Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1586 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1586 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20666/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato;
,
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 1158/2024, depositata il 14 febbraio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 11 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava in data 17 novembre alla RAGIONE_SOCIALE gli avvisi di accertamento: n.
NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO per l’anno d’imposta 2012 riguardante maggiori IRPEF, IRAP e IVA per un importo complessivo di euro 455.449,50; n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno d’imposta 2013 riguardante maggiori IRES, IRAP e IVA per un importo complessivo di euro 405.899,64; n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno d’imposta 2014 riguardante IRES, IRAP e IVA per un importo complessivo di euro 439.187,31; n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno d’imposta 2015 riguardante Ires, Irap e Iva per un importo complessivo di euro 65.444,21. La ricorrente ha iniziato ad operare, dal giugno 2012, nel settore della raccolta del gioco mediante apparecchi di intrattenimento installati presso sale-giochi ischitane. In data 24 giugno 2015 la Guardia di finanza avviava una verifica fiscale presso gli uffici amministrativi della RAGIONE_SOCIALE, nonché presso il soggetto depositario RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, verifica conclusa il 20 dicembre 2016 con processo verbale di constatazione. Da tale verbale scaturivano gli avvisi di accertamento con i quali l’RAGIONE_SOCIALE contestava un maggior reddito d’impresa ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e IVA seguendo il metodo analitico-induttivo di cui all’art. 39, comma 1, del d.P.R. 600/1973.
La società, con il ricorso introduttivo, impugnava i suddetti avvisi.
Si costituiva l’Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 143/2023, depositata il 4 gennaio 2023, accoglieva parzialmente il ricorso.
-Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello.
La società si costituiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione e proponendo appello incidentale.
Con sentenza n. 1158/2024, depositata il 14 febbraio 2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e rigettava l’appello incidentale della società.
-La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli art. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per avere la corte di merito, con motivazione apparente, illogica e contraddittoria, omesso di rilevare e di pronunciarsi in merito all’erroneità , emergente ex cartulas , del calcolo dei maggiori aggi, effettuato dalla Guardia di finanza nel processo verbale di constatazione, riversato pedissequamente negli avvisi di accertamento impugnati. Tale incongruenza tra i dati contabili messi a confronto dipenderebbe dal fatto che i dati della RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE – come emerge dalla lettura del processo verbale di constatazione riguardano un periodo ben più ampio di quello cui si riferisce la contabilità messa a confronto (4 anni e mezzo, contro 2 anni e mezzo). In particolare, i dati riguardanti le macchine che, alla data della richiesta inoltrata alla RAGIONE_SOCIALE (24 giugno 2015), risultavano gestite da RAGIONE_SOCIALE non possono essere riscontrati nella contabilità 2012, 2013 e 2014 della ricorrente, per il semplice motivo che riguardano un periodo molto più ampio di quello della contabilità messa a confronto. La discrasia osservata dai verificatori sarebbe stata pertanto ovvia e scontata, non per la presenza di omissioni contabili, bensì in conseguenza dell’erronea base di calcolo utilizzata. A prescindere da tale circostanza documentale, si osserva che la corte tributaria avrebbe omesso di esaminare l’eccezione formulata dalla ricorrente sia in primo che in secondo grado sull’affermazione che vi fosse stata
la “depurazione dei dati riguardanti l’anno 2011”. Nelle pagine da 32 a 35 del processo verbale di constatazione, i verificatori danno atto che il dato aggregato del Prelievo erariale unico (PREU) per il periodo 2011-2014 fornito da COGNOME risulterebbe pari ad euro 4.878.212,43, mentre il PREU rilevato dalla contabilità della contribuente negli anni 2012, 2013 e 2014, risulterebbe pari ad euro 2.701.596,27, risultando una differenza di “PREU ancora dovuto” di euro 2.176.616,16 (euro 4.878.212,43 – euro 2.701.596,27).
1.1. -Il motivo è infondato.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).
Nel caso di specie, la motivazione non è apparente, specificando la pronuncia che la contribuente non ha fornito un dettaglio RAGIONE_SOCIALE poste contabili da contrapporre a quelle desunte dai dati RAGIONE_SOCIALE e dall’esame della contabilità della ricorrente, osservato che i dati di partenza derivano dai dati RAGIONE_SOCIALE, ovvero dai flussi informativi degli apparecchi in rete telematica per gli anni 2011/2014, e che evidenziavano un debito PREU nei confronti dell’erario della RAGIONE_SOCIALE pari a complessivi euro 4.878.212,43. In assenza di contestazioni specifiche, pertanto, si confermava l’omessa
annotazione di ricavi di aggi non dichiarati in contabilità come determinati dall’RAGIONE_SOCIALE sulla differenza rispetto ai versamenti annotati in contabilità in favore dell’RAGIONE_SOCIALE.
-Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione art 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 111 comma 6 Cost e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., art. 4 d.lgs. 74/2000, per avere la corte di merito, con motivazione perplessa, illogica e sostanzialmente assente, confermato apoditticamente il superamento della soglia di punibilità, senza effettuare il nuovo calcolo necessario, a seguito RAGIONE_SOCIALE “sottrazioni” ex tunc operate dalla sentenza di primo grado (peraltro confermate anche in appello). La Corte si richiama pedissequamente a quanto affermato nel processo verbale di constatazione precisando che la soglia di punibilità risulterebbe superata mediante la sommatoria tra i maggiori ricavi sul PREU non versato e gli altri elementi attivi sottratti all’imposizione, accertati nel processo verbale di constatazione. La Corte ritiene, in tale brano motivazionale, di non dover effettuare alcun calcolo, rimandando per relationem a quello effettuato nel processo verbale di constatazione. La motivazione dovrebbe ritenersi totalmente assente.
2.1. -Il motivo è inammissibile ex art. 360bis c.p.c.
Stante la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione, come si è visto, resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020). Nel caso di specie, la censura, oltre a non essere non congruente col contenuto della decisione, non tiene conto del fatto che la Corte di giustizia tributaria ha fornito una sua espressa motivazione riguardo al superamento della soglia per la comunicazione della notizia di reato ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, per cui non risulta violato il «minimo costituzionale». Peraltro, in tema di accertamento tributario, per il raddoppio dei termini ex artt.
43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, è sufficiente l’emersione di elementi da cui derivi l’obbligo di presentazione di denuncia penale e non rilevano i successivi esiti dell’accertamento né il fatto che gli atti impositivi siano fondati su elementi privi di rilevanza penale, salvo che non emerga un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine (Cass. n. 20409/2023; Cass. n. 13483/2016).
3. -Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione art 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 88, comma 4, T.U.I.R. per avere la corte di merito, con motivazione apparente, affermato ‘ la natura di sopravvenienza attiva l’asserita quota di partecipazione occulta per euro 187.000,00 nel 2012, rideterminata all’ufficio in euro 175.862,00 ‘ . La parte ricorrente contesta la ricostruzione presuntiva accolta in motivazione , evidenziando che se il finanziamento fosse stato erogato dal socio occulto piuttosto che da quello palese, ciò solo non attribuirebbe rilevanza reddituale agli importi contestati poiché in
ogni caso erogati a titolo di finanziamento. Nella fattispecie, infatti, sarebbe pacifico che non siamo di fronte a somme incassate in nero fatte rientrare nel circuito societario sotto forma di finanziamento, bensì di somme sulla cui lecita provenienza non vi sarebbero dubbi. La corte tributaria si sarebbe limitata a confermare la correttezza della quantificazione in euro 175.862,00 della presunta quota di partecipazione imputabile a NOME COGNOME, senza specificare perché tale somma debba essere considerata “sopravvenienza attiva” e dunque computata tra gli elementi attivi del reddito, in violazione dell’art. 88, comma 4, T.U.I.R.
3.1. Il motivo è infondato.
Anche riguardo a tale censura, nella pronuncia è presente una specifica motivazione che non risulta affetta da mera apparenza, secondo la giurisprudenza di questa S.C. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. n. 1986/2025).
Nella specie, la pronuncia ha escluso la presenza di contestazioni puntuali, idonee a confutare la ricostruzione dei verificatori sulla formazione del valore originario della partecipazione di RAGIONE_SOCIALE, ovvero una assunta e diversa ricostruzione contabile della posta, ai fini fiscali, del mantenimento del valore della partecipazione occulta nel 2012 anche negli anni seguenti; ciò al fine, ha proseguito la CTR, di contestare e confermare la validità di una valutazione del valore di cessione diverso da quello quale ricostruito nel patrimonio della cedente all’atto della vendita in capo all’appellata ed al maggior valor e che avrebbe dovuto essere
mantenuto, e alla conseguente sua sottostima, che si cela nel minor valore determinato dai verificatori in € 175.862,00 .
La motivazione così allestita esprime in maniera intelligibile il percorso motivazionale seguito; il che comporta l’irrilevanza del profilo di violazione di legge contestualmente proposto, che postula una diversa ricostruzione dei fatti.
-Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.pc. e art. 12 del d.lgs. 472/92, per avere omesso la corte di merito di applicare il principio della continuazione nell’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
4.1. -Il motivo è fondato.
La motivazione sul punto si presenta gravemente carente e lesiva del «minimo costituzionale», limitandosi a rigettare « la domanda incidentale in relazione alle sanzioni e al cumulo applicato, giusta la disciplina del comma 5 dell’art. 12, in quanto illecito continuo, ripetuto e in relazione alla medesima imposta, compiuta in più periodi d’imposta », senza esplicare le ragioni, anche di fatto, idonee a consentire l’applicazione della norma richiamata .
-In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al quarto motivo, con rinvio, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria competente in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME