Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3816 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
Oggetto:
Tributi – Sanzioni –
Continuazione – Applicabilità – Limiti.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13382/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2327/04/17, depositata il 30 ottobre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2327/04/17 del 30/10/2017 la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito EV)
avverso la sentenza n. 682/01/14 della Commissione tributaria provinciale di Lucca (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento per IRES, IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta 2009.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, con la cartella di pagamento l’Amministrazione finanziaria procedeva alla liquidazione della dichiarazione unica relativa all’anno 2009 ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da EV limitatamente alle sanzioni, applicando d’ufficio il regime della continuazione di cui all’art. 12 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e riducendo consequenzialmente le sanzioni comminate.
Avverso la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente applicato l’istituto della continuazione in una fattispecie in cui l’istituto sarebbe inapplicabile.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR comunque errato nella determinazione della sanzione in concreto applicabile.
Il primo motivo è fondato ed il secondo resta assorbito.
2.1. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidatasi, « Le violazioni tributarie che si esauriscono nel
tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale l’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento » (Cass. n. 8148 del 22/03/2019; Cass. n. 1540 del 20/01/2017; Cass. n. 10357 del 20/05/2015; contra Cass. n. 21570 del 26/10/2016).
2.2. La CTR si è discostata dal superiore principio di diritto, condiviso dal Collegio, sicché la sentenza impugnata va cassata.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente.
3.1. Il contrasto giurisprudenziale, risolto solo da ultimo, giustifica l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della controricorrente; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 22 giugno 2023.