Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34094 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34094 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18119/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata ricorrente
CONTRO
SPINI NOME
-intimato – avverso la sentenza n. 815/16/2023 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, depositata in data 1.3.2023, non notificata;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 4 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
OGGETTO: Voluntary disclosure -trattamento sanzionatorio .
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME presentava richiesta di accesso alla c.d. voluntary disclosure, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 l. n. 186 del 2014, segnalando la detenzione in Svizzera di attività finanziarie non dichiarate. A seguito RAGIONE_SOCIALEa richiesta di chiarimenti, l’RAGIONE_SOCIALE competente notificava al contribuente due atti di contestazione, ritenendo non veritiera la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda offerta dal contribuente. Dopo il vano tentativo di risoluzione in sede stragiudiziale, COGNOME NOME adiva la RAGIONE_SOCIALE con due diversi ricorsi, inerenti due diversi avvisi, che venivano respinti.
2.Il contribuente proponeva appello, lamentando la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, avendo la CTP omesso di pronunciarsi su parte RAGIONE_SOCIALE proprie deduzioni. Lamentava inoltre l’errata motivazione e la violazione di legge nella determinazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni. La RAGIONE_SOCIALE.T.R., nella resistenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, previa riunione dei separati ricorsi, accoglieva parzialmente l’appello .
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
COGNOME NOME è rimasto intimato.
E’ stata fissata l’adunanza camerale del 4.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si dà atto RAGIONE_SOCIALEa tempestiva e rituale notifica del ricorso per cassazione ai procuratori costituiti in grado di appello, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa sospensione di mesi 11 disposta dall’ , comma 199, RAGIONE_SOCIALEa L. 197/2022 prevista per le impugnazioni, anche incidentali, RAGIONE_SOCIALE sentenze e le riassunzioni in rinvio che scadono dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023 .
2.Con il primo ed unico motivo, rubricato « Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 167 del 1990 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Decreto 4 maggio 1999 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», l’RAGIONE_SOCIALE censura la decisione impugnata per aver il Giudice di seconde cure fondato la parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, riducendo le sanzioni comminate con gli atti in contestazione, sull’errato assunto che la Svizzera non si collochi più tra i paesi c.d. black list, ovvero in quell’elenco contenente paesi con particolari regimi fiscali, detti anche ‘paradisi fiscali’. In altri termini, in base al percorso logico-giuridico seguito dal Collegio di appello, avendo la Svizzera stipulato un accordo con l’Italia per lo scambio di informazioni, doveva per ciò solo ritenersi automaticamente espunta dalla lista in parola. L’assunto sarebbe errato. In primo luogo, l’Ufficio, come evidenziato negli atti di contestazione impugnati, si era limitato ad applicare la sanzione prevista dall’articolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990, ciò in quanto, solo con il D.M. 20.7.2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 28.7.2023, n. 175, è stata apportata la modifica del decreto 4 maggio 1999, recante « Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato», espungendo la Svizzera. La riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni disposta dalla CGT2 risulterebbe vieppiù illegittima, considerate le rilevanti consistenze finanziarie non dichiarate che elenca in ricorso. Né risulterebbe giuridicamente condivisibile la motivazione RAGIONE_SOCIALEa CGT2 laddove aveva disposto la riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni ‘ tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa cornice edittale dettata per i Paesi RAGIONE_SOCIALEa white list (dal 3 al 15%) e tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa condotta collaborativa del contribuente, nonché del fatto che la conclusione RAGIONE_SOCIALE‘accordo non è dipesa da cause completamente a lui imputabili .’. Nella fattispecie in esame la procedura di voluntary disclosure non si era mai perfezionata, e ciò in quanto il contribuente si era sempre trincerato
dietro l’affermazione, ampiamente smentita dalle circostanze di fatto, che gli apporti di capitale accreditati sul conto corrente acceso presso la filiale di Lugano RAGIONE_SOCIALEa Banca Popolare di RAGIONE_SOCIALE Suisse negli anni oggetto d’indagine, realizzati tutti mediante versamenti in contanti, avessero la loro fonte nelle somme prelevate dal conto corrente di sostegno alla sua attività d’impresa (conto corrente acceso presso la filiale di Samolaco del Credito Valtellinese), nonché negli incassi in contanti incamerati dalla ditta individuale di cui era titolare. Aggiunge inoltre la difesa erariale che l’Ufficio aveva comunque fatto sempre pacificamente applicazione dei minimi edittali previsti dalla normativa (cfr. pp. 5 ss. all. 1 e pp. 5 ss. all. 2). Di conseguenza, l’ulteriore riduzione di tali sanzioni disposta dalla CGT2 risulterebbe illegittimamente sproporzionata in senso penalizzante per l’Amministrazione finanziaria e non sorretta da alcun fondamento giuridico.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. La C.T.R. si è espressa nei seguenti termini: ‘ Nel caso odierno, occorre tenere conto che la procedura di voluntary disclosure non si è perfezionata e che, tuttavia, l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione appare illegittima, atteso che l’Ufficio dapprima e la Corte di prima istanza hanno considerato erroneamente il Paese estero come rientrante fra quelli RAGIONE_SOCIALEa black list, dovendosi invece correttamente collocare la Svizzera fra quegli Stati che hanno concluso col nostro Paese accordi per i flussi informativi. La c.d. black list RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è l’elenco, infatti, degli Stati che hanno adottato regimi fiscali agevolati i quali prevedono imposte molto basse e in parallelo non hanno aderito al sistema di scambio dei dati fiscali con le altre Nazioni; lista dalla quale la Svizzera deve ritenersi espunta, pur rimanendo sotto la lente del Fisco le operazioni ivi svolte. Le sanzioni dovranno quindi essere ridotte tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa cornice edittale dettata per i Paesi
RAGIONE_SOCIALEa white list (dal 3 al 15%) e tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa condotta collaborativa del contribuente, nonché del fatto che la conclusione RAGIONE_SOCIALE‘accordo non è dipesa da cause completamente a lui imputabili. Si giustifica pertanto una riduzione che si attesti sul minimo edittale. Restano assorbiti gli altri motivi. In particolare, la mancata adesione e la rideterminazione degli importi accertati appare corredato da un cospicuo apparato probatorio, sicché appare provata la pretesa fiscale.’
2.3.L’art. 1 del menzionato decreto ministeriale 20.7.2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 28.7.2023, n. 175, dispone: ‘1. Dall’elenco di cui all’art. 1 del decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, è eliminato, con efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica italiana, il seguente Stato: «Svizzera». Ne consegue che la concreta efficacia RAGIONE_SOCIALE‘eliminazione RAGIONE_SOCIALEa Svizzera dai paesi non collaborativi esula dalla fattispecie controversa, decorrendo dal periodo di imposta successivo a quello in corso del quale è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 1° gennaio 2024.
2.4. Tale esegesi è confermata dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEa Legge 13/06/2023, n. 83 -recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020,
nonché norme di adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 giugno 2023, n. 151, che dispone: ‘ 1. Nelle more RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE intese conseguenti agli accordi di cui all’articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa presente legge in materia di telelavoro e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, fino al 40 per cento del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘Accordo tra l’Italia e la Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 3 ottobre 1974, reso esecutivo con legge 26 luglio 1975, n. 386, si considerano effettuati nell’altro Stato. 2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2023. 3. Alla luce del rafforzamento dei rapporti economici tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera in virtù RAGIONE_SOCIALEa ratifica RAGIONE_SOCIALE‘Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché in considerazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni specifiche in materia di scambio di informazioni contenute nell’articolo 7 del suddetto Accordo, con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, si provvede all’eliminazione RAGIONE_SOCIALEa Svizzera dall’elenco di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999. L’efficacia RAGIONE_SOCIALE modifiche al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE finanze. Restano ferme tutte le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma
nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.’.
Ne consegue l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata laddove, dato atto del mancato perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa procedura, è stata disposta la riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni ‘ tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa cornice edittale dettata per i Paesi RAGIONE_SOCIALEa white list (dal 3 al 15%)’.
3.1. Inoltre, la RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE non ha verificato il concreto trattamento sanzionatorio applicato dall’A.F., onde verificare se lo stesso fosse già il più favorevole possibile per il contribuente.
4.In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata alla C.G.T.2 RAGIONE_SOCIALEa Lombardia che, in diversa composizione, provvederà a riesaminare il profilo sanzionatorio, oltre che a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T.2 RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 4.12.2025.
IL PRESIDENTE
(NOME COGNOME)