Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9604 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9604 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29031/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente-
contro
GRUPPO
PUBLIENNE
RAGIONE_SOCIALE
IN
LIQUIDAZIONE
-intimato-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 331/2020 depositata il 06/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ( hinc: CTR), con la sentenza n. 331/2020 depositata in data 06/02/2020, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 2142/2018, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente e annullato l’av viso di irrogazione delle sanzioni per gli anni dal 2011 al 2014, ai sensi dell’art. 6, comma 9 -bis, d.lgs. 18/12/1997, n. 471.
La CTR ha rilevato che il giudice di primo grado aveva fondato la sua decisione sulla constatazione che una precedente decisione del giudice tributario, in relazione ai medesimi fatti materiali, aveva irrogato già la sanzione ex art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997. Di conseguenza, le condotte contestate erano già sanzionate e la sanzione irrogata con l’atto impugnato era contraria al diritto unionale.
2.1. Ha quindi ritenuto che non fosse contestato che gli atti di irrogazione delle sanzioni si riferissero alle medesime condotte materiali ( i.e. illecita detrazione di imposta per fatture per operazioni inesistenti) già contestate in precedenti avvisi di accertamento. Ha poi richiamato il testo dell’art. 6, comma 9 -bis.3, d.lgs. n. 471 del 1997 e un precedente della presente Corte (Cass., 12/12/2019, n. 32552), rilevando che alle condotte di detrazione illegittima per operazioni inesistenti mediante il meccanismo del reverse charge -nella specie anteriori al 01/01/2016 e già contestate e sanzionate nei precedenti atti di accertamento -dovesse essere applicata d’ufficio la minor sanzione ex art. 6, comma 9-bis, cit. in sostituzione delle sanzioni più gravi già irrogate, a condizione che i precedenti atti di recupero non fossero definitivi. In nessun caso la sanzione
prevista dalla norma appena richiamata avrebbe potuto essere applicata in aggiunta a quelle già irrogate.
Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.
La parte intimata non si è costituita.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 9 -bis.3, d.lgs. n. 471 del 1997 e dell’art. 12 d.lgs. n. 47 2 del 1997.
1.1. La ricorrente ha evidenziato che gli atti di irrogazione delle sanzioni impugnati nel presente giudizio scaturiscono da un PVC redatto in data 04/08/2016, in esito a una verifica fiscale ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP per il periodi di imposta 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, seguita dall’emissione degli avvisi di accertamento con i quali l’amministrazione finanziaria comminava le seguenti sanzioni:
ai fini IRES, la sanzione ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997 (dichiarazione infedele);
-ai fini IRAP, la sanzione di cui all’art. 32, comma 2, d.lgs. n. 446 del 1997 (dichiarazione infedele);
-ai fini IVA la sanzione di cui all’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997 (illegittima detrazione dell’imposta);
-ai fini IVA la sanzione di cui all’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 (dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta).
In sede di accertamento veniva contestata, in relazione all’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, l’IVA indebitamente detratta relativa agli acquisti considerati oggettivamente inesistenti, ad esclusione delle operazioni inesistenti in regime di reverse charge (come da pag. 25 dell’avviso di accertamento).
1.2. Successivamente, in data 12/06/2016 e 24/05/2016, furono notificati gli atti di contestazione per gli anni di imposta 2014 e 2013, con i quali fu rilevata la registrazione di operazioni inesistenti documentate da fatture ricevute dai fornitori comunitari ivi specificati , attraverso il meccanismo del cd. reverse charge , ai sensi dell’art. 6, comma 9 -bis.3, cit.
1.3. Diversamente da quanto sostenuto dalla CTR nella sentenza impugnata, la condotta sanzionata con l’atto di irrogazione delle sanzioni non concerne l’illecita detrazione d’imposta (che nelle operazioni comunitarie non potrebbe esserci, in assenza di addebito d’imposta), ma la sola registrazione di operazioni inesistenti. Si tratta di condotte ontologicamente differenti.
1.4. La ricorrente ha, poi, richiamato la distinzione tra violazioni sostanziali (collegate a un’imposta o a una maggiore imposta) e violazioni formali, così come la distinzione, all’interno di queste ultime, tra violazioni meramente formali (che non arrecano pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e del versamento del tributo) e violazioni formali (idonee a ostacolare o rallentare l’azione dell’amministrazione finanziaria). Mentre per le violazioni sostanziali è prevista una sanzione commisurata, in modo proporzionale, all’imposta evasa, nel caso delle violazioni formali la sanzione oscilla tra un minimo e un massimo predefinito. Secondo la giurisprudenza consolidata la sanzione prevista nell’art. 6, comma 9 -bis, cit. riguarda una violazione di carattere formale (sul punto v. anche CGUE, 11/12/2014, causa C-590/13; Cass., 13/03/2015, n. 5072).
1.5. Proprio la diversa natura delle sanzioni irrogate escludeva l’applicazione dell’art. 12 d.lgs. n. 47 2 del 1997. In base al primo
comma di tale norma si realizza, infatti, il concorso formale nelle seguenti ipotesi:
a) con una sola azione od omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizione (concorso formale omogeneo);
b) con una sola azione od omissione sono violate disposizioni diverse (concorso formale eterogeneo);
Si ha, invece, il concorso materiale, quando con più azioni od omissioni si commettono diverse violazioni formali della stessa disposizione (concorso materiale omogeneo).
Nel caso di specie, come motivato nell’atto di irrogazione delle sanzioni, la società ha operato più azioni (presentazione di dichiarazione infedele ai fini IRES, IRAP ed IVA; illegittima detrazione di imposta ai fini IVA; registrazione mediante il meccanismo dell’inversione contabile di operazioni inesistenti) che violano diverse disposizioni , con la conseguenza che non si rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 47 2 del 1997.
Trattandosi di concorso di sanzioni sostanziali e formali non può trovare applicazione neppure la previsione di cui all’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997.
In conclusione, in relazione al concorso materiale è possibile beneficiare del cumulo giuridico solo qualora si tratti di più violazioni formali della stessa disposizione. Diversamente, si applicherà il cumulo materiale, nell’ipotesi di più violazioni (sia no esse formali e/o sostanziali) di diverse disposizioni (cd. concorso materiale eterogeneo) oppure quando si commettano più violazioni sostanziali della medesima disposizione (cd. concorso materiale omogeneo di violazioni sostanziali). Non può trovare app licazione neppure l’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997, dal momento che non si tratta di violazioni della stessa indole.
Passando all’esame del ricorso l’unico motivo proposto dalla ricorrente è da ritenere fondato. Nel caso in esame gli atti di contestazione – relativi alle annualità 2013 e 2014 -contestano la registrazione, attraverso il meccanismo del reverse charge, di operazioni inesistenti documentate da fatture ricevute da fornitori comunitari.
2.1. L’art. 6, comma 9.bis.3 d.lgs. n. 471 del 1997 introdotto dall’art. 15 d.lgs. n. 158 del 2015 – prevede che: « 9-bis.3. Se il cessionario o committente applica l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell’imposta c he la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l’imposta eve ntualmente non detratta ai sensi dell’articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro. »
Secondo questa Corte il comma 9-bis.3, prevede l’esclusione della sanzionabilità in caso di applicazione dell’inversione contabile a operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, per la mancanza, in sé, di danno per l’erario, disponendo l’espunzione sia del debito computato nella liquidazione dell’imposta, sia della corrispondente detrazione, laddove l’insidiosità insita nelle operazioni inesistenti comporta una sanzione irrogata nella misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell’imponibile, con un minimo di euro 1000,00 (Cass., 20/01/2022, n. 1690).
2.2. L’insidiosità insita nella registrazione di fatture per operazioni inesistenti in regime di inversione contabile è sanzionata dall’art. 6, comma 9.bis.3 cit., che integra una violazione di carattere formale e non già meramente formale, trattandosi di condotta obiettivamente idonea ad ostacolare l’attività di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria. Di conseguenza, la stessa integra un’ipotesi di concorso materiale eterogeneo (non solo rispetto alle violazioni relative alla presentazione di dichiarazione infedele o con imposta inferiore a quella dovuta, ma anche) rispetto alle condotte di detrazione dell’IVA per operazioni inesistenti non condotte in regime di reverse charge (v. pag. 7 del ricorso prime tre righe). Proprio sotto tale profilo ha errato la CTR nell’impostare la motivazione della sentenza impugnata, nell’ambito della quale ha ritenuto che le sanzioni riguardassero le medesime condotte materiali già contestate in relazione ai precedenti avvisi di accertamento. Di conseguenza, è corretta la censura della ricorrente secondo cui, in un caso, è stata contestata l’illegittima detrazione dell’imposta, mentre nell’altro caso è stata contestata la sola registrazione di operazioni oggettivamente inesistenti secondo il meccanismo del cd. reverse charge.
Il ricorso, alla luce di quanto sin qui evidenziato, è pertanto fondato e deve essere accolto.
Il giudice di rinvio terrà conto della modifica 6, comma 9.bis.3 d.lgs.
n. 471 del 1997 apportate dall’art. 2 d.lgs. 14/06/2024, n. 87.
3.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
…
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 16/01/2025.