Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22078 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22078 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7067/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Sassari, INDIRIZZO;
-controricorrente –
Oggetto:
scommesse illegali – sanzioni
avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 968/2022, depositata il 29 settembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sassari, in composizione monocratica, accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 440/2020 del Giudice di Pace di Sassari che aveva respinto il loro ricorso contro l’ordinanza ingiunzione emessa dall’RAGIONE_SOCIALE che li aveva sanzionati per l’installazione di 9 apparecchi per il gioco telematico presso un soggetto terzo che non possedeva l’autorizzazione di cui all’art. 88, TULPS.
Osservava in particolare il giudice di appello che non si era raggiunta la prova che i soggetti sanzionati fossero consapevoli che NOME COGNOME, proprietario dei locali ove detti apparecchi erano installati, li utillizzasse anche per scommesse non autorizzate.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE affidato ad un motivo unico.
Resistono con controricorso la società contribuente ed il COGNOME.
Considerato che:
In via preliminare va osservato che:
-è infondata l’eccezione di improcedibilità per omissione dell’adempimento processuale di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., poiché gli atti depositati ed in particolare la sentenza impugnata consentono alla Corte di esprimere le valutazioni di competenza sul ricorso RAGIONE_SOCIALEle;
-ugualmente è infondata l’eccezione di difetto di autosufficienza per la medesima ragione, essendo del tutto chiara la materia del contendere.
Ciò posto con l’ unico motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione dell’art. 3, legge 689/1981, poiché il giudice di appello ha negato la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito sanzionato.
La censura è inammissibile.
Va ribadito che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» ( ex multis Cass., n. 26110 del 2015) «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 07/04/2017).
E’ del tutto evidente che il mezzo in esame mira ad eludere il preciso perimetro del giudizio di legittimità secondo il parametro prescelto ( error in judicando in jure ).
Il giudice di appello ha infatti accertato che l’attività di illecita raccolta di scommesse avveniva tramite un computer gestito da NOME COGNOME, dipendente del COGNOME, non essendo « mai emerso un diretto collegamento tra le apparecchiature (di RAGIONE_SOCIALE, nRAGIONE_SOCIALEd.rRAGIONE_SOCIALE) e il centro scommesse con la conseguenza che neppure durante le attività di manutenzione la srl (RAGIONE_SOCIALE) avrebbe potuto avvedersi dell’utilizzo degli apparecchi per l’attività di scommesse, a cui deve ritenersi essere stata sempre estranea ».
Quindi in ogni caso la ratio decidendi della sentenza impugnata è comunque diversa è più “radicale” di quanto censurato, avendo escluso la stessa commissione da parte della società sanzionata dell’illecito ascrittole.
E viene dunque da ricordare, per dargli seguito, l’ulteriore consolidato principio di diritto secondo il quale «La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 n.4) c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio» (tra le molte, Cass., n. 20910/2017).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.400 per onorari, euro 200 per esborsi oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Cosi deciso in Roma 29 maggio 2024
Il presidente