Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23540 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
OGGETTO:
Incorporazione
societaria
–
Fatture
per
operazioni
inesistenti,
2007
–
Spa
con
ristretta
base
partecipativa
–
Avviso
di
accertamento
e
atto
di
contestazione
–
Sanzioni
–
Affermata relazione
abrogazione
in
all’omesso
versamento di ritenute.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIO del Foro di Venezia e NOME AVV_NOTAIO, che hanno indicato recapito PEC, avendo la società dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del secondo difensore, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
la sentenza n. 1874, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 26.10.2015, e pubblicata il 14.12.2015;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
Nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, che produceva minuterie in metallo ed altri materiali per l’industria, ed è stata poi incorporata in RAGIONE_SOCIALE, era eseguita una verifica fiscale relativa all’anno 2007, terminata con la redazione di Processo Verbale di Costatazione da parte della Guardia di Finanza, cui la società prestava adesione.
L’RAGIONE_SOCIALE notificava quindi alla contribuente l’atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO e l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (ric., p. 40), sempre con riferimento all’anno 2007, e fondati sulle risultanze del PVC, contestando il maggior reddito imponibile conseguente al disconoscimento di costi per operazioni inesistenti in relazione a pretesi contratti di assicurazione stipulati con società estere, ed irrogando sanzioni, per un valore dichiarato di Euro 14.128,50.
La contribuente impugnava i provvedimenti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, censurando nel merito le pretese tributarie. La CTP riuniva i ricorsi e, ritenute fondate le difese proposte, annullava avviso di accertamento ed atto di contestazione.
Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto. La CTR accoglieva il gravame, riformando la decisione adottata dalla CTP e riaffermando piena validità ed efficacia degli atti impositivi.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla CTR, affidandosi a dieci
strumenti d’impugnazione. Resiste mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. La società ha pure depositato memoria.
4.1. Occorre ancora dare atto, preliminarmente, che la ricorrente ha segnalato la pendenza di due giudizi collegati, che risultano però definiti, con sentenza Cass. sez. V, 7 luglio 2022, n. 21487, in relazione al reddito di partecipazione conseguito dal socio COGNOME NOME nell’anno 2007 (ricorso del contribuente respinto), e con decreto presidenziale 7.3.2022, n. 7294, in relazione al reddito di partecipazione conseguito dai soci nell’anno 2006 (estinzione del processo per adesione a normativa condonistica).
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società contesta la nullità della decisione della CTR, in conseguenza della violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non avendo il giudice dell’appello pronunciato sulla specifica contestazione di tardività nel deposito del documento da cui dipenderebbe il potere di firma del funzionario sottoscrittore dell’atto di appello dell’Amministrazione finanziaria.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 10, 11, 18, e 53, primo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché il giudice del gravame non ha rilevato che il documento prodotto dall’Amministrazione finanziaria non costituisce valida delega ai fini della sottoscrizione dell’atto di appello.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente critica la violazione degli artt. 2697, primo comma, e 2909 cod. civ., dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 218 del 1997, e degli artt. 24 e 53 della Costituzione, perché l’adesione al PVC da parte della società non comporta la
prova del conseguimento di maggiori utili che si afferma sarebbero stati poi distribuiti ai soci.
Con il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la nullità della decisione della CTR, in conseguenza della violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., e degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 Disp att. cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame pronunciato con motivazione contraddittoria, avendo prima riconosciuto che la presunzione di distribuzione di utili ai soci ammette prova contraria, ed avendo poi omesso l’esame della prova contraria offerta.
Mediante il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione dell’art. 45 del Dpr n. 917 del 1992 (Tuir), e dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. in cui è incorso il giudice del gravame, perché anche ove potesse effettivamente ritenersi operante la presunzione di distribuzione di un maggior reddito ai soci, questo non potrebbe che essere imputato all’anno in cui la distribuzione è avvenuta, e non in anno precedente, anche se contabilizzato in quest’ultimo.
Con il sesto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in cui è incorso il giudice del gravame per non aver chiarito perché l’archiviazione del procedimento penale per il reato di appropriazione indebita del legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE non sia idonea a costituire un elemento di ‘prova contraria alla presunzione di distribuzione’ (ric., p. 30).
Mediante il settimo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la nullità della sentenza impugnata, in
conseguenza della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere la decisione della CTR priva di una motivazione propria, risultando assente un’autonoma valutazione critica dei fatti di causa, ed operando un rinvio per relationem a decisione non definitiva.
Con l’ottavo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la società lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR tenuto conto dell’evidenziato errore nella quantificazione della partecipazione di NOME COGNOME in RAGIONE_SOCIALE, pari al 4,1%, e non al 12,5%, con la conseguenza che pure l’ammontare RAGIONE_SOCIALE (pretese) ritenute che avrebbero dovuto essere operate e versate, come indicato dall’Ente impositore, risulta comunque errato.
Mediante il nono motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della sentenza della CTR, perché emessa in violazione ‘del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., omessa pronuncia sulla doglianza in punto di quantificazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni’ (ric., p. 37), e comunque per non avere il giudice del gravame chiarito perché abbia ritenuto corretta la contestata quantificazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, che in ogni caso devono essere annullate parzialmente perché la previsione della sanzione in conseguenza dell’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute è stata abrogata, e quella per la dichiarazione infedele è stata ridotta.
Con il decimo mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società censura la nullità della decisione pronunciata dal giudice del gravame per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sulla doglianza relativa alla illegittimità della redazione di un atto
separato per l’irrogazione di sanzione relativa all’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute, mentre le sanzioni, se del caso, avrebbero dovuto essere irrogate nello stesso avviso di accertamento.
Appare opportuno rimettere la decisione della causa alla pubblica udienza.
Con il nono strumento di impugnazione, infatti, la ricorrente pone una questione in relazione alla quale non si sono rinvenuti precedenti di legittimità specifici.
Oltre a lamentare l’omessa pronuncia della CTR sulla richiesta applicazione della sanzione ridotta nel minimo dal 100% al 90%, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 158 del 2015, infatti, la contribuente pone anche la questione che, per effetto dell’abrogazione, nel testo dell’art. 14 del D.Lgs. n. 471 del 1997, dell’inciso ‘salva l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni dell’art. 13 per il caso di omesso versamento’, ad opera dell’art. 15 del D.Lgs. n. 158 del 2015, sarebbe rimasta abrogata la sanzione per l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute nel caso in cui le sanzioni siano comunque irrogate già per non essere state operate le ritenute, tesi che ricerca un proprio riscontro anche nei lavori preparatori (Commissioni Riunite COGNOMEzia e Finanze, 15.9.2015, in part. p. 21, ‘il contribuente non potrà essere sanzionato per omesso versamento in caso di accertamento di ritenute non dichiarate e non operate’) del provvedimento normativo. Occorre pertanto esaminare la disciplina conseguente alla riforma, senza trascurare che rimangono in vigore le disposizioni le quali ancora prevedono l’irrogazione di sanzioni in conseguenza dell’omessa effettuazione della ritenuta (art. 14, D.Lgs. n. 471 del 1997), così come in caso di omesso versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute (art. 13, D.Lgs. n. 471 del 1997).
Appare quindi opportuno, per ragioni nomofilattiche, rimettere la decisione del processo ad una udienza pubblica della sezione tributaria, ed a tal fine la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
in relazione al ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, rimette il processo per la decisione alla pubblica udienza della sezione tributaria.
Rinvia a tal fine la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 20.6.2024.