Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29029 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29029 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1582 -20 24 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , in proprio ed in qualità di ultimo liquidatore e socio della RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 01/04/2015, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec : EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
Oggetto: TRIBUTI -società cessata -notifica intimazione di pagamento – sanzioni
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1997/05/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della LOMBARDIA, depositata in data 20/06/2023; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11/03/2025, nonché in riconvocazione in quella del 24/09/2025.
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di due intimazioni di pagamento emesse dall’RAGIONE_SOCIALE delle entrate per l’anno d’imposta 2013, notificate in data 21/04/2021 alla RAGIONE_SOCIALE, società cancellata dal registro delle imprese in data 01/04/2015, «rappresentata dal Signor COGNOME NOME nella qualità di liquidatore (liquidazione volontaria)» della predetta società, La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato gli appelli riuniti proposti dal COGNOME, in proprio e nelle qualità di ex socio ed ex liquidatore della sopra indicata società.
I giudici di appello, riuniti i due appelli proposti dal COGNOME avverso la sentenza di primo grado, ritenendo il secondo « in concreto meramente ripetitivo del precedente », nel merito, ribadivano « la legittimità, la tempestività e l’efficacia delle conseguenti intimazioni di pagamento, notificate personalmente all’ex socio in quanto successore ex lege delle obbligazioni già gravanti sulla società ».
Avverso tale statuizione il COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui replica l’ intimata con controricorso.
Considerato che:
Il ricorrente con il primo mezzo di cassazione, deducendo la «Violazione e falsa applicazione artt. 274 e 335 c.p.c. in merito a più impugnazioni nei confronti della medesima sentenza, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 53 D. Lgs. n. 546/1992» , censura la statuizione di inammissibilità del secondo appello proposto avverso la sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo, deducendo la «Violazione e falsa applicazione art. 2495 c.c. ed art 28 D. Lgs. n. 175/2014 in merito alla notifica degli atti tributari», censura la sentenza impugnata per avere ritenuto corretta la notificazione di un’intimazione di pagamento effettuata in data 21/04/2021 nei confronti del liquidatore di una società cancellata dal Registro delle Imprese in data 01/04/2015, ovvero ben oltre il quinquennio di cui al citato art. 28.
Con il terzo motivo deduce la «Violazione e falsa applicazione della giurisdizione in merito ai ricorsi proposti da società cancellate», sostenendo che «la corte di giustizia di secondo grado, errando, ha ritenuto non necessaria la proposizione dell’appell o da parte del socio».
Con il quarto motivo deduce la «Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia», nonché la «Violazione e falsa applicazione art. 7, comma 1, dei d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in L. n. 326 del 2003», sostenendo che «La Commissione di secondo grado nulla dice in merito alle sanzioni ed agli interessi richiesti al sig. COGNOME NOME nonostante la cancellazione della società da oltre un quinquennio». Precisa, al riguardo, che se le intimazioni fossero state dirette al COGNOME per far valere la responsabilità RAGIONE_SOCIALE stesso in quanto ex socio della società cancellata, non avrebbero dovuto contenere le sanzioni in quanto intrasmissibili agli eredi. Sostien e, inoltre, che l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate avrebbe dovuto procedere nei confronti del socio con l’emissione di un atto emesso ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Orbene, sulla questione posta con tale ultimo motivo, ovvero quella della trasmissibilità a gli ex soci e dell’ex liquidatore delle sanzioni applicate alla società cessata per violazioni tributarie imputabili alla stessa, questa Corte, ha rimesso alla pubblica udienza la trattazione di due ricorsi in cui si poneva la medesima questione, ritenendo necessario un approfondimento (Cass., ord. interl. n. 10207/2025 e n. 10210/2025).
Ne consegue che il presente giudizio deve essere rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione che questa Sezione adotterà all’esito della pubblica udienza.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, fissata a seguito di riconvocazione, del 24 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME