Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22301 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22301 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3326/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA n. 2219/2017 depositata il 22/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025
dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Puglia ( hinc: CTR), con la sentenza n. 2219/2017 depositata in data 22/06/2017, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 1848/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Bari aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di intimazione relativo all’anno d’imposta 2007.
L’atto impositivo impugnato è stato emesso in conseguenza della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione, successivo alla definizione di un accertamento -relativo alla ripresa a tassazione dell’IVA indebitamente detratta ai sensi del l’art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 218 del 1997. Delle dodici rate trimestrali previste il contribuente aveva pagato solamente le prime due. L’amministrazione finanziaria aveva, quindi, notificato l’atto di intimazione di pagamento, applicando le sanzioni nella misura del 60% sul residuo delle somme dovute ai sensi dell’art. 8, comma 3 -bis, d.lgs. n. 218 del 1997, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 , affidando il recupero all’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b) ed e), d.l. n. 78 del 2010.
La CTR -dato atto che l’appello censurava l’erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 29 d.l. n. 78 del 2010 in riferimento all’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 e richiamato il contenuto dell’art. 29, lett. a) d.l. n. 78 del 2010 – ha ritenuto che, anche con riferimento alle intimazioni ad adempiere contenute negli
atti successivi all’avviso di accertamento (compresi i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ex art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 218 del 1997) , la sanzione di cui all’art. 13 non trovasse applicazione in caso di pagamento nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata.
Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
Il sig. COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
1.1. La ricorrente rileva che la sentenza impugnata presenta il vizio di motivazione apparente, perché non solo non dimostra, ma neppure afferma che l’asserita inapplicabilità della sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 a chi versi nei sessanta giorni le somme dovute riguardi il caso in esame e cioè che la controparte abbia effettivamente versato tutto quanto dovuto entro tale termine (circostanza da escludere, dato che l’amministrazione finanziaria ha dovuto intimare l’adempimento quasi due anni dopo che l’accertamento e l’irrogazione della sanzione erano diventati definitivi). È del tutto inconferente, poi, la lunga disquisizione contenuta nella sentenza impugnata in merito al cd. atto impoesattivo.
1.2. Il motivo è infondato: è evidente che la sentenza impugnata abbia ritenuto inapplicabile il raddoppio della sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, in conseguenza del versamento dell’importo nei sessanta giorni di legge. Difatti, la C.T.R. -richiamato il contenuto dell’art. 29, lett. a), d.l. n. 78 del 2010 precisa che:
« Deve ritenersi, pertanto, che, anche con riferimento alle intimazioni ad adempiere contenute nei successivi atti (successivi rispetto all’ac certamento, come nel caso di specie), compresi i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui alla’rt. 8 comma 3 bis Dlgs 218/97, la sanzione di cui all’art. 13 non si applichi se il versamento avvenga nel termine di gg 60 dal ricevimento della raccomandata.»
Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
2.1. La ricorrente evidenzia come la sentenza impugnata investa questioni non dedotte, perché il contribuente non ha mai affermato che la sanzione fosse inapplicabile per aver pagato nei sessanta giorni e non lo ha neppure dimostrato. Ha invece sostenuto di rientrare nell’ipotesi di esclusione della sanzione, ritenendo che l’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 trovasse applicazione per i versamenti omessi o tardivi di imposte dichiarate e non per quelli inerenti alle imposte accertate. Ha quindi richiamato a pag. 6 ss. del ricorso in cassazione i motivi di ricorso del contribuente.
Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 8, comma 3bis, d.lgs. n. 218 del 1997 e la falsa applicazione dell’art. 29 d.l. n. 78 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
3.1. Ad avviso della ricorrente la CTR non ha considerato che, per effetto dell’ adesione, l’avviso di accertamento era div entato definitivo, senza essere mai stato impugnato, dato che la parte aveva accettato l’obbligo di versare le somme dovute nei termini e con le modalità stabilite per legge. Non si era, quindi, verificato nessuno dei casi ai quali l’art. 29 d.l. n. 78 del 2010 ricollega la non debenza della sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997. La definizione dell’atto di accertamento si colloca, infatti, fuori da tutte
le ipotesi previste nell’art. 29, lett. a), d.l .n. 78 del 2010, mentre l’i ntimazione di pagamento può essere richiesta solo in caso di rideterminazione delle somme accertate. Tale ipotesi non si è, tuttavia, verificata nel caso in esame, dove non vi è stata alcuna rideterm inazione, ma solamente l’accettazione del debito tributario, con l’unico beneficio della riduzione delle sanzioni.
Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati insieme, in quanto connessi.
4.1. Nel caso di specie, occorre evidenziare come (nonostante l’ ampio excursus della CTR sull’atto impoesattivo e del richiamo testuale dell’art. 29 d.l. n. 78 del 2010 ) la ratio decidendi della sentenza impugnata si incentri sull’affermazione secondo cui, anche nel caso di atti successivi all’accertamento impoesattivo compresi i provvedimenti di irrogazione della sanzione ex art. 8 comma 3 bis d.lgs. n. 218 del 1997 -non si applichi la sanzione di cui all’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, se il versamento avvenga nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della raccomandata.
4.2. In via preliminare occorre evidenziare che la versione dell’art. 8, comma 3 bis, d .lgs. n. 218 del 1997 -introdotta dall’art. 1, comma 418, legge n. 311 del 2004 – invocata dalla parte ricorrente è quella risultante dalle modifiche apportate dall’art. 23 , comma 17, d.l. n. 98 del 2011 convertito con modificazione dalla legge n. 111 del 2011 – secondo cui: « In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente uf ficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.»
Considerato che l’art. 8 cit. è inserito in un provvedimento che si occupa di definizione agevolata e che il comma 3 bis della medesima norma è richiamato nell’art. 29, lett. a), d.l. n. 78 del 2010 , non è corretta, in primo luogo, l’affermazione della parte ricorrente secondo cui quest’ultima disposizione non potrebbe trovare applicazione nelle ipotesi di definizione agevolata, come quella che viene in rilievo nel caso in esame. Si legge, infatti, nell’art. 29, lett. a), d.l. n. 78 del 2010: « a) l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall’ articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di
omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati. »
4.3. Il coordinamento tra l’art. 8, comma 3 -bis, d.lgs. n. 218 del 1997 e l’art. 29, lett. a), d.l. n. 78 del 2010 con particolare riferimento al richiamo all’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 contenuto in entrambe le norme -deve essere ricostruito in ragione dei due diversi ambiti applicativi delle due norme:
-l’art. 8, comma 3 -bis, d.lgs. n. 218 del 1997 sanziona il mancato adempimento degli obblighi di rateizzazione assunti in sede di definizione agevolata (prevedendo il raddoppio della sanzione);
-l’inciso finale dell’art. 29, lett. a), d.l. n. 78 del 2010 è da ricondurre alla triplice natura dell’accertamento cd. impoesattivo (quale atto impositivo, titolo esecutivo e precetto) ed è funzionale a evitare una duplicazione delle sanzioni già irrogate in sede di emissione dell’atto impositivo, anche ai sensi dell’art. 8, comma 3 -bis cit .
4.4. Di conseguenza, la previsione dell’ultimo periodo dell’art. 29, lett. a), d.l. n. 78 del 2010 non esclude affatto l’applicazione delle sanzioni comminate dall’art. 8, comma 3 -bis, d.lgs. n. 218 del 1997 (nella versione applicabile ratione temporis ) – e cioè ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 – ma deve essere intesa nel senso che il mancato versamento degli importi rideterminativi dell’imposta -quale è necessariamente, anche l’atto di intimazione conseguente al parziale inadempimento degli obblighi di rateizzazione (come avvenuto nel caso di specie dove a seguito di pagamenti delle prime due rate il contribuente non ha provveduto ai successivi versamenti) comprensivo di quelle sanzioni -non comporta una nuova e ulteriore applicazione della sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 ( ex multis , anche) nell’ipotesi prevista dal comma 3 bis dell’art. 8 d.lgs. n. 218 del 1997, che (già) prevede il raddoppio della sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997.
4.5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, dal momento che la statuizione del giudice di seconde cure si ricollega, non già a un’ultrapetizione, ma all’errata interpretazione degli artt. 29, lett. a), d.l. n. 78 del 2010 e 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 218 del 1997, censurati con il terzo motivo di ricorso che è da ritenere, invece, fondato.
In conclusione, devono essere rigettati i primi due motivi di ricorso, mentre deve essere accolto il terzo motivo.
5.1. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
…
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i primi due motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11/06/2025.