Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27621 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27621 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
Avviso di accertamento -IRES – 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25579/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE CAMPANIA n. 2657/2017 depositata in data 22 marzo 2017.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno di imposta 2008. In particolare, a seguito del p.v.c. del 17 maggio 2012 RAGIONE_SOCIALE Guardia di Finanza di Salerno, l’Ufficio
rilevava: omessa dichiarazione di ricavi alla luce dei finanziamenti fatti in corso d’anno dai soci alla società per complessivi € 140.000,00, effettuati per evitare che la cassa avesse un saldo negativo.
Avverso l’avviso di accertamento, la società proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli, la quale con sentenza n. 537/2015 accoglieva il ricorso, annullava l’atto impositivo per difetto di sottoscrizione del funzionario competente.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE; la società si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale.
La C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 2657/2017 depositata in data 22 marzo 2017, accoglieva l’appello dell’Ufficio sulla base dell’esibita delega e rigettava l’appello incidentale.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 1° luglio 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, per violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 57, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 22, d.lgs. n. 546/1992, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» , la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata la C.t.r. non ha dichiarato il difetto di sottoscrizione dell’atto di accertamento impugnato.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, per violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, d.p.r. n. 600/1973, nonché dell’art. 58, d.lgs. n. 546/1992, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», la società
contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata la C.t.r. ha consentito all’ufficio di depositare la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento in sede di appello.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, per violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, d.p.r. n. 600/1973, nonché dell’art. 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata la C.t.r. non ha dichiarato la nullità dell’accertamento per difetto di sottoscrizione.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, d.p.r. n. 600/1973, nonché dell’art. 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata la C.t.r. non ha dichiarato la nullità dell’accertamento per difetto di sottoscrizione in quanto al funzionario era stata rilasciata una delega in bianco.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) d.p.r. n. 660 /1973 , nonché dell’art. 2697 cod. civ. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata la C.t.r. non ha rilevato la violazione RAGIONE_SOCIALE regole probatorie in quanto mai esibito il p.v.c. posto a fondamento dell’atto impositivo.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per motivazione apparente; violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., nonché dell’art. 36, d.lgs. n. 546/1992, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», la società contribuente
propone il motivo di doglianza di cui al quinto motivo sotto il profilo dell’error in procedendo.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «In via subordinata: sulla esistenza di un giudicato riguardo alla applicabilità dell’art. 12, d.lgs. n. 472/1997, in tema di sanzioni, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la società contribuente, in punto di sanzioni, richiede l’estensione di un giudicato che asserisce sul punto vincolante, ossia la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.p. di Napoli n. 5064/18/14.
1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, così rubricato: «Sull’omessa pronuncia dei giudici di secondo grado sulla applicabilità al caso di specie del cumulo giuridico, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 472/1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.» la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha obliterato la pronuncia in tema di cumulo giuridico da applicare alle sanzioni.
1.9. Con il nono motivo di ricorso, così rubricato: «Sulla applicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni più favorevoli; sulla applicabilità del principio recato dall’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, con riferimento alle modifiche normative recentemente apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015» la società contribuente chiede l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni più favorevoli in virtù dello ius superveniens.
Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono infondati.
Come esaustivamente attestato dall’Ufficio e riportato in decisione dalla C.t.r., l’atto di accertamento era sottoscritto dal funzionario AVV_NOTAIO COGNOME, capo area, a tanto delegato dal direttore dell’Ufficio con provvedimento n. 30/13.
2.1. Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «l’Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, è tenuta,
con onere RAGIONE_SOCIALE prova a suo carico (anche per il principio di vicinanza alla prova ex Cass., 2 dicembre 2015, n. 24492), a dimostrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione dell’avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale (Cass., 14626/2000; Cass., 14195/2000; Cass., 17044/2013; Cass., 12781/2016; Cass., 14942/2013; Cass. 18758/2014; Cass., 19742/2012; Cass., 332/2016; Cass., 12781/2016; Cass., 14877/2016; Cass., 15781/2017; Cass., 5200/2018; n.19190 /2019; n. 5177 del 26/02/2020). Quanto poi agli effetti RAGIONE_SOCIALE delega con riguardo ai requisiti dell’atto e ai requisiti del firmatario, si è pure chiarito che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019) la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni; ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né RAGIONE_SOCIALE durata RAGIONE_SOCIALE delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione RAGIONE_SOCIALE qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto. Ancora, con riguardo specificamente RAGIONE_SOCIALE sorte degli atti tributari sottoscritti da soggetti capi di ufficio o delegati, la cui qualifica dirigenziale sia risultata conseguita illegittimamente in relazione alla sopravvenuta sentenza n. 37 del 2015 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale -che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge 26 aprile 2012, n. 44 -questa Corte (Cass., sez. 5, 9/11/2015, n. 22810) ha, altresì, escluso che, ai fini RAGIONE_SOCIALE valida sottoscrizione di un atto impositivo, sia necessario in chi ha sottoscritto l’atto ovvero ha conferito la delega il possesso di una
qualifica dirigenziale, rilevando che tale presupposto non è giustificato dal dato normativo. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, dovendo, ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, nessun effetto sulla validità dell’atto impositivo, in questa sede impugnato può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d. L. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012 (in senso conforme, Cass., sez. 5, 26/02/2020, n. 5177)», così Cass., n. 33323 del 2023.
Comunque, in generale, ai fini RAGIONE_SOCIALE validità dell’atto, ciò che conta è la riferibilità dello stesso all’ufficio ossia all’organo titolare del potere nel cui esercizio è stato adottato e non al materiale sottoscrittore risultando irrilevante che la persona fisica che lo abbia sottoscritto ovvero abbia delegato la relativa firma sia un dirigente, in quanto la questione relativa all’accesso legittimo alla dirigenza si pone su un piano diverso rispetto a quella concernente la legittimazione alla sottoscrizione degli atti.
Il quinto ed il sesto motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili.
La complessiva censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità
nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.
3.1. Si è più volte sottolineato, come compito RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. 12/02/2008, n. 3267), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare. La valutazione RAGIONE_SOCIALE prove più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice RAGIONE_SOCIALE legittimità alla sola congruenza RAGIONE_SOCIALE decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova.
Di poi, la RAGIONE_SOCIALE ha cura di chiarire che la contribuente, in quella sede, si duole che all’accertamento non fosse allegato il PVC di riferimento laddove l’accertamento è stato ritenuto assolutamente specifico recependo gli specifici punti del PVC, assolutamente noto alla controparte da cui l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE mancata formale allegazione del PVC all’accertamento, in considerazione anche del fatto che l’avviso di accertamento lo conteneva.
4. Il settimo motivo è fondato.
Con esso la ricorrente richiede l’applicazione del giudicato, in parte qua, rappresentato dalla sentenza n. 5064/18/14 RAGIONE_SOCIALE C.t.p. di
Napoli depositata il 25 novembre 2014, resa tra le stesse parti, su una rideterminazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, in relazione ad accertamento per la successiva annualità d’imposta 2010.
Effettivamente, in punto di sanzioni, risulta ex actis (appello, controdeduzioni e sentenza invocata) che la C.t.p. di Napoli affermava che ‘l’art. 12 del d.lgs. 472/1997 prevede un’attenuazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni quando si commettono violazioni anche relative a periodi di imposta diversi e fino alla data di notificazione dell’atto di contestazione come nel caso di specie’. ‘Pertanto la commissione rinvia all’agenzia RAGIONE_SOCIALE entrate a rideterminare le sanzioni secondo la più favorevole disciplina sulle esenzioni tributarie introdotte dal decreto legislativo sopra richiamato’. Nell’appello opposto avverso la suindicata sentenza l’ente erariale non impugnava la statuizione RAGIONE_SOCIALE C.t.p. di Napoli in ordine alle sanzioni, così formandosi un giudicato interno.
4.1. In ossequio al principio del giudicato interno secondo cui esso può formarsi solo su di un capo autonomo RAGIONE_SOCIALE sentenza che risolve una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente (cfr. tra tante Cass. 22/04/2024, n. 10749), non essendo stata la decisione RAGIONE_SOCIALE C.t.p. in punto di sanzioni attinta dai mezzi di impugnazione, resta confermata in parte qua la pronuncia resa, qui invocata quale giudicato esterno con riferimento anche all’anno 2008 in contestazione. Ed il giudice RAGIONE_SOCIALE controversia inerente all’atto impositivo è investito RAGIONE_SOCIALE rideterminazione RAGIONE_SOCIALE sanzione alla luce RAGIONE_SOCIALE ormai appurata progressione di violazioni limitatamente all’arco temporale in questione.
L’ottavo motivo è comunque fondato.
Si è ribadito di recente che ‘Il giudice tributario, ove sia investito RAGIONE_SOCIALE controversia in ordine alle sanzioni conseguenti a plurime violazioni tributarie avvinte dal vincolo RAGIONE_SOCIALE progressione o continuazione, deve anche provvedere al calcolo (o al ricalcolo alla
luce, ad es., dell’esclusione RAGIONE_SOCIALE rilevanza o RAGIONE_SOCIALE sussistenza di alcune condotte) RAGIONE_SOCIALE sanzione risultante dal cumulo giuridico, e ciò in ossequio al generale principio espresso dall’art. 12, d.lgs. n. 472 del 1997. Allorché ciò non avvenga, a tanto deve provvedere il giudice adìto per l’impugnazione del provvedimento amministrativo esecutivo RAGIONE_SOCIALE precedente pronuncia, non potendosi neanche egli limitare a rimettere il calcolo all’autorità amministrativa’ (Cass. 09/05/2024, n. 2722.)
Il nono motivo è fondato.
Con esso il ricorrente chiede l’applicazione del principio del favor rei in materia di sanzioni, essendo sopravvenuta la legge n. 208 del 2015, che ha ridotto le sanzioni tributarie conseguenti alla dichiarazione infedele. Come già osservato da questa Sezione nelle pronunce nn. 33502 e 33504 del 2024, la revisione del sistema sanzionatorio invocata dal ricorrente, di cui al d.lgs. n. 158 del 2015, in effetti non ha previsto una generalizzata riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni tributarie, ma ha dettato una diversa disciplina che risulta in parte favorevole per il contribuente. Lo ius superveniens risulta peraltro vigente in relazione a tutti i giudizi ancora in corso (cfr. Cass. sez. V, 30.3.2021, n. 8716) ed è compito innanzitutto del giudice del merito pronunziarsi sul se debba applicarsi al contribuente una disciplina sanzionatoria più favorevole (cfr. da ultimo Cass. 06/02/2025, n. 2950).
In conclusione, vanno accolti il settimo, l’ottavo ed il nono motivo e rigettati i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il settimo, l’ottavo ed il nono motivo e , rigettati i restanti, cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata, con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di
secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 1° luglio 2025
Il AVV_NOTAIO COGNOME