Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34759 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34759 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27355 -201 5 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO presso il cui studio legale, sito in Roma, alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1531/21/2015 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di CALTANISETTA, depositata in data 13/04/2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
Oggetto:
Tributi –
sanzioni – colpevolezza
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per violazione degli artt. 6, commi 1, 4 e 5, nonché 11, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997, rispettivamente per omessa registrazione di fatture relative ad operazioni di acquisto intracomunitarie e per omessa presentazione del moRAGIONE_SOCIALE Intra-2 per i mesi di febbraio, settembre ed ottobre 2006, emesso nei confronti di NOME COGNOME, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Sicilia, sezione staccata di Caltanisetta, rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sfavorevole sentenza di primo grado e confermava l’annullamento dell’atto irrogativo di sanzioni riconoscendo, al pari dei giudici di primo grado, «il comportamento incolpevole del contribuente a causa della condotta posta in essere dal proprio consulente nei confronti del quale ha anche presentato denuncia -querela».
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica l’intimato con controricorso.
Nella camera di consiglio del 24/11/2016, fissata a seguito di relazione ex art. 380bis cod. proc. civ. vigente ratione temporis , la Sesta Sezione civile, Sottosezione Tributaria di questa Corte, ai sensi del quarto comma della citata norma, disponeva la trasmissione della causa alla Sezione ordinaria ritenendo non sussistenti gli elementi di cui all’art. 375 cod. proc. civ.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 1228 cod. civ. in quanto la CTR, in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte in materia, ha escluso la colpevolezza
del contribuente per le sanzioni irrogate pur in assenza della dimostrazione da parte RAGIONE_SOCIALE stesso «di aver svolto atti diretti a controllare l’effettiva esecuzione degli obblighi professionali del proprio consulente», non essendo all’uopo sufficiente la p resentazione all’Autorità giudiziaria di una denuncia nei confronti del medesimo.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. nonché 112 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello reso una motivazione meramente apparente, non essendo percepibile l’iter logico seguito dai giudici per pervenire alla decisione impugnata, e comunque insufficiente, «frutto di un esame superficiale dell’appello dell’Ufficio c he traspare, peraltro, dalla totale assenza di vaglio critico RAGIONE_SOCIALE stesso». Sostiene, inoltre, che la CTR «non ha assolutamente motivato né sulla prima né sulla seconda eccezione dell’Ufficio, limitandosi a riportare sic et simpliciter la giurisprudenza a supporto della non necessità, da parte del giudice, di esaminare tutti i punti della controversia ai fini della sussistenza del vizio di motivazione».
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono fondati e vanno accolti.
Preliminarmente pare opportuno ricordare che «La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (Cass. n. 13248 del 2020). Tale vizio «sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella
indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito» (Cass. n. 3819 del 14/02/2020 – Rv. 656925 – 02).
Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata incorre nella dedotta nullità essendo gravemente carente nell’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni che hanno indotto i giudici di appello ad assumere la decisione di rigettare l’appello dell’ufficio.
Invero, con riferimento al primo motivo di appello, con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto la violazione dell’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere i giudici di primo grado «ritenuto che la sola presentazione, in corso di giudizio, della denuncia avverso il commercialista individuato come responsabile RAGIONE_SOCIALE violazioni costituisse elemento sufficiente ad esonerare il ricorrente dalla punibilità come previsto dall’art. 6, co. 3, del D. Lgs. n. 472/97» (ricorso, pag. 5), la CTR si è limitata a riconoscere, al pari del primo giudice, «il comportamento incolpevole del contribuente a causa della condotta posta in essere dal proprio consulente nei confronti del quale ha anche presentato denuncia -querela» e a richiamare il principio giurisprudenziale di cui a Cass. n. 17579 del 2003, secondo cui «In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi dell’art. 5, comma primo, primo periodo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – applicabile ai procedimenti in corso ex art. 25 del medesimo decreto -è necessario, ai fini della responsabilità, che l’azione od omissione, oltre che cosciente e volontaria, sia anche colpevole, cioè che si possa rimproverare all’agente di avere tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quanto meno negligente. Ne consegue l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni nel caso in cui l’inosservanza di adempimenti fiscali – sia di natura formale che sostanziale – sia
dipesa (in base all’accertamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logico giuridici) unicamente dal comportamento fraudolento del commercialista del contribuente».
La motivazione, però, non dà atto del tipo di condotta attribuito al consulente, ovvero se lo stesso fosse stato «fraudolento», perché solo in tal caso il contribuente può andare esente da responsabilità per negligenza, restando irrilevante la presentazione di una denuncia-querela nei confronti di quello.
A tal riguardo, va ricordato che «In tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante. (Nella specie, in applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALEC. ha ritenuto che il contribuente non avesse assolto a tale onere probatorio, essendosi limitato a presentare una denuncia nei confronti del commercialista, senza neppure allegare le modalità con le quali avrebbe celato il proprio comportamento fraudolento)» (Cass. n. 19422 del 2018).
8.1. Peraltro, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, che è disposizione che nella specie pure rileva e alla quale deve farsi riferimento, la colpa del contribuente si presume. E’, infatti, consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, « n tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall’art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non
è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza» (Cass. n. 2139 del 2020;
Orbene, la CTR non solo ha reso sulla questione oggetto del sopra indicato motivo di appello una motivazione meramente apparente, ma neppure si è adeguata ai principi giurisprudenziali appena sopra ricordati e nemmeno a quello dalla stessa citata in motivazione, omettendo di individuare e specificare il tipo di comportamento tenuto dal commercialista che fosse idoneo ad impedire al contribuente di vigilare sul l’effettiva esecuzione degli obblighi professionali del proprio consulente o che gli avesse reso difficilmente riconoscibile l’inadempimento, tenendo ovviamente in debita considerazione anche il tipo di violazioni contestate, che nel caso in esame attenevano alla mancata registrazione di fatture relative ad acquisti intracomunitari e all’omessa prese ntazione dei modelli Intra-2.
Con riferimento al secondo motivo di appello, con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito «la violazione di legge per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia», ovvero sulla «acquiescenza interna della parte per la contestata omessa registrazione RAGIONE_SOCIALE operazioni intracomunitarie» (ricorso, pag. 5), la CTR ha reso una motivazione del tutto inconferente con la questione
dedotta nel motivo di impugnazione, avendo argomentato sull’adeguatezza e sufficienza della motivazione della sentenza appellata, ma senza specificare se i giudici di primo grado avessero effettivamente pronunciato ed in che termini sull’eccezione sollevat a dall’Ufficio, ed in quest’ultimo caso avrebbero dovuto dare conto RAGIONE_SOCIALE ragioni di condivisione di quella statuizione.
In estrema sintesi, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente che provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Caltanisetta, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 03/10/2023