Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2267 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2267 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.4018/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma, alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL, presso cui elettivamente domicilia in Roma al INDIRIZZO cap.00195;
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME ed avv. COGNOME NOMECOGNOME in qualità di tutore di COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME presso
tributi
cui elettivamente domiciliano in Roma al INDIRIZZO, cap.00195;
-interventori- avverso la sentenza n.3278/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 26 maggio 2014, depositata il 18 giugno 2014 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L ‘Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo contro NOME COGNOME che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.3278/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 26 maggio 2014, depositata il 18 giugno 2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’ufficio, ritenendo che l’atto di irrogazione delle sanzioni fosse stato notificato tardivamente, oltre il termine di cui all’art.20 d.lgs. 472/1997 (il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, nella specie il 31 dicembre 2008).
A seguito del decesso del controricorrente intervenivano gli eredi. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 22 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
G li eredi di COGNOME NOME in prossimità dell’udienza hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l’unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt.10 e 20 l. 27 dicembre 2002 n. 289 e
dell’art.8, comma 5, l. 27 dicembre 2002 n. 289, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
S econdo la ricorrente, invero, all’atto di irrogazione delle sanzioni deve intendersi applicabile la proroga biennale prevista dall’art.10 della legge citata.
1.2. Preliminarmente deve rilevarsi che nel processo sono intervenuti gli eredi COGNOME che, con memoria depositata in prossimit à dell’udienza, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito del decesso del controricorrente, sopravvenuto in corso di causa.
Ci ò in quanto la controversia riguarda l’impugnativa di un atto di irrogazione di sanzioni e la sanzione irrogata non è trasmissibile agli eredi ex art.8 d.lgs. n. 472/97, quale corollario del carattere personale della responsabilit à .
Invero, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, 472, l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi; la regola della intrasmissibilit à delle sanzioni amministrative agli eredi, fissata dall’art. 8 del d.lgs. citato, è il corollario del principio della responsabilit à personale specificamente codificato nel precedente art. 2 e costituisce un principio di ordine generale, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell’autore della violazione (Cass. n. 8097/2003).
Il decesso del contribuente, pertanto, determina il venire meno dell’interesse alla pretesa erariale con conseguente cessazione della materia del contendere (Cass. n. 27126/ 2019, alla cui motivazione si rimanda).
Di conseguenza, come già deciso in analoghe fattispecie (Cass. n.34740/2023, n.34756/2023), la sentenza della C.t.r. deve essere
cassata per la non debenza delle sanzioni, non trasmettendosi la relativa obbligazione alle eredi.
Le spese del giudizio vanno compensate attesa la sopravvenienza dell’evento che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, cassa la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2025