Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18628 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18628 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
Cartella di pagamento -IRPEF 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16360/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME sito in Roma, INDIRIZZO c/o studio RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege .
-controricorrente
–
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege .
-resistente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 11352/2021, depositata in data 21 dicembre 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA con la quale l’Ufficio intimava il pagamento dell’importo di euro 38.970,61 relativa a sanzioni per il tardivo versamento delle ritenute d’acconto.
Avverso la cartella di pagamento, la Curatela proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Messina, la quale con sentenza n. 5751/2015 accoglieva il ricorso, ritenendo l’atto impositivo notificato oltre il termine di decadenza stabilito dall’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 , posto che la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2013 riferendosi la contestazione ad un omesso versamento delle ritenute relative all’anno d’imposta 2008.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. della Sicilia; la Curatela si costituiva in giudizio chiedendo il
rigetto dell’appello.
La C.t.r. della Sicilia, con sentenza n. 11352/2021, depositata in data 21 dicembre 2021, accoglieva l’appello ritenendo che l’atto impositivo in questione concretasse provvedimento emesso ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 (e che, pertanto, a norma dell’art. 17, comma 3, d. lgs. n. 472/1997, non era previsto alcun atto di contestazione preventiva dell’ufficio) .
Avverso la citata sentenza della C.t.r. della Sicilia, la Curatela del suddetto Fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato mera nota di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione artt. 17 e 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 25 lettera a) d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 in relazione all’art. 360 co. 1 cod. proc. civ. n. 3.», la Curatela lamenta l’errore in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che non trovava applicazione il termine decadenziale di cui all’art. 20 Dlgs 472/97 (e/o quello di cui all’art. 25 d.P.R. 602/1973) e che, comunque, era stato osservato il termine quinquennale dell’esecutività del ruolo ex art. 17 comma III Dlgs 472/97.
Il motivo è infondato.
E’ indubbio che l’atto impositivo è stato emesso ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 in sede di controllo automatizzato con conseguente applicazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 472/1997 .
Invero, la ricorrente ha riprodotto nel corpo del ricorso l’intera cartella da lla quale si evince che l’iscrizione a ruolo era stata effettuata ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del d.lgs. 472/97 dopo che l’ente impositore aveva riscontrato, in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis, il ritardato versamento delle ritenute. Appare evidente, quindi, che, a fronte di un’iscrizione a ruolo operata ai sensi del l’indicato art. 17, terzo comma, del d.lgs. n. 472/1997 non poteva che trovare applicazione, al fine di verificare la tempestività della notifica della cartella, la disposizione di cui all’art. 20 Dlgs 472/97, secondo la quale gli atti di irrogazione delle sanzioni devono essere notificati, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi.
2.1. Nella fattispecie in esame, la C.t.r ha fatto buon governo dei principi testè declinati laddove ha ritenuto che l’atto impositivo fosse stato emesso ai sensi dell’art. 36 -bis d.P.R. 600/1973 con
conseguente applicabilità del terzo comma dell’art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997 secondo il quale possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultanti da liquidazioni eseguite ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (cfr., ad es., Cass. 22/07/2020, n. 15581).
Conseguentemente, ritenuta l’applicabilità dell’ultimo periodo dell’art. 20, comma 1, del d.lgs n. 472 del 1997 secondo cui entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 17, comma 3, la C.t.r. ha correttamente accertato che il ruolo è stato reso esecutivo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione ovvero nel diverso termine previsto per l’accertamento dei tributi.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza a favore della costituita Agenzia delle Entrate e sono liquidate in dispositivo.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese riguardanti il rapporto processuale tra la parte ricorrente e l’ADER che non si è costituita con controricorso.
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, in un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, dei compensi del giudizio di legittimità, liquidati in € 4.100,00, oltre le spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 4 giugno 2025