Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24368 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24368 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 10090/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME e NOME COGNOME, presso il cui studio, ad Arzignano (INDIRIZZO), INDIRIZZO, sono elettivamente domiciliati, come da procura speciale a margine del controricorso;
(PEC: EMAIL EMAIL).
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1089/05/2016, depositata il 12.10.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-La CTR del Veneto rigettava gli appelli riuniti proposti da ll’RAGIONE_SOCIALE avverso distinte sentenze della CTP di Vicenza, che avevano accolto i ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso distinti atti di contestazione di sanzioni per l’anno 2008 ;
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che:
–COGNOME e COGNOME avevano ricevuto la notifica sia dell’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, emesso per l’anno 2008 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, sia degli atti di contestazione di sanzioni per il medesimo anno;
-l’Ufficio aveva contestat o al COGNOME e al COGNOME di avere conseguito proventi illeciti attraverso la società RAGIONE_SOCIALE e di avere tratto effettivo beneficio dalla violazione commessa, per cui dovevano rispondere del pagamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni in solido con la società;
-l’avviso di accertamento emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE era divenuto definitivo, non essendo stato impugnato dalla società;
-gli addebiti contestati riguardavano la detrazione effettuata nell’anno 2008 di crediti IVA risalenti agli anni 2006 e 2007, disconosciuti dall’Ufficio, in quanto la società RAGIONE_SOCIALE non ne aveva dimostrato l’effettività e aveva omesso, per tale annualità, di presentare la dichiarazione dei redditi;
-era fondato il motivo di appello dell’Ufficio, nella parte in cui riteneva inapplicabile l’art. 2495 cod. civ., non potendosi ritenere estinta la società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese per il trasferimento della sede legale all’estero;
-la questione sulla pregiudizialità del giudizio relativo all’avviso di accertamento era infondata, in quanto gli atti impositivi emessi nei confronti della società erano definitivi;
gli atti di contestazione erano carenti di motivazione, non essendo stato provato un ruolo attivo dei contribuenti, in quanto COGNOME NOME non aveva avuto alcun ruolo nella predetta società negli anni 2006 e 2007, se non quello di socio fino al marzo 2006, quando aveva ceduto le sue quote alla RAGIONE_SOCIALE, mentre COGNOME NOME era subentrato come amministratore unico solo a partire dal 25.02.2008 e fino al 4.08.2008, quando la società era stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese e la sede legale trasferita in Brasile; né poteva rilevare il fatto che il NOME fosse legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, svolgente il commercio di cuoio e pellami all’ingrosso e sottoposta a verifica fiscale in quanto presunta cartiera;
-l’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo;
i contribuenti resistevano con controricorso.
CONSIDERATO CHE
-Con l’unico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR confermato anche l’ annullamento del l’avviso di accertamento che riguardava solo la società RAGIONE_SOCIALE, nonostante lo stesso fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte della società e i ricorrenti avessero dichiarato espressamente di agire solo in proprio e solo avverso gli atti di contestazione di sanzioni che li riguardavano; precisa che la notifica dell’avviso di accertamento era stata eseguita
nei confronti del COGNOME e del COGNOME solo per conoscenza, in quanto ex legali rappresentanti della società;
il motivo è infondato;
dalla sentenza impugnata si evince chiaramente che la conferma dell’annullamento ha riguardato solo gli atti di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, avendo la CTR ritenuto che solo questi erano stati impugnati con il ricorso originario dal COGNOME e dal COGNOME, in quanto erano gli unici atti emessi nei confronti dei predetti contribuenti;
-a prescindere dall’imprecisa esposizione dello svolgimento del processo e dalla confusa motivazione dei primi giudici (per la parte riportata nella sentenza impugnata e nel testo del ricorso per cassazione), infatti, i giudici di appello hanno dato atto ripetutamente che l’avviso di accertamento societario era divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte della società che era l’unica legittimata ad opporvisi, essendo stato l’atto impositivo notificato agli ex amministratori per mera conoscenza;
in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori di COGNOME NOME e COGNOME NOME, avvocati NOME e NOME COGNOME, dichiaratisi anticipatari nel controricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dei controricorrenti NOME NOME e COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 13.000,00 per compenso, € 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori anticipatari NOME e NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 2 luglio 2024