Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30782 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30782 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
Oggetto: irrogazione sanzioni – atto rettifica – impugnazione – art. 295 c.p.c.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5944/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dagli avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL), NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e NOME COGNOME (PEC:
EMAIL) con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso quest’ultim a;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 860/05/18 depositata in data 16/07/2015, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 19/10/2023 dal RAGIONE_SOCIALEigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) impugnava tre atti di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni con i quali l’RAGIONE_SOCIALE, in forza di atti prodromici di recupero dei dazi, irrogava sanzioni a seguito dell’ accertamento di maggiori diritti applicando l’aliquota per paesi terzi del 4% a seguito di invalidazione dei certificati form A da parte dell’Autorità thailandesi;
-la CTP accoglieva il ricorso limitatamente all’atto di contestazione n. 730/2010 e lo rigettava quanto al resto;
-impugnava la pronuncia la società contribuente; proponeva appello incidentale l’Amministrazione doganale;
-con la pronuncia impugnata la CTR accoglieva l’appello del contribuente rigettando l’appello incidentale dell’Ufficio;
-ricorre a questa Corte l’Amministrazione doganale con atto affidato a due motivi di ricorso;
-resiste con controricorso la società contribuente;
-all’adunanza camerale del 10 febbraio 2023, riconvocato il Collegio in data 4 maggio 2023, la Corte ha rinviato a nuovo ruolo in quanto non risultava notificata alla società la fissazione dell’adunanza camerale ridetta;
RAGIONE_SOCIALEiderato che:
vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità di cui al controricorso, in quanto infondate;
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE. AVV_NOTAIO COGNOME – 2
invero, i motivi proposti dall’RAGIONE_SOCIALE pongono questioni di diritto e riguardano il rapporto giuridico intercorrente tra gli avvisi di rettifica e gli atti di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, che si sostiene fondato su un rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.; essi si pongono quindi logicamente ‘a monte’ RAGIONE_SOCIALE questioni che si assumono passate in giudicato;
il primo motivo denuncia la violazione falsa applicazione ex art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. dell’art. 19 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. per avere la CTR mancato di ritenere che l’atto sanzionatorio deve intendersi autonomo sulla base dell’autosufficiente carattere contenutistico sostanziale dello stesso, senza pure porre attenzione sul fatto che il contenzioso sugli avvisi di accertamento prodromici agli atti sanzionatori qui in esame non si è ancora concluso con sentenza passata in giudicato visto che pendono i giudizi per Cassazione meglio descritti in narrativa;
il secondo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per violazione falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 1 c. 2 e all’art. 39 c. 1 bis del d. Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente considerata come cosa decisa una sentenza in realtà non passata in giudicato, dovendosi nel caso in cui si fosse ritenuto sussistente un vincolo di consequenzialità-pregiudizialità tra l’avviso di accertamento e l’atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni (tenuto conto del correlato giudizio ancora pendente di fronte a questa Corte) non pronunciarsi sul merito della pretesa bensì sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c.;
i motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto strettamente connessi tra di loro, sono fondati;
RAGIONE_SOCIALE. AVV_NOTAIO NOME COGNOME – 3 – invero, fermo restando le sanzioni oggetto di questo giudizio sono dipendenti dall’atto di rettifica, il giudizio relativo alla legittimità del quale è tuttora pendente e che ciò legittimerebbe la cassazione con rinvio della sentenza qui gravata, va precisato che le disposizioni che nel
processo tributario sanciscono, in caso di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, l’annullamento dell’atto impositivo ed il venir meno, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza, del titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria possono spiegare effetto limitatamente alla pretesa esaminata nel relativo giudizio, ma non certo con riferimento al diverso procedimento relativo all’irrogazione della sanzione che l’Amministrazione ha applicato in relazione alla violazione sostanziale;
è infatti, senz’altro vero che fra il procedimento che riguarda la pretesa fiscale e quello relativo all’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni correlate alle violazioni RAGIONE_SOCIALE norme sostanziali in materia di imposizione fiscale esista un nesso di pregiudizialità che, ordinariamente, determina la sospensione del procedimento relativo alla sanzione in attesa della definizione di quello concernente la violazione;
ciò non toglie che siffatto ordine di idee non può certo significare che all’Amministrazione Finanziaria sia impedita l’adozione di una contestazione che ponga a fondamento della sanzione la violazione sostanziale ancorché nel giudizio promosso in ordine alla stessa il giudice di primo grado ne abbia escluso i presupposti. È noto, infatti, che gli atti di imposizione fiscale possono contenere, oltre al provvedimento di recupero di imposta, anche l’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE eventuali sanzioni; in tali casi, il ricorso avverso il provvedimento unico fa sì che tutta la materia del contendere confluisca in un unico processo. Sicché il contribuente può ben contestare tanto i presupposti della violazione che quelli RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate, di guisa che nel medesimo giudizio l’eventuale esclusione dei presupposti dell’illecito non potrà che refluire (negativamente) sulla legittimità della sanzione;
ove, però, l’Amministrazione decida di provvedere autonomamente all’adozione RAGIONE_SOCIALE sanzioni (ex art. 16 e seguenti del d. Lgs. n. 472 del
1997) sarebbe necessario ricorrere alla sospensione ex art. 295 c.p.c. (argomentando anche alla luce di Cass. n. 14814/2008).
Non può, infatti, non convenirsi sull’opportunità che il procedimento relativo alla sanzione debba attendere la soluzione di quello pregiudicante: ciò tuttavia, non può affatto significare che in tali ipotesi l’Amministrazione finanziaria non abbia il potere di irrogare la sanzione per il comportamento che ha costituito la base della pretesa erariale nel procedimento giurisdizionale definito in primo grado con l’annullamento dell’atto di accertamento, privo come tale di quella stabilità che solo il passaggio in giudicato può determinare alla stregua dell’art. 2909 c.c.; è dunque corretto l’assunto dell’RAGIONE_SOCIALE sul quale si incentra il secondo motivo di ricorso, in particolare, secondo il quale tale potere può ritenersi definitivamente caducato solo per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che ha escluso la fondatezza della pretesa erariale. Ne consegue che, prima di tale momento, nulla impedisce all’Amministrazione di emettere l’atto di contestazione ed irrogazione della sanzione, rispetto al quale il contribuente potrà far valere non soltanto i vizi propri dell’atto irrogato ma, eventualmente, anche l’assenza dei presupposti che giustificavano la contestazione separata sulla pretesa erariale come chiarito da questa Corte (Cass. SS. UU n. 758 del 2018);
sulla base di tali argomentazioni, le censure di cui ai motivi sono fondate, avendo il giudice di appello fatto scorretta applicazione dei principi come sopra esposti, individuando una causa ostativa all’adozione dell’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni non prevista dall’ordinamento e non disponendo la conseguente necessaria sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.;
pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati;
p.q.m.
AVV_NOTAIO – 5 accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa
composizione, che statuirà anche con riguardo alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.