Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20934 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20934 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7862/2022 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege alla Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
COGNOME con l’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 8546/2021 depositata il 29/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In controversia introdotta per l’annullamento dell’atto di irrogazione delle sanzioni ex art. 5, comma 2, del D.L. n.167/1990, convertito nella Legge n. 227/1990, per l’omessa indicazione, in violazione dell’art. 4 del D.L. n. 167/1990, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 227/1990, nel quadro RW del Modello Unico 2010, presentato per il periodo d’imposta 2009, di investimenti o altre attività estere di natura finanziaria negli stati o territori a fiscalità privilegiata , l’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la CTR della Sicilia ha accolto il ricorso del contribuente, annullando il
provvedimento di rigetto della domanda di definizione agevolata della controversia.
Resiste il contribuente con controricorso.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso erariale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’ unico motivo di ricorso , l’Agenzia delle Entrate lamenta, con riferimento all’art. 360, c omma 1, n. 3 c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, d.l. 50/2017, conv. con modificazioni in L. 96/2017 e dell’art. 5, comma 2, d.l. 167/1990, conv. con modificazioni in L. 227/1990».
1.1. Deduce l’Amministrazione che con l’ istanza di definizione agevolata ai sensi dell’articolo 11 D.L. n. 50/2017 in oggetto, il contribuente riteneva di poter definire l’avviso di irrogazione sanzioni n. CODICE_FISCALE/2016 del 10 marzo 2016, per l’anno 2009, senza il versamento di alcun importo e che, avverso tale istanza, l’Ufficio notificava in data 1° luglio 2018 provvedimento di diniego prot. 111595/18.
1.2. In tale provvedimento l’Ufficio motivava il diniego della definizione agevolata rilevando che con l’avviso di irrogazione erano state comminate sanzioni non collegate al tributo, per cui l’adesione alla definizione agevolata sarebbe stata condizionata al pagamento della sanzione in misura ridotta al 40%.
1.3. Lamenta l’Agenzia che, la CTR, diversamente opinando, abbia accolto il ricorso del contribuente, sull’erroneo assunto che la sanzione irrogata con l’atto impugnato dovesse ritenersi collegata ai tributi oggetto dell’originario avviso di accertamento, e che pertanto la controversia relativa all’irrogazione della sanzione dovesse ritenersi validamente definita con la modalità prevista dall’art. 11, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 50 del 2017, e
dunque mediante presentazione di istanza di definizione agevolata senza la necessità del versamento di alcuna somma.
Il motivo è fondato.
2.1. Ai fini della verifica della connessione tra la sanzione ed il tributo che è, com’è pacifico, funzionale alla verifica della validità della definizione agevolata ai sensi dell’art. 11, comma 2, d.l. n. 50 del 2017, in quanto solo per le sanzioni collegate al tributo di riferimento è consentito presentare domanda di definizione senza versamento di alcuna somma, come avvenuto nel caso in esame, deve osservarsi che l’art. 4 del d.l. n. 167 del 1990 prevede l’obbligo, a carico dei soggetti residenti in Italia che detengono investimenti all’estero, di indicare specificamente tali investimenti nella dichiarazione annuale dei redditi. Il secondo comma dell’art. 5, poi, prevede che «La violazione dell’obbligo di dichiarazione previsto nell’articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati».
2.2. Come già osservato da questa Corte, la predetta dichiarazione «ha l’esclusiva finalità di monitorare i trasferimenti di valuta da e per l’estero, quali manifestazioni di capacità contributiva, e le relative violazioni restano sanzionate in modo specifico ed autonomo, assumendo carattere di specialità rispetto alla generale nozione di omessa, ovvero di inesatta od incompleta indicazione di dati rilevanti per la determinazione del tributo, punite dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997» (v. da ultimo Cass. n. 1311 del 2018, che segue Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3830 del 18/02/2009 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9320 del 11/06/2003).
2.3. Orbene, nel caso in esame, l’originario avviso notificato al contribuente, dopo aver accertato l’infedele dichiarazione per l’omessa dichiarazione dei redditi di capitale di fonte estera, contestava l’esistenza di utili da partecipazione da assoggettare ad imposta sostitutiva.
Con l’atto di irrogazione delle sanzioni delle quali si discute, invece, l’Ufficio procedeva a contestare la specifica violazione del dettato normativo di cui all’art. 4 d.l. n. 167 del 1990 e dunque l’omessa indicazione, nella stessa dichiarazione dei redditi, di investimenti ed altre attività estere di natura finanziaria in Stati e territori a fiscalità privilegiata, con conseguente applicazione della sanzione di cui all’art. 5, comma 2.
2.4. Perciò, se indubbiamente sussiste un collegamento a livello genetico tra i due atti (in quanto entrambi attenevano alla medesima dichiarazione, relativa allo stesso anno 2009, e ne verificavano l’infedele rappresentazione), non vi è dubbio che essi perseguivano finalità ben diverse, il primo mirando a tassare gli utili da partecipazione ai sensi dell’art. 47 Tuir, il secondo ad applicare la sanzione prevista dall’art. 5 del d.l. n. 167 del 1990.
E, dunque, la sanzione oggetto della istanza di definizione è stata irrogata non per la violazione del precetto generico di cui all’art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma di quello specifico nascente dall’art. 4 del d.l. n. 167 del 1990, produttivo di conseguenze del tutto autonome sul piano sanzionatorio.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 03/07/2025.