Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3687 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 3687  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  legale  rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIO del Foro di Venezia e NOME  AVV_NOTAIO,  che  hanno  indicato  recapito  PEC,  avendo  la società dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del secondo difensore, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa, ex  lege , dall’RAGIONE_SOCIALE,  e  domiciliata  presso  i  suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente – avverso
la sentenza n. 1802, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 9.11.2015, e pubblicata il 30.11.2015;
OGGETTO: Fatture per operazioni  inesistenti,  RAGIONE_SOCIALE con ristretta base partecipativa -Motivazione per relationem -Ius superveniens per le sanzioni.
ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
raccolte  le  conclusioni  del  P.M.,  AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO,  che  ha  confermato  la  propria  richiesta  di  accogliere  il decimo motivo di ricorso, rigettando l’impugnativa nel resto;
ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’AVV_NOTAIO,  delegato,  che  ha  domandato  l’accoglimento  del ricorso  e,  per  la  controricorrente,  dall’AVV_NOTAIO, il quale ha domandato il rigetto dell’impugnativa;
la Corte osserva:
Fatti di causa
Nei confronti RAGIONE_SOCIALE, che produce minuterie in metallo ed altri  materiali  per  l’industria,  era  eseguita  una  verifica fiscale relativa all’anno RAGIONE_SOCIALE, terminata con la redazione di Processo Verbale di Costatazione da parte della Guardia di Finanza, cui la società prestava adesione.
1.1. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava quindi alla contribuente gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, sempre con riferimento all’anno RAGIONE_SOCIALE, e fondati sulle risultanze del PVC, contestando il maggior reddito imponibile conseguente al disconoscimento di costi per operazioni inesistenti in relazione a pretesi contratti di assicurazione stipulati con società estere, ed irrogando sanzioni, per un valore dichiarato di Euro 9.606,00. L’Amministrazione finanziaria notificava inoltre ai soci l’avviso di accertamento in relazione al reddito di partecipazione ritenuto conseguito.
La società impugnava gli atti impositivi innanzi alla Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Treviso,  censurando  nel merito  le  pretese  riportate  negli  avvisi  di  accertamento.  La  CTP riuniva  i  ricorsi  e,  ritenute  infondate  le  difese  proposte,  rigettava l’impugnativa della contribuente.
Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del  giudizio  spiegava  appello  la  società,  innanzi  alla  Commissione
Tributaria  Regionale  del  Veneto,  La  CTR  rigettava  il  gravame, confermando la decisione adottata dalla CTP.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad undici strumenti d’impugnazione. Resiste mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. La società ha pure depositato memoria.
 La  causa  era  fissata  per  l’udienza  camerale  del  20.6.2024, quando  il  Collegio  riteneva  opportuno  disporne  la  trattazione  in pubblica  udienza,  in  considerazione  della  mancanza  di  precedenti specifici  in  ordine  alle  contestazioni  sollevate  dalla  ricorrente  in materia  di  sanzioni.  Il  giudizio  è  stato  quindi  nuovamente  fissato per la trattazione, questa volta in pubblica udienza.
5.1. Occorre ancora dare atto, preliminarmente, che la contribuente ha segnalato la pendenza di due giudizi collegati, i quali risultano però definiti, con sentenza Cass. sez. V, 7 luglio 2022, n. 21487, in relazione al reddito di partecipazione conseguito dal socio COGNOME NOME nell’anno RAGIONE_SOCIALE (ricorso del contribuente respinto), e con decreto presidenziale 7.3.2022, n. 7294, in relazione al reddito di partecipazione conseguito dai soci nell’anno 2006 (estinzione del processo per adesione a normativa condonistica).
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società contesta la nullità della decisione della CTR, in conseguenza della violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., e degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice del gravame pronunciato con motivazione meramente apparente, limitandosi a richiamare la decisione dei primi giudici, senza per nulla esaminare i motivi di appello.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente
censura la nullità della decisione del giudice dell’appello, in conseguenza  della  violazione  o  falsa  applicazione  dell’art.  132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., e degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere il giudice di secondo grado chiarito perché abbia ritenuto che i documenti cui rinvia il PVC sarebbero stati conosciuti dalla società.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente critica ancora la nullità della decisione del giudice dell’appello, in conseguenza della violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., e degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per essersi il giudice del gravame limitato a costatare circostanze pacifiche, senza chiarire perché non risultassero accoglibili le critiche proposte in materia di difetto di prova dei ‘maggiori utili in capo a COGNOME‘ (ric., p. 25).
Mediante il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la  violazione  dell’art.  2697  cod.  civ.,  e  dell’art.  5 bis del D.Lgs.  n.  218  del  1997,  perché  l’adesione  al  PVC  da  parte  della società non comporta la prova del conseguimento di maggiori utili che si afferma sarebbero stati poi distribuiti ai soci.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della decisione del giudice dell’appello, in conseguenza della violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., e degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per essersi la CTR espressa in modo contraddittorio, avendo ‘espressamente escluso che i maggiori utili che sarebbero stati conseguiti da COGNOME siano mai usciti dal perimetro sociale’ (ric., p. 31), ritenendo tuttavia applicabile la presunzione di distribuzione degli stessi ai soci.
Mediante il sesto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura la nullità della decisione del giudice di secondo grado, in conseguenza della violazione o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., e degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per essersi il giudice di secondo grado limitato a confermare la decisione della CTP, la quale non ha però chiarito perché l’archiviazione del procedimento penale per il reato di appropriazione indebita del legale rappresentante della GiRAGIONE_SOCIALE. non sia idonea a costituire un elemento di ‘prova contraria alla presunzione di distribuzione’ (ric., p. 37).
Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente critica la nullità della decisione del giudice dell’appello, in conseguenza della violazione o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., e degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR spiegato per quale ragione la presunzione di distribuzione del maggior reddito extracontabile impedirebbe al contribuente di contestare il periodo d’imposta in cui la distribuzione degli utili sarebbe intervenuta.
Mediante l’ottavo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 45 del Dpr n. 917 del 1992 (Tuir) in cui è incorso il giudice del gravame, perché anche ove potesse effettivamente ritenersi operante la presunzione di distribuzione di un maggior reddito ai soci, questo non potrebbe che essere imputato all’anno in cui la distribuzione è avvenuta, e non ad anno precedente, anche se contabilizzato in quest’ultimo.
Con il nono motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta ancora
la  nullità  della  sentenza impugnata in conseguenza dell’apparenza della  sua  motivazione,  in  violazione  o  falsa  applicazione  dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., e degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR affatto argomentato circa ‘il mancato scomputo, dagli  utili  di  cui  si  è  presunta  la  distribuzione,  RAGIONE_SOCIALE fee e  RAGIONE_SOCIALE imposte pagate da COGNOME (ric., p. 44).
Mediante il decimo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura la nullità della sentenza della CTR, in quanto emessa in violazione o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., e degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere il giudice del gravame chiarito perché abbia ritenuto corretta la contestata quantificazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni. Le stesse, comunque, devono essere annullate ai sensi del D.Lgs. n. 158 del 2015 in conseguenza dell’abolizione della sanzione per l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute quando non operate, e comunque, anche a diversamente interpretare, le sanzioni sono state ridotte.
Con l’undicesimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente critica la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione del principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., perché la CTR non ha affatto pronunciato sulla contestazione che la sanzione per l’omesso versamento dei tributi avrebbe dovuto essere irrogata nello stesso atto impositivo, e non mediante separato atto di contestazione.
 Mediante  i  motivi  di  ricorso  primo,  secondo,  terzo,  sesto, settimo  e  nono,  la  ricorrente  contesta  la  nullità  della  sentenza pronunciata  dalla  impugnata  CTR  per  essersi  espressa  mediante
una  motivazione  puramente  apparente,  trascurando  di  esaminare le questioni sottoposte dalla contribuente.
Invero  la  CTR  ha  fondato  la  propria  decisione,  pur  assai sintetica ma  chiara, evidenziando che la verifica fiscale nei confronti  della  società  è  stata  definita  mediante  adesione  al  PVC. L’ammontare  definito  è  stato  quindi  ripartito  tra  i  soci  stante  la ristretta  base  partecipativa.  La  CTR  ha  ritenuto  questi  elementi decisivi ai fini  della  definizione  del  giudizio,  e  compete  quindi alla ricorrente dimostrare in che cosa essi siano errati o inadeguati.
12.1. Premesso  e  sottolineato che  il presente  giudizio di cassazione risulta proposto dalla società, e non riguarda pertanto il reddito  di  partecipazione  ritenuto  conseguito  dai  soci,  occorre evidenziare  che,  mediante  gli  indicati  motivi  di  ricorso  la  società chiede in realtà il riesame dell’intero compendio probatorio raccolto nel  processo,  domandando  una  lettura  alternativa  degli  elementi acquisiti al processo, il che non è consentito.
In proposito questa Corte ha già condivisibilmente statuito che ‘il cattivo esercizio del potere di apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante’, Cass. sez. III, 10.6.2016, n. 11892.
Si è pure specificato che ‘in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio -in quanto  destinata a
risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante -costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della RAGIONE_SOCIALE. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali’, Cass. sez. III, 21.12.2022, n. 37382; e non si è mancato recentemente di sintetizzare che ‘in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme’, Cass. sez. II, 23.4.2024, n. 10927.
12.1.1. Merita ancora solo di essere evidenziato, con riferimento  al  sesto  mezzo  d’impugnazione,  che  pure  a  seguito RAGIONE_SOCIALE recenti innovazioni legislative (D.Lgs. n. 87/2024) una pronuncia del giudice penale di archiviazione, che non è evidentemente  una  sentenza  definitiva  emessa  a  seguito  di  un dibattimento penale, non vincola il giudice tributario.
I motivi di ricorso primo, secondo, terzo, sesto, settimo e nono, devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Mediante il quarto strumento di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR perché  l’adesione  al  PVC  da  parte  della  società  non  comporta  la
prova del conseguimento di maggiori utili che si afferma sarebbero stati poi distribuiti ai soci.
Occorre ribadire, in proposito, che il presente giudizio di cassazione è stato introdotto dalla società, il cui maggior reddito risulta definitivamente accertato, in relazione all’anno RAGIONE_SOCIALE, per effetto dell’adesione al PVC, e non è più contestabile. Questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire, in proposito, che ‘in materia tributaria, la definizione dell’accertamento con adesione su istanza del contribuente ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997 determina la intangibilità della pretesa erariale oggetto del concordato intervenuto tra le parti, sicché risulta normativamente esclusa per il contribuente la possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l’atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l’obbligazione scaturente dal concordato’, Cass. sez. VI -V, 31.7.2019, n. 20577 (conf. Cass. sez. V, 30.4.2009, n. 10086).
Inoltre non essendo i soci parte di questo giudizio, le questioni relative al conseguimento da parte loro di un reddito di partecipazione rimangono estranee alla materia del contendere.
Il  quarto  mezzo  d’impugnazione  risulta  pertanto  anch’esso inammissibile.
Con il quinto motivo di ricorso la contribuente contesta la nullità della decisione del giudice dell’appello, in conseguenza della contraddittorietà  della  pronuncia,  avendo  la  CTR  ‘espressamente escluso che i maggiori utili che sarebbero stati conseguiti da NOME siano  mai  usciti  dal  perimetro  sociale’  (ric.,  p.  31),  e  tuttavia  ha ritenuto applicabile la presunzione di distribuzione ai soci.
14.1. Invero il giudice dell’appello non afferma che i maggiori redditi  sono  sempre  rimasti  nel  perimetro  sociale,  ma  ritiene  che tanto  non  sia  rilevante,  in  considerazione  della  ristretta  base partecipativa della società, che impone di considerare conosciuti o
comunque conoscibili da parte dei soci tutti i fatti che concretano la gestione della società.
La contestazione appare comunque inammissibile, perché riguarda anch’essa il reddito di partecipazione conseguito dai soci, che però non sono parte di questo giudizio.
Mediante l’ottavo strumento di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 45 del Dpr n. 917 del 1992 (Tuir) in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame, perché anche ove potesse effettivamente ritenersi operante la presunzione di distribuzione  di  un  maggior  reddito  ai  soci,  questo  non  potrebbe che essere imputato all’anno in cui la distribuzione è avvenuta, e non ad anno precedente, anche se contabilizzato in quest’ultimo.
Osserva la contribuente che i maggiori redditi i quali si pretende dall’Amministrazione finanziaria che sarebbero stati conseguiti dalla società, dipenderebbero dalla retrocessione di somme da parte RAGIONE_SOCIALE assicuratrici estere. Ora, poiché gli oneri sono stati sopportati non solo nell’anno in contestazione, il RAGIONE_SOCIALE, ma anche nell’anno successivo, il 2008, risulterebbe evidente che i pretesi maggiori redditi non possono essere interamente imputati all’anno RAGIONE_SOCIALE, quando non erano ancora stati sostenuti gli oneri, e tantomeno è ipotizzabile che le somme fossero state retrocesse.
15.1. Il motivo di ricorso risulta mal proposto. La contribuente, infatti, non ha cura di specificare quando abbia introdotto la propria contestazione nel corso dei gradi di merito del giudizio, non mancando di riportare, almeno in sintesi, le formule utilizzate, in modo da consentire a questa Corte di assolvere al proprio compito di verificare la tempestività e congruità RAGIONE_SOCIALE contestazioni proposte dalle parti, prima ancora di procedere a valutarne la decisività. Peraltro, il motivo di ricorso difetta di specificità, perché l’esponente neppure quantifica le somme che la società avrebbe versato nel successivo anno 2008, e non chiarisce come abbia provato la circostanza.
L’ottavo strumento d’impugnazione risulta pertanto inammissibile.
16. Mediante il decimo motivo di ricorso la società lamenta la nullità della pronuncia impugnata, per effetto della mera apparenza della motivazione adottata, non avendo il giudice del gravame chiarito perché abbia ritenuto corretta la contestata quantificazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni anche, ma non solo, perché la ricorrente afferma che le sanzioni avrebbero dovuto essere irrogate con unico atto, applicandosi in conseguenza l’istituto dell’assorbimento. Le sanzioni, nella prospettazione della società, devono comunque essere parzialmente annullate ai sensi del D.Lgs. n. 158 del 2015 in conseguenza dell’abolizione della sanzione per l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute quando non operate, ed inoltre, anche a diversamente interpretare, le sanzioni devono essere ridotte in conseguenza RAGIONE_SOCIALE ius superveniens .
Occorre allora evidenziare che, nella presente fattispecie, risulta  pacifico  che  l’Amministrazione  finanziaria  ha  applicato  le sanzioni  in  conseguenza  dell’infedele  dichiarazione,  ed  inoltre,  sia per non aver operato la ritenuta di quanto dovuto, sia per non aver versato quanto avrebbe dovuto trattenere.
16.1.  In  effetti,  nella  sua  concisa  motivazione,  in  materia  di sanzioni la CTR si limita a rilevare che agli atti risulta adeguatamente  provata  ‘la  quantificazione  RAGIONE_SOCIALE  sanzioni’  (sent. CTR, p. III), ma nulla illustra sulle ragioni che l’hanno condotta ad una simile valutazione.
Il  motivo  di  ricorso  risulta  pertanto  fondato  e  deve  essere perciò accolto.
Risulta peraltro opportuno segnalare che la revisione del sistema sanzionatorio invocata dalla società, di cui al D.lgs. n. 158 del  2015,  non  ha  in  realtà  previsto  una  generalizzata  riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni tributarie, ma ha dettato una diversa disciplina che risulta in larga parte favorevole per il contribuente.
Lo ius superveniens risulta peraltro vigente in relazione a tutti i giudizi ancora in corso (cfr. Cass. sez. V, 30.3.2021, n. 8716), ed è compito  innanzitutto  del  giudice  del  merito  pronunziarsi  sul  se debba  applicarsi  al  contribuente  una  disciplina  sanzionatoria  più favorevole.
Inoltre,  verificato  quale  sia  la  corretta  sanzione  applicabile,  in considerazione  del  disposto  di  cui  al  D.Lgs.  n.  158  del  2015, occorrerà  anche  valutare  se  abbiano  incidenza  nella  fattispecie  le previsioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 87 del 2024.
16.2. Merita ancora di essere segnalato come, pure a seguito della riforma, l’art 14 del D.Lgs. n. 471 del 1997 preveda che ‘1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell’ammontare non trattenuto’, mentre l’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 dispone che ‘1. Chi non esegue , in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti … è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta [ora venticinque] per cento di ogni importo non versato’.
Il  decimo  strumento  di  impugnazione,  nei  termini  esposti, risulta quindi fondato e deve essere pertanto accolto.
Con l’undicesimo motivo di ricorso la contribuente critica la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione del principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perché la CTR non si è espressa  sulla contestazione che la sanzione per l’omesso versamento dei tributi avrebbe dovuto essere irrogata nello stesso atto impositivo, e non mediante separato atto di contestazione.
17.1.  In effetti nella decisione  della  CTR  non  si  rinviene pronuncia sul punto, e la ricorrente ha avuto cura di specificare, in questo  caso,  come  abbia  proposto  la  sua  censura  nei  gradi  di merito  del  giudizio.  Il  motivo  di  impugnazione  risulta  pertanto fondato.
Appare peraltro opportuno segnalare, come evidenziato dal P.M. nelle sue conclusioni scritte, che questa Corte regolatrice ha chiarito che sono ‘sanzioni collegate al tributo … quelle irrogate per violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione ovvero sul pagamento del tributo, per il cui recupero viene emesso contestualmente un avviso di accertamento o di rettifica, e tra le quali rientra la sanzione per omesso pagamento RAGIONE_SOCIALE ritenute alla fonte ex art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997′, Cass. sez. V, 26.11.2021, n. 36886.
Anche l’undicesimo motivo di ricorso, nei limiti esposti, risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto.
18. In definitiva l’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE  deve  essere  accolta,  cassandosi  con  rinvio  la  decisione  della CTR,  con  riferimento  al  decimo  ed  all’undicesimo  strumento  di impugnazione,  mentre  deve  essere  dichiarato  inammissibile  nel resto.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il decimo e l’undicesimo motivo di ricorso proposti dalla RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , dichiarati inammissibili gli ulteriori, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23.1.2025.