Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4883 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4883 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/03/2026
SANZIONI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26411/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è difesa;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO; – controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE n. 196 depositata in data 20 gennaio 2020, non notificata;
nonché
sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t.;
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE n. 196 depositata in data 20/01/2020, non notificata; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell ‘adunanza camerale del 19/02/2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. A seguito di indagini svolte su RAGIONE_SOCIALE aventi formalmente sede all’estero, in Lussemburgo e nel Liechtenstein, l’RAGIONE_SOCIALE deduceva che le stesse fossero gestite ed amministrate di fatto da NOME COGNOME. Le RAGIONE_SOCIALE, i cui soci erano NOME COGNOME e NOME COGNOME, svolgevano attività di valorizzazione di immobili siti in Sardegna (Costa Smeralda), di cui erano intestatarie. Una di tali RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, pur sedente in Liechtenstein, aveva domicilio fiscale in Ferrara, e veniva ritenuta soggiacente alla normativa fiscale italiana ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 l. n. 218/1995 e 4 moRAGIONE_SOCIALEo convenzione OCSE, e dunque assoggettabile a IRES ed IRAP. Venivano individuate operazioni imponibili non dichiarate derivanti da ritenzione di una caparra a fronte RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento di contratto preliminare, per € 300.000,00.
Tali illeciti formavano oggetto di atto impositivo (anno imposta 2013), e l’RAGIONE_SOCIALE irrogava altresì , con autonomo atto, le sanzioni nei confronti di NOME COGNOME in relazione al mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di istituire la contabilità prevista dall’art. 22 del d.P.R. n.
600 del 1973 e dall’art. 39 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di presentare le dichiarazioni fiscali ai fini Ires, Irap e Iva.
La CRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Ferrara (CTP) escludeva che il COGNOME fosse il dominus RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in questione.
La RAGIONE_SOCIALE, adìta dall’RAGIONE_SOCIALE in sede di gravame, riconosceva il ruolo di amministratore di fatto in capo al COGNOME COGNOME base di una serie di indici fattuali. Altrettanto concludeva nel senso RAGIONE_SOCIALE‘esterovestizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e riteneva che, avendo essa il centro dei propri interessi in Italia, fosse assoggettata alla potestà fiscale italiana.
Ciò premesso, i l giudice d’appello esclu deva però l’assoggettamento del COGNOME alla sanzione fiscale irrogata alla RAGIONE_SOCIALE, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘esclusiv a applicabilità RAGIONE_SOCIALEa stessa alla persona RAGIONE_SOCIALE, beneficiaria RAGIONE_SOCIALE‘illecito fiscale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, d.l. n. 269/2003, rilevando come mai il COGNOME avesse utilizzato la RAGIONE_SOCIALE come mero schermo -per il qual caso tornerebbe la regola AVV_NOTAIO dettata dall’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, visto che il vantaggio in tali casi è ritratto dalla persona fisica che RAGIONE_SOCIALEo schermo sociale si avvale -poiché invece era r isultato che l’attività era stata svolta a vantaggio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, e particolarmente dei soci già indicati.
La CTR, infine, però riteneva di non applicare il medesimo principio con riguardo alla violazione di cui all’art. 9 d.lgs. n. 471 del 1997, per la mancata o irregolare tenuta e conservazione RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili, «trattandosi di omissioni formali direttamente riferibili alla persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore, il quale, pur essendovi tenuto, non ha conservato le scritture contabili e non le ha esibite agli accertatori nel corso RAGIONE_SOCIALE‘accesso». Pertanto, la CTR confermava l’atto di irrogazione, limitatamente alla sanzione relativa a tale violazione.
Avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO, COGNOME base di due motivi, cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Anche quest’ultimo ha proposto ricorso contro la citata sentenza, COGNOME base di tre motivi.
Il ricorso è stato iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO e l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Tale giudizio, nel quale il PM in persona del AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del primo motivo con assorbimento degli altri , è stato chiamato all’udienza pubblica del 2/04/2025, all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale è stata emessa ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo in considerazione RAGIONE_SOCIALEa pendenza del ricorso erariale.
Entrambi i ricorsi sono stati fissati quindi per l’adunanza camerale del 19/02/2026, per la quale la difesa del contribuente ha depositato memorie e il PM conclusioni scritte (nel n. RG NUMERO_DOCUMENTO) reiterando le precedenti conclusioni rese per l’udienza pubblica e quindi chiedendo l’accoglimento del ricorso di NOME COGNOME .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente disporre, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 335 c.p.c. , la riunione dei due ricorsi, trattandosi di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa medesima sentenza. Essendo i due ricorsi stati notificati nella stessa data, il ricorso principale deve essere considerato quello iscritto al ruolo prima, cioè quello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso erariale propone due motivi.
Entrambi vanno respinti dovendosi ribadire, anche per tale giudizio, i principi già espressi da questa Corte nelle sentenze relative ai contenziosi del tutto analoghi per altri anni di imposta, chiamati all ‘ udienza pubblica del 2/04/2025 (Cass. n. 17682/2025; Cass. n. 16458/2025; Cass. n. 16449/2025).
2.1. Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce «Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 d.lgs. 472/97 e 7 del D.L. 269/2003, nonché degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c.». L’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per aver la CTR falsamente applicato, nel caso di specie, il principio di riferibilità esclusiva RAGIONE_SOCIALEe sanzioni alle persone giuridiche nonostante l’orientamento consolidato RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte abbia co munque affermato che l’amministratore di fatto risponde in proprio RAGIONE_SOCIALEe violazioni commesse come autore ed ideatore nel caso di RAGIONE_SOCIALE costituite allo scopo fraudolento di evasione RAGIONE_SOCIALEe imposte; censura altresì l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa CTR là dove ha escluso che nella fattispecie ricorresse tale circostanza per il fatto che le violazioni sarebbero state compiute dal COGNOME «nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa persona RAGIONE_SOCIALE e non di se stesso» e che non terrebbe conto di vari elementi acquisiti nel p.v.c. e cioè del fatto che egli gestisse i conti RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, disponesse pagamenti a proprio favore, effettuasse operazioni allo sportello e non rendesse conto all’amministratore formale
2.2. Il motivo è infondato e in parte anche inammissibile.
In deroga ai principi RAGIONE_SOCIALEa responsabilità personale RAGIONE_SOCIALE‘autore RAGIONE_SOCIALEa violazione stabilito dall’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, l’art. 7, d.l. n. 269/2003, convertito con l. n. 326/2003, ha disposto che «le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di RAGIONE_SOCIALE od enti con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono esclusivamente a carico RAGIONE_SOCIALEa persona RAGIONE_SOCIALE», limitando a quest’ultima, anche quando sia gestita da un amministratore di fatto (Cass. n. 25284/2017; Cass. n. 28331/2018; Cass. n. 10975/2019; Cass. n. 29038/2021; Cass. n. 1946/2023; Cass. n. 20697/2024), le sanzioni amministrative tributarie per le violazioni non ancora contestate o per le quali la
sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Questa stessa Corte ha precisato, peraltro, che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma eccezionale introdotta dall’art. 7 cit. presuppone che la persona fisica, autrice RAGIONE_SOCIALEa violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE rappresentata o amministrata, dotata di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l’autore materiale RAGIONE_SOCIALEa violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (RAGIONE_SOCIALE dotata di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) quale effettivo beneficiario RAGIONE_SOCIALEe violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l’amministratore del la RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustif ica l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, cit., diretto a sanzionare la sola RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e deve essere ripristinata la disciplina AVV_NOTAIO di cui al d.lgs. n. 472/1997 cosicché la sanzione RAGIONE_SOCIALE pecuniaria colpisce la persona fisica (Cass. n. 12334/2019; Cass. n. 25757/2020; Cass. n. 29038/2021; Cass. n. 10651/2022; Cass. n. 1946/2023).
In questa prospettiva si è pure affermato che il principio ex art. 7 cit. non opera nell’ipotesi di RAGIONE_SOCIALE «cartiera», atteso che, in tal caso, la RAGIONE_SOCIALE è una mera fictio , utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio RAGIONE_SOCIALE‘amministratore di fatto (Cass. n. 19716/2013; Cass. n. 5924/2017; Cass. n. 10975/2019; Cass. n. 12334/2019; Cass. 29038/2021; Cass. n. 36003/2021; Cass. n. 23231/2022; Cass. n. 14364/2022; Cass. n. 26057/2023; Cass. n. 1946/2023).
La qualità di amministratore di fatto di una RAGIONE_SOCIALE non comporta, di per sé, la sua responsabilità per le sanzioni riferibili alla RAGIONE_SOCIALE di capitali, di cui risponde «esclusivamente» l’ente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 d.l. n. 269/2003, richiedendosi, secondo tale giurisprudenza, anche la strumentalizzazione RAGIONE_SOCIALEo schema societario per il perseguimento di fini propri ovvero l’artificiosa costituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per fini illeciti e personali, sicché in tali casi non vi è alcuna differenza fra trasgressore e contribuente.
L’orientamento giurisprudenziale in questione è stato peraltro significativamente recepito dal legislatore con la novella operata dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 che, riformando la materia RAGIONE_SOCIALEe sanzioni, ha così statuito sul punto: «Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di RAGIONE_SOCIALE o enti, con o senza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui agli articoli 5 e 73 del testo unico RAGIONE_SOCIALEe imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è esclusivamente a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina COGNOME responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Se è accertato che la persona RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE o l’ente privo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto».
La sentenza non si discosta da questa impostazione, e del resto neanche il motivo censura le conformi affermazioni in diritto espresse dalla CTR; essa, dopo aver ricostruito il ruolo del COGNOME quale amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ha infatti osservato che tale
qualità non è sufficiente per ritenere la persona fisica responsabile per le sanzioni riferibili alla RAGIONE_SOCIALE, salvo che non si provi l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE come schermo o paravento per il perseguimento di fini propri, prova che ha ritenuto insussistente, anzi espressamente evidenziando, a conferma di quanto già ritenuto dai primi giudici, che il COGNOME non fosse socio, neanche occulto, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e che egli aveva agito nell’esclusivo interesse dei soci RAGIONE_SOCIALEa stessa, con accertamento in fatto insuscettibile di revisione in questa sede.
Tale osservazione è peraltro da ritenersi la logica conclusione anche RAGIONE_SOCIALEa parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione ove si ricostruisce il ruolo di amministratore di fatto del COGNOME evidenziando che egli si relazionasse con gli effettivi soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo, peraltro, neanche contesta l’effettività e vitalità RAGIONE_SOCIALEa compagine sociale dal momento che non si cura di negare la riferibilità ai soci RAGIONE_SOCIALEa stessa, limitandosi a ritenere provati vantaggi personali del COGNOME, peraltro apparentemente di natura non fiscale, vantaggi che appaiono smentiti dalla CTR che ha ricostruito il suo ruolo solo come amministratore e non socio occulto.
2.3. Con il secondo motivo, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la difesa erariale deduce omesso esame di fatti decisivi ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione e in particolare degli elementi di prova forniti e sopra specificati in relazione alla posizione del soggetto ed ai benefici ottenuti.
2.4. Il motivo è inammissibile.
La deduzione del vizio ex n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, c.p.c., è impedita dalla circostanza di essere in presenza di una cd. doppia conforme di merito (art. 348ter , ultimo comma, c.p.c., applicabile ratione temporis ) e dalla mancata indicazione da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di elementi di diversità RAGIONE_SOCIALEe ragioni di rigetto del ricorso in primo grado e in appello (Cass. n. 26934/2023; Cass. n. 26860/2014; Cass. n.
26774/2016; Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 5947/2023). Si deve anche precisare che l’ipotesi ricorre non solo quando la decisione di secondo grado corrisponda in toto a quella di primo grado, ma è sufficiente che le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico -argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto RAGIONE_SOCIALEa causa. Non osta, dunque, alla configurazione RAGIONE_SOCIALEa cd. doppia conforme il fatto che il giudice di appello, nel condividere e confermare la decisione impugnata, abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione (Cass. n. 7724/2022).
In secondo luogo, la deduzione del vizio motivazionale di cui al n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, c.p.c. deve avere ad oggetto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, inteso nel senso di circostanza fattuale, o un preciso accadimento in senso storico naturalistico (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 24035/2018; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez. U., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014), la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia e postula la sua concreta e specifica indicazione, anche in relazione alla sede processuale ove sia stata dedotta, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., n. 8053/2014;di recente anche Cass. n. 17005/2024), come di fatto lamentato con il motivo di ricorso in esame.
Infine, e comunque, deve ritenersi che il motivo abbia la sostanziale finalità di attingere il merito per censurare un accertamento fattuale operato dalla sentenza d’appello (oltre che da quella di primo grado).
3. Il ricorso di NOME COGNOME propone tre motivi.
3.1. Con il primo motivo NOME COGNOME deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 in relazione all’art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471», assumendo che la sentenza impugnata non è condivisibile nella parte in cui la CTR ha affermato la legittimità RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogatagli ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997, «trattandosi di omissioni formali direttamente riferibili alla persona RAGIONE_SOCIALE‘amminis tratore, il quale non ha conservato le scritture contabili e non le ha esibite agli accertatori nel corso RAGIONE_SOCIALE‘accesso».
3.2. Il motivo è fondato.
Infatti, va qui richiamato tutto quanto già rilevato trattando il ricorso principale, in particolare a proposito RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione ad RAGIONE_SOCIALE (da parte sia RAGIONE_SOCIALEa stessa Amministrazione, anche nell’atto di irrogazione impugnato; sia RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello, c on accertamento fattuale che la ricorrente principale non censura specificamente) RAGIONE_SOCIALEa funzione concreta di amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Va poi ribadito che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità già citata trattando il ricorso principale, le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di RAGIONE_SOCIALE o enti con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (convertito con modifiche nella legge n. 326 del 2003) sono esclusivamente a carico RAGIONE_SOCIALEa persona RAGIONE_SOCIALE anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto. In sintesi, quindi, la qualità di amministratore, sia pur di fatto, di RAGIONE_SOCIALE eff ettivamente esistente e vitale, va ricondotta nell’alveo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie regolata dall’art. 7 del d.l. 269 del 2003.
Tanto premesso, le medesime conclusioni devono condurre (anche) all’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale.
Invero, come ha argomentato il P.G. nelle sue conclusioni scritte, il legislatore con l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 ha inteso riferire le
sanzioni tributarie esclusivamente alla persona RAGIONE_SOCIALE contribuente, sollevando dalla sanzione la persona fisica che in virtù del rapporto organico ha impegnato l’ente. Considerato, pertanto, che la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 si estende a tutte «Le sanzio ni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di RAGIONE_SOCIALE o enti con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE », e non a specifici illeciti tributari, ed atteso che l’illecito di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997 rientra tra le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio RAGIONE_SOCIALEe persone giuridiche contribuenti, vista la sua collocazione nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa «Riforma RAGIONE_SOCIALEe sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3, comma 133, lettera q), RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1996, n. 662», la sentenza impugnata non è condivisibile nella parte in cui ha ritenuto legittima l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione di cui all’art. 9 citato alla persona fisica RAGIONE_SOCIALE‘amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, piuttosto che a quest’ultima in via esclusiva.
Pertanto, una volta che la fattispecie sia inquadrata sub art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, non è dato distinguere all’interno RAGIONE_SOCIALEe singole violazioni fiscali. Le stesse peraltro risultano tutte riconducibili al rapporto fiscale tra la RAGIONE_SOCIALE di capitali e l’amministrazione fiscale, cui allude espressamente il disposto del più volte richiamato art. 7 (salvo che norme specifiche non individuino la concorrente od esclusiva responsabilità di un altro soggetto, ipotesi pacificamente non ricorrente), norma che ha una portata chiaramente omnicomprensiva.
Nella specie la CTR ha voluto distinguere dalle altre violazioni quelle relative alla tenuta RAGIONE_SOCIALEa contabilità, ma è evidente come anche la regolare tenuta e la conservazione RAGIONE_SOCIALEa contabilità rientrino pienamente tra gli obblighi fiscali strutturali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (e in AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore: cfr. artt. 2214 e 2220 c.c.; 14 d. P.R. n. 600 del
1973; 22 d.P.R. n. 633 del 1972), e dunque nel relativo rapporto fiscale con l’amministrazione finanziaria.
3.3. Gli ulteriori due motivi del ricorso incidentale, essendo spiegati in via subordinata rispetto al rigetto del precedente, risultano assorbiti dall’accoglimento RAGIONE_SOCIALEo stesso .
Concludendo, il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE va respinto.
Poiché in relazione ad esso risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, non si applica l’art. 13 , comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002.
Il primo motivo del ricorso incidentale del COGNOME va invece accolto, assorbiti gli altri, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, anche il ricorso introduttivo dev’essere accolto .
Le spese del giudizio di merito si compensano; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e sono liquidate come da dispositivo, complessivamente per i due giudizi riuniti.
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione del ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO a quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO; rigetta il ricorso principale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo sul merito, accoglie il ricorso introduttivo di NOME COGNOMECOGNOME compensa le spese dei g radi di merito; condanna l’RAGIONE_SOCIALE a pagare ad NOME COGNOME le spese dei giudizi di legittimità riuniti, che liquida in complessivi euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi per euro 200,00 ed agli oneri
accessori, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma in data 19 febbraio 2026.
La Presidente
NOME COGNOME