Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21900 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21900 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
Oggetto: IVA – sanzioni – ius superveniens – viola- zione non meramente formale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1021/2016 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del l’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n.5282/4/2015 depositata il 3 giugno 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, nel senso del l’estinzione del ricorso.
Udita per l’Avvocatura controricorrente l’AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, è stato rigettato l’appello proposto da NOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 266/4/12, la quale ha a sua volta rigettato il ricorso introduttivo avente ad oggetto il provvedimento irrogazione sanzioni IVA emesso per operazioni imponibili relative all’anno di imposta 2006.
La fattispecie afferisce alla cessione di beni e prestazioni di servizi nei confronti di esportatori abituali senza applicazione dell’IVA, con connesso obbligo di comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute dagli esportatori abituali ai fini del godimento del regime speciale IVA di cui all’art. 1, lett. c), d.l. 746/1983, convertito in legge n. 17/1984.
In sede di controllo della posizione fiscale del contribuente per l’anno di imposta 2006, l’Amministrazione finanziaria ha riscontrato che dal
3.7.2006 al 28.11.2006 il contribuente ha emesso 26 fatture nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE senza l’applicazione dell’IVA, ex art. 8, lett. c) del d.P.R. n. 633/72. Le sanzioni sono state quindi irrogate ai sensi dei d.lgs. nn.471 e 472/1997 in conseguenza della tardiva comunicazione, il 29.12.2006, in via telematica all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei dati contenuti nella dichiarazione d’intento , a fronte del termine previsto per l’adempimento al 16.8.2006.
Con il ricorso introduttivo il contribuente, sulla premessa che la violazione commessa è qualificabile come meramente formale, ha invocato l’applicazione di normativa sopravvenuta più favorevole, anche ex artt. 12 e 13 del d.lgs. n.472/97 e 7 del d.lgs. 471/97, ma il giudice di prime cure ha disatteso tale difesa.
Il giudice d’appello ha confermato tale decisione richiamandone anche ampiamente il contenuto e ha così ribadito come il ricorrente, pur avendo inviato, tardivamente ma prima della contestazione, la dichiarazione d’intento ricevuta dall’esportatore abituale, non possa usufruire del “ravvedimento operoso”, in quanto per integrare la fattispecie avrebbe dovuto, contestualmente all’invio in ritardo, pagare le sanzioni nella misura ridotta prevista dalla circolare dell’RAGIONE_SOCIALE n.41/E 2005, adempimento non compiuto. Inoltre, la modifica della scadenza temporale per gli adempimenti operata dal d.l. n.16 del 2012 non è stata considerata applicabile dalla CTR, come già dal giudice di primo grado, in quanto normativa non riferibile alla sola eventuale modifica RAGIONE_SOCIALE sanzioni ma RAGIONE_SOCIALE procedure stesse, nel caso di specie già compiute e, in ogni caso, con sanzioni applicate già al minimo.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidato a tre motivi, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Con nota di deposito da ultimo l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza, rendendo nota la regolarità della procedura di definizione agevolata intrapresa dal contribuente ex art.6 d.l. n.119/2018 e ha chiesto
che il processo sia dichiarato estinto con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione da parte della CTR dell’ art. 1, lett. c), d.l. 746/1983, convertito in legge n. 17/1984, così come modificato nel corso del processo dall’art. 20, comma 1, lettere a) e b), d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 entrato in vigore il 1° gennaio 2015 e, per l’effetto, viene invocata l’applicazione dello ius superveniens e del favor rei .
Con il secondo motivo il ricorrente, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta violazione e falsa applicazione da parte della sentenza impugnata dell’art. 7, comma 4 bis, del d.lgs. 471/97, così come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. g) del d.lgs. 158/2015, che ha previsto una sanzione più favorevole al reo per violazioni della normativa sulla dichiarazione di intento, stabilendola in misura fissa da 250 a 2.000 euro.
Il terzo motivo, agli effetti dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., denuncia la violazione dell’art. 6 del d.lgs. 472/97 e dell’art. 11 del d.lgs. 471/97, per avere la CTR ritenuto applicabili al caso di specie le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 7, commi 3 e 4 bis d.lgs. 471/97, pur avendo il contribuente commesso -secondo la sua prospettazione – una mera violazione formale.
La Corte prende atto del deposito in data 21.11.2023 da parte dell’RAGIONE_SOCIALE di ‘istanza di cessazione della materia del contendere’ in cui l’Amministrazione attesta la regolarità della definizione agevolata della controversia intrapresa dalla parte contribuente ex art.6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e chiede che venga dichiarata
l’estinzione del processo a spese di lite compensate. Nulla ha osservato parte ricorrente.
Pertanto, ai sensi del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 il processo si è estinto e, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Stante l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma in data 23 aprile 2024