Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2378 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2378 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
SENTENZA
Sul ricorso n. 31378-2020, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato , che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
RIMMAUDO NOME , c.f. RMMGPP49S08C927X, elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’a vv. NOME COGNOME
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 2911/05/2020 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, depositata il 13.05.2020; udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 22 ottobre 2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Accertamento -Omessa pronuncia -Determinazione delle sanzioni
sentite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
sentite le conclusioni rese dalle parti presenti;
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza impugnata e dal ricorso erariale si evince che l’Agenzia delle entrate notificò al Rimmaudo Giuseppe due avvisi d’accertamento , relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007. Entrambi gli avvisi erano indirizzati all’odierno ricorrente quale rappresentante legale dell’Associazione ‘AS PozzalloRAGIONE_SOCIALE e, per il 2007 anche in proprio. Con il primo era rideterminato l’imponibile della associazione, con il secondo, oltre alla pretesa di maggiori imposte, era contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi della associazione, con conseguente irrogazione delle sanzioni al suo legale rappresentante.
La Commissione tributaria provinciale di Ragusa, con sentenza n. 321/01/2014, accolse le ragioni del ricorrente. La decisione fu appellata dall’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che con sentenza n. 2911/05/2020 ha accolto l’impugnazione quanto alla sanzione comminata al Rimmaudo per mancata presentazione della dichiarazione annuale dei redditi dell’associazione, riducendone tuttavia l’importo.
L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza sulla base di due motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito il contribuente con controricorso.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2024, dopo la discussione, le parti presenti hanno concluso e la causa è stata riservata in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo L’Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 35, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 112 e 277 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulle censure mosse in merito all’annullamento dell’atto impositivo relativo all’anno 2006 .
Il motivo è inammissibile.
RGN 31378/2020 Consigliere est. NOME La sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa, il cui contenuto è riportato nel ricorso erariale, aveva ben chiarito
che l’avviso d’accertamento relativo ad entrambe le annualità aveva attinto la ‘AS Pozzallo’, ed il COGNOME aveva ricevuto la notifica nella qualità di legale rappresentante p.t., senza tuttavia che le contestazioni di emissione di fatture o di altra documentazione per operazioni inesistenti, oppure quelle per occultamento e distruzione di documenti contabili per le medesime annualità, lo coinvolgessero. Per tali contestazioni , d’altronde, l’atto impositivo era stato notificato anche a NOME COGNOME legale rappresentante della Associazione sportiva sino al 19 maggio 2008, data in cui gli era subentrato il COGNOME.
Le difese erariali evidenziavano dunque, in modo inequivoco, che quelle contestazioni afferivano la società e chi di essa sino a tutto il 2007 ne era stato il rappresentante. Il COGNOME, invece, era stato destinatario in proprio della sola contestazione relativa alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione per l’anno 2007, dichiarazione da presentare al 31 maggio 2008, laddove il controricorrente aveva assunto le funzioni di legale rappresentante il 19 maggio 2008.
In altri termini è la stessa difesa in appello dell’Agenzia delle entrate ad aver circoscritto alla sola condotta omissiva, relativa all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli addebiti indirizzati all’odierno controricorrente , ed è per questo che lo stesso era stato chiamato a rispondere delle sanzioni comminate per tale condotta.
Ebbene, il tenore della pronuncia del giudice regionale si concentra sulla posizione dell’odierno controricorrente . A tal fine riconosce la sua responsabilità, quanto alla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi della ASD Pozzallo per l’anno 2007 (ossia ciò per cui il controricorrente era stato chiamato a rispondere a titolo personale), e ridetermina la sanzione nella ben più contenuta misura di € 387,00 . Per il resto conferma la sentenza di primo grado, così da pronunciarsi integralmente, sebbene sinteticamente, sui motivi di impugnazione erariali.
Ma ancora più significativo è che la censura, con cui l’ufficio si duole della mancata pronuncia sull’annullamento degli avvisi d’accertamento da parte del giudice di primo grado nei confronti della associazione, imponeva alla ricorrente di chiamare nel giudizio l’associazione stessa ed il suo precedente amministratore. Invece, né questa né il COGNOME (cui pur le contestazioni sulle operazioni inesistenti erano state rivolte) risultano citati. Anzi, stando
alla lettura della intestazione della sentenza della commissione regionale, appare che neppure in sede d’appello l’ufficio avesse proceduto a proporre il ricorso nei confronti della associazione e del precedente legale rappresentante. L’intestazione della pronuncia riporta infatti quale controricorrente in appello il solo COGNOME e non anche le altre parti. Ciò trova ulteriore conferma nella notificazione del ricorso relativo a questo giudizio al solo COGNOME, in proprio, senza alcuna qualificazione come legale rappresentate dell’associazione.
Le censure relative all’annullamento degli avvisi d’accertamento , per le quali dovevano rispondere l’ associazione ed il COGNOME risultano dunque inammissibili in questo giudizio.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 57, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente ridotto la sanzione comminata al Rimmaudo con riferimento alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2007.
La censura è fondata.
Va intanto rilevato che la sanzione prevista tanto ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 471 del 1997, in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette, quanto ai sensi dell’art. 5 della medesima normativa ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, quando rideterminato l’imponibile e dunque richieste maggiori imposte, è un moltiplicatore delle imposte non corrisposte.
Ebbene, la motivazione con la quale la commissione regionale ha rideterminato la sanzione comminata al controricorrente in soli € 387,00 , a fronte di importi recuperati dall’u fficio ai fini Ires, Irap ed Iva, è del tutto incomprensibile, restando oscuro il percorso logico seguito dal giudice d’appello. Ebbene, posto che, secondo la normativa ratione temporis vigente, la sanzione era dovuta nella misura dal 120% al 240%, con un minimo di € 250,00, importo, quest’ultimo, previsto anche per l’ipotesi in cui l’ omessa dichiarazione afferiva ad annualità in cui le imposte non erano dovute (artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 471 del 1997), nel caso di specie ed in
presenza di debiti Iva, Ires e Irap per varie decine di migliaia di euro, manca ogni riscontro dei presupposti per i quali la sanzione sia stata applicata in misura ben inferiore ai minimi di legge.
Il motivo va in definitiva accolto e la sentenza va cassata in relazione all’accoglimento del secondo motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, sez. staccata di Catania, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità, provvederà a rideterminare la sanzione, nel rispetto dei criteri indicati negli artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 471 del 1997.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata nei limiti delle ragioni del motivo accolto; rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, sez. staccata di Catania, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così decisa in Roma, il 22 ottobre 2024