settembre 2016 e Cass. n. 30873 del 16 novembre 2019). Sul punto è stato ribadito che «l’eventuale esclusione da IRAP RAGIONE_SOCIALE società semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), RAGIONE_SOCIALE associazioni professionali e RAGIONE_SOCIALE studi associati è subordinata unicamente alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata. In altre parole, va provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito» (Cass. n.27843 del 31 ottobre 2018, in motivazione);
in conclusione, vanno allora accolti il terzo e il quarto motivo; il primo motivo è rigettato e il secondo motivo va dichiarato inammissibile;
la sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio al giudice del merito, limitatamente ai profili di cui ai motivi oggetto di accoglimento, che riesaminerà il fatto alla luce dei sopra illustrati principi e provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di Legittimità;
p.q.m.
accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo motivo; rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione alla quale demanda provvedere anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità; Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2025.