Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10840 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10840 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 14844/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva fra loro, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME, NOME COGNOME, Prof. NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso i primi tre (RAGIONE_SOCIALE), in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del LAZIO, n. 3923/20, depositata in data 9 dicembre 2020, non notificata; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del l’1 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
Con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE , avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento , relativo all’anno d’imposta 2008, con cui era stata recuperata l’imposta unica sui concorsi e scommesse nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, per un importo pari ad euro 42.901,00, oltre interessi e sanzioni.
I giudici di secondo grado hanno ritenuto infondata la questione preliminare con la quale si lamentava la mancata traduzione in inglese degli avvisi di accertamento ed insussistenti i presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, evidenziando anche che i profili di incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa normativa interna di settore erano stati affrontati dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 27 del 2018.
La Commissione tributaria regionale ha, poi, affermato che l’avviso di accertamento spiegava compiutamente le ragioni RAGIONE_SOCIALEa pretesa; che il motivo di appello con il quale si contestava la soggettività passiva del CTD era inammissibile per carenza di interesse, in quanto nel presente giudizio era parte unicamente il bookmaker; che la responsabilità solidale tributaria del bookmaker estero si configurava anche per i periodi antecedenti alla legge n. 220 del 2010; che sussisteva il presupposto territoriale del tributo, stante che in Italia era avvenuta la
raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, che rappresentava il momento di conclusione del contratto; era infondato il motivo di appello sul mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esimente di cui all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997, in quanto le doglianze dedotte nella controversia attenevano tanto al contenuto in sé RAGIONE_SOCIALEa normativa, di cui i soggetti agenti avevano piena consapevolezza fin dall’inizio, quanto a questioni di compatibilità di quest’ultima con il diritto eurounitario; era inammissibile, in quanto nuovo, il motivo con cui era stato dedotto che la sentenza penale di legittimità n. 25439 del 2020 aveva fatto venire meno la legittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria controversa; il motivo era comunque infondato alla luce RAGIONE_SOCIALE diverse esigenze che ispiravano il sistema normativo penale e quello tributario.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a dieci motivi. In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza ha depositato istanza di conciliazione ex art. 48 bis d.lgs. n. 546 del 1992.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE re siste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Va disattesa, in via preliminare, l’istanza di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza formulata dalla società ricorrente e depositata, con modalità informatiche, in data 12 gennaio 2024, al fine di consentire all ‘RAGIONE_SOCIALE di valutare la proposta di conciliazione ex art. 48 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Conciliazione in udienza», come modificato dal decreto legislativo n. 220 del 2023.
1.1 Ed invero, l’art. 4, primo comma, del decreto legislativo n. 220 del 2023, recante «Disposizioni in materia di processo tributario», emesso in attuazione RAGIONE_SOCIALEa legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023, prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 4 gennaio 2024. Poi, l’art. 1, comma 1, lett. u) del decreto legislativo n. 220 del 2023 dispone che nell’articolo 48, del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Conciliazione fuori udienza», dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione » e l’art. 1, comma 1, lett. z), prevede che, nell’articolo 48 ter del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Definizione e pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute», al comma 1 sono aggiunte, le seguenti parole: « e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione ».
1.2 In disparte la considerazione che l’art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 disciplina solo la conciliazione fuori udienza e non anche quella in udienza, come stabilito dalla norma richiamata dalla società ricorrente nell’istanza di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza formulata (art. 48 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992) che, in effetti, prevede il differimento di udienza per il tentativo di conciliazione, norma la cui applicazione non è però stata estesa ai giudizi di cassazione, per i quali permane, quindi il divieto di mero rinvio di udienza, va osservato che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 220 del 2023 « Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto » . L’interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALEa norma, peranto, è nel senso che la disposizione di cui all’art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 1,
comma 1, lett. u), del decreto legislativo n. 220 del 2023, si applica ai giudizi instaurati a partire dal 4 gennaio 2024 e non anche, dunque, al presente giudizio.
1.3 Soccorre in tal senso il principio di diritto statuito, di recente, da questa Corte, secondo cui « In tema di contenzioso tributario, l’istanza di conciliazione in udienza disciplinata dall’art. 48 bis del d.lgs. n. 546 del 1992 è inammissibile nel giudizio di cassazione, in quanto la novella di cui al d.lgs. n. 220 del 2023, con l’introduzione del comm a 4 bis all’art. 48 bis, ha esteso alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione esclusivamente ‘conciliazione fuori udienza’, con clausola di compatibilità, ed esclusivamente per i ricorsi iscritti successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023 (4 gennaio 2024) » (Cass., 30 gennaio 2024, n. 2797).
Il primo motivo deduce, in via preliminare e pregiudiziale, la viol azione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 ss. TFUE, e dei principi del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge di Stabilità 2011, in relazione all’art. 360, co mma primo, n. 3, cod. proc. civ. Si chiede il rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 3, TFUE, anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia del 26 febbraio 2020 sui quesiti di cui alle pagine 30 e 31 del ricorso per cassazione (« a) se la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALEParma e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE debba essere interpretata nel senso che il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione non osta a una normativa nazionale, del tipo di quella contenuta negli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 no. 504, come modificati dall’art. 1 co. 66 lett. b), RAGIONE_SOCIALEa Legge di Stabilità 2011, anche nel caso in cui tale normativa, sia pure nominalmente indistintamente applicabile, abbia per effetto di vietare, ostacolare o rendere meno attraente soltanto l’attività dei CTD collegati a un bookmaker di un altro RAGIONE_SOCIALE membro ; b) se la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALEParma e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE [26.02.2020,
Causa C-788/18] debba essere interpretata nel senso di riconoscere che i CTD affiliati a un bookmaker di un altro RAGIONE_SOCIALE membro, come ad esempio RAGIONE_SOCIALE, esercitano l’attività allo stesso titolo dei concessionari nazionali (punto 26 RAGIONE_SOCIALEa Sentenza), oppure nel senso di riconoscere che tali CTD si trovano in una situazione diversa da quella dei concessionari nazionali (punto 28 RAGIONE_SOCIALEa sentenza); c) se la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALEParma e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE debba essere interpretata nel senso di ritenere legittima, e compatibile con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, una normativa nazionale che vieta l’attività di prestazione di servizi di un bookmaker comunitario e dei suoi CTD, pur essendo stato reso loro impossibile acquisire i prescritti titoli abilitanti , come riconosciuto dalle sentenze COGNOME , COGNOME e altri , COGNOME e COGNOME , e COGNOME , e che, al tempo stesso, richiede il pagamento da parte loro RAGIONE_SOCIALE‘Imposta Unica sulle Scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 nelle circostanze RAGIONE_SOCIALEa causa principale; d) se la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALEParma e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE debba essere interpretata nel senso che i suoi effetti si producono solamente a partire dal momento RAGIONE_SOCIALEa sua pubblicazione, sia perché la sua applicazione in via retroattiva produrrebbe gravi ripercussioni economiche su un numero elevato di CTD, sia perché il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE‘Imposta Unica da parte di costoro è da ascriversi ad una obiettiva e rilevante incertezza sulla portata del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione. e) se il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione in particolare, gli artt. 52, 56 e 57 TFUE nonché i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e coerenza debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una normativa nazionale sanzionatoria, del tipo di quella contenuta negli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 no. 504, come modificati dall’art. 1, co. 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa Legge di Stabilità 2011, nei confronti dei CTD affiliati a un bookmaker di un altro RAGIONE_SOCIALE membro, come ad esempio RAGIONE_SOCIALE, la cui attività di intermediazione sia stata riconosciuta lecita da una sentenza di un organo giurisdizionale di ultima istanza, come quella n. 25439/2020 pronunciata dalla Sezione Terza Penale RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione»).
3. Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, 57 e 58 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, co mma primo, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che il richiamo alla
sentenza penale n. 25439/2020 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, compiuto nel corso RAGIONE_SOCIALE‘udienza di trattazione, costituisse un nuovo motivo di appello e che la produzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza fosse avvenuta in violazione dei termini stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Il terzo motivo deduce la v iolazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 652 cod. proc. pen., nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, co mma primo, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto «inconferente» per il giudizio tributario la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario.
Il quarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998, e 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa Legge di Stabilità 2011, nonché degli artt. 136 Cost. e 30, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 87 del 19 53, in relazione all’art. 360, co mma primo, n. 3, cod. proc. civ., per effetto RAGIONE_SOCIALEa intervenuta sentenza n. 27 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale.
Il quinto motivo deduce la vi olazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 del d.P.R. n. 600 del 19 73, degli artt. 24, 111 e 117 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 TFUE, del diritto di difesa e del principio RAGIONE_SOCIALEa parità RAGIONE_SOCIALE armi, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria regionale, nel ritenere il bookmaker estero unico obbligato al pagamento del tributo in esame, modificato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a base RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato, nel quale era stato indicato il CTD quale obbligato principale ed il bookmaker estero quale mero co-responsabile solidale.
Il sesto motivo deduce la vi olazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 288 del 1998, e degli artt. 1326, 1327 e 1336 cod. civ., per avere la Commissione tributaria regionale
ritenuto sussistente il profilo territoriale del presupposto di applicazione del tributo, in relazione all’art. 360, co mma primo, n. 3, cod. proc. civ.. 8. Il settimo motivo deduce la v iolazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 19 97, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto non applicabile l’esimente di cui all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997 alla sanzione irrogata. 9. L’ottavo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 4 del 1929, RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000, del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e del principio di necessità del contradditorio endoprocedimentale a tutela del diritto di difesa secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, per non avere la Commissione tributaria regionale ritenuto illegittimo l’ avviso di accertamento in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata notifica del PVC ai coobbligati in via solidale. In via di subordine, proposta o sollevazione d’ufficio di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE sul quesito specificato a pag. 53 del ricorso per cassazione (« se il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione ed, in particolare, l’art. 4.3 del Trattato sull’Unione Europea (TUE), il principio di effettività del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione ed i diritti al contraddittorio endoprocedimentale e di difesa come espressi, fra l’altro, dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, Causa C349/07, Sopropé, ostino ad una normativa nazionale come qu ella di cui all’art. 12, comma 7, L. 212/2000 che, ove interpretata nel senso fatto proprio dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 24823/2015, esclude l’esercizio dei predetti diritti nel caso di accertamenti di tributi non armonizzati che non siano conseguenza di accessi fisici presso i locali del contribuente, e ad una prassi amministrativa nazionale che riflettesse tale interpretazione»).
10. Il nono motivo deduce la v iolazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000, anche in relazione all’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990, e dei principi di chiarezza e trasparenza amministrativa, per non avere la Commissione tributaria regionale ritenuto l’ avviso di accertamento carente di motivazione, in relazione
all’art. 360, co mma primo, n. 3, cod. proc civ. Le motivazioni dei giudici di appello apparivano del tutto avulse dalle argomentazioni che erano state poste a base di tale motivo di doglianza. Ed invero, dinanzi alla Commissione tributaria regionale la società ricorrente aveva evidenziato come l’avviso di accertamento notificato non era corredato dal PVC cui si faceva riferimento nella parte motiva RAGIONE_SOCIALE‘atto medesimo (PVC che non era stato notificato alla società ricorrente), né riproduceva del PVC gli elementi essenziali che sostenevano il contenuto del provvedimento impositivo. Inoltre, nella parte formalmente motiva RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, l’Ufficio aveva affermato il verificarsi dei presupposti applicativi del tributo, senza fornire alcuna spiegazione sia RAGIONE_SOCIALE ragioni sottostanti, sia RAGIONE_SOCIALE modalità con cui era stata individuata la base imponibile e calcolata l’imposta, di talché, l’odierna ricorrente non era stata messa in condizione di comprendere la genesi, la natura e le ragioni RAGIONE_SOCIALEa pretesa, o ltre che al criterio utilizzato per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘Imposta .
11. Il decimo motivo, con il quale si prospetta anche una nuova rimessione alla Corte Costituzionale, deduce la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998, 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010 e 64, comma 3, del d. P.R. n. 600 de 1973, in relazione agli artt. 3, comma 1, e 53, comma 1, Cost. a valle RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 27/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale che aveva lasciato spazio a due nuovi interrogativi: 1) se la traslazione economica RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALE‘Imposta Unica dal ricevitore (CTD) al bookmaker estero, ora demandata all’autonomia privata anche al di fuori del paradigma RAGIONE_SOCIALEa rivalsa normato dall’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, costituisca in ogni caso una soluzione rispettosa del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., a ciò non ostando la contribuzione asimmetrica del ricevitore alla gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse e la sua forza contrattuale ictu
oculi altrettanto asimmetrica nel rapporto con il bookmaker, in quanto dei soggetti in posizione e con caratteristiche oggettivamente diverse, come il bookmaker ed il suo ricevitore, vengono trattati in modo uguale solamente per il motivo di essere parti al contratto di ricevitoria, e lasciate libere di negoziare l’ an , il quantum ed il quomodo RAGIONE_SOCIALE‘incisione del ricevitore per effetto RAGIONE_SOCIALE‘Imposta Unica; 2) se la regolazione privatistica del riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere del tributo e RAGIONE_SOCIALEa rivalsa, sia coerente con il precetto di cui alla prima parte del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 Cost., per il quale tutti debbono concorrere alle spese pubbliche. Se, infatti, il bookmaker è uno dei soggetti a cui fa capo la «gestione» RAGIONE_SOCIALE scommesse ed è per tale ragione un soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘Imposta unica, egli non potrebbe andare del tutto esente dalla sopportazione RAGIONE_SOCIALE‘onere del tributo, od esservi assoggettato in misura non ragionevolmente proporzionale alla sua capacità contributiva. Una soluzione privatistica nel senso che si paventa potrebbe, allora, presentare RAGIONE_SOCIALE discrasie anche col principio di proporzionalità di cui pure all’art. 3 Cost.
Il primo, quarto e sesto motivo, che vanno trattati unitariamente perchè connessi, sono infondati.
12.1 Come questa Corte ha già precisato il quadro normativo di riferimento (art. 1, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 288 del 1998; art. 3 del decreto legislativo n. 504/88; art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010; art. 16 del D.M. 1 marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 19 0 del 2014), è stato sottoposto all’esame e RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale (cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 89078911; Cass., 1 aprile 2021, nn. 9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144-9153; Cass., 2 aprile 2021, n. 9160; Cass., 2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2 aprile 2021, n. 9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e
9537 e, più di recente, Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761).
12.2 In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio) ed ha riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, da un canto, ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato la Corte Costituzionale, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di «organizzazione ed esercizio» RAGIONE_SOCIALE scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha rimarcato che il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, per ché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. Sicché, ha specificato, quanto al ricevitore, che l’attività gestoria che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione va riferita alla raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la
provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto la Corte costituzionale, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato; ciò perché attraverso la regolazione RAGIONE_SOCIALE commissioni il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.
12.3 Sulla base RAGIONE_SOCIALE suddette considerazioni, la Corte Costituzionale, nella richiamata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annua lità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, perché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla legge n. 220 del 2010. I giudici RAGIONE_SOCIALE leggi hanno anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua
entrata in vigore, con la conseguenza che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 (nel caso in esame rileva l’anno 20 08), non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione in base alla combinazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 decreto legislativo n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
12.4 A diversa conclusione, si perviene per le annualità dal 2011 e con riferimento alla posizione del ricevitore, dovendosi osservare che la incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa norma in esame è stata riscontrata dalla Corte « in ragione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011 » con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, Cost., « giacchè l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010». A fondamento, dunque, RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione RAGIONE_SOCIALEa già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di procedere all’even tuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza RAGIONE_SOCIALEa legge sopravvenuta, sui bookmaker. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapporti successivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima norma. In en trambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente
l’assetto di interessi RAGIONE_SOCIALE parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio RAGIONE_SOCIALEa scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidari età RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e la correlata possibilità di traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata RAGIONE_SOCIALEa regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto (cfr. Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184, in motivazione).
12.5 Con specifico riferimento, poi, al presupposto territoriale del tributo si è già precisato da questa Corte, con le pronunce citate, che non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore RAGIONE_SOCIALEa relativa ricevuta, attività, queste, tutte svolte in Italia (cfr. tra le tante Cass., 7 marzo 2023, n. 6761, in motivazione).
12.6 Alla luce RAGIONE_SOCIALE esposte argomentazioni, la prospettazione RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente non merita accoglimento, sia sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa nullità del l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 20 08, in quanto rileva in questa sede la posizione del bookmaker, perché, come già precisato, i giudici RAGIONE_SOCIALE leggi hanno posto fondamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di incostituzionalità la considerazione RAGIONE_SOCIALEa già avvenuta
definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria del bookmaker privo di concessione ed hanno dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di procedere all’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza RAGIONE_SOCIALEa legge sopravvenuta, sui bookmaker. Sulla base RAGIONE_SOCIALE suddette considerazioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano as soggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo, infatti, come già precisato, non si può procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, per ché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla legge n. 220 del 2010. I giudici RAGIONE_SOCIALE leggi, tuttavia, hanno chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, con la conseguenza che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione in base alla combinazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 decreto legislativo n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. Inoltre, i giudici RAGIONE_SOCIALE leggi, nell’affermare che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che le ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione hanno
l’obbligo di versare il tributo e le relative sanzioni, hanno equiparato, ai fini tributari, il «gestore per conto terzi», ovvero il titolare di ricevitoria, al «gestore per conto proprio», ossia al bookmaker, ed hanno precisato che entrambi i soggetti partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di «organizzazione ed esercizio» RAGIONE_SOCIALE scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria svolge comunque un’attività di g estione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker, con l’ulteriore specificazione che l’attività gestoria del ricevitore va riferita alla raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale, mentre il bookmaker è quello che effettivamente gestisce il servizio RAGIONE_SOCIALE scommesse, anche attraverso il contratto stipulato con il ricevitore, e sul quale il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, attraverso la regolazione RAGIONE_SOCIALE commissioni ha la possibilità di trasferire il carico tributario. I giudici RAGIONE_SOCIALE leggi, dunque, concludono affermando che i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, comunque concorrono, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo. Correttamente, dunque, i giudici di secondo grado hanno affermato che il legislatore ha considerato un presupposto di imposta riferibile sia al bookmaker, che al CTD, con la conseguenza che entrambi i soggetti sono tenuti all’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione impositiva in via solidale paritetica, avendo la Corte Costituzionale, diversamente da quanto affermato dalla società ricorrente, chiaramente riferito il presupposto oggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta sia al bookmaker, che al CTD, con la
conseguenza che entrambi i soggetti sono tenuti a rispondere solidalmente RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria .
12.7 Ciò che rende priva di rilievo, ai fini che qui interessano, la circostanza che la verifica fiscale, l’accertamento e le violazioni contestate abbiano avuto per oggetto le ricevitorie, tenuto anche conto, peraltro, che l’avviso di accertamento è stato notificato sia al bookmaker, che al CTD.
13. Ciò posto, la società ricorrente ha chiesto, con riferimento al primo motivo, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia del 26 febbraio 2020, il rinvio pregiudiziale ex art.267, secondo comma, T.F.U.E. e/o rinvio interpretativo alla Grande Sezione, ex art. 104, secondo comma, del Reg. Proc. RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, in combi nato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 RAGIONE_SOCIALEo Statuto RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del T.F.U.E. in ordine ai seguenti quesiti: « a) se la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALEParma e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE debba essere interpretata nel senso che il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione non osta a una normativa nazionale, del tipo di quella contenuta negli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 no. 504, come modificati dall’art. 1 co. 66 lett. b), RAGIONE_SOCIALEa Legge di Stabilità 2011, anche nel caso in cui tale normativa, sia pure nominalmente indistintamente applicabile, abbia per effetto di vietare, ostacolare o rendere meno attraente soltanto l’attività dei CTD collegati a un bookmaker di un altro RAGIONE_SOCIALE membro ; b) se la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALEParma e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE debba essere interpretata nel senso di riconoscere che i CTD affiliati a un bookmaker di un altro RAGIONE_SOCIALE membro, come ad esempio RAGIONE_SOCIALE, esercitano l’atti vità allo stesso titolo dei concessionari nazionali (punto 26 RAGIONE_SOCIALEa Sentenza), oppure nel senso di riconoscere che tali CTD si trovano in una situazione diversa da quella dei concessionari nazionali (punto 28 RAGIONE_SOCIALEa sentenza); c) se la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALEParma e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE debba essere interpretata nel senso di ritenere legittima, e compatibile con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, una normativa nazionale che vieta l’attività di prest azione di servizi di un bookmaker comunitario e dei suoi CTD, pur essendo stato reso loro impossibile acquisire i prescritti titoli abilitanti [concessioni e
autorizzazioni], come riconosciuto dalle sentenze COGNOME , COGNOME e altri , COGNOME e COGNOME , e COGNOME , e che, al tempo stesso, richiede il pagamento da parte loro RAGIONE_SOCIALE‘Imposta Unica sulle Scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 nelle circostanze RAGIONE_SOCIALEa causa principale; d) se la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALEParma e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE debba essere interpretata nel senso che i suoi effetti si producono solamente a partire dal momento RAGIONE_SOCIALEa sua pubblicazione, sia perché la sua applicazione in via retroattiva produrrebbe gravi ripercussioni economiche su un numero elevato di CTD, sia perché il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE‘Imposta Unica da parte di costoro è da ascriversi ad una obiettiva e rilevante incertezza sulla portata del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione. e) se il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione in particolare, gli artt. 52, 56 e 57 TFUE nonché i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e coerenza – debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una normativa nazionale sanzionatoria, del tipo di quella contenuta negli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 no. 504, come modificati dall’art. 1, co. 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa Legge di Stabilità 2011, nei confronti dei CTD affiliati a un bookmaker di un altro RAGIONE_SOCIALE membro, come ad esempio RAGIONE_SOCIALE, la cui attività di intermediazione sia stata riconosciuta lecita da una sentenza di un organo giurisdizionale di ultima istanza, come quella n. 25439/2020 pronunciata dalla Sezione Terza Penale RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione»).
13.1 Deve premettersi che la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18, la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), con ordinanza del 15 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2018, nel procedimento RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE e ha stabilito che « L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno RAGIONE_SOCIALE membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri RAGIONE_SOCIALE Trasmissione RAGIONE_SOCIALE Dati stabiliti in tale RAGIONE_SOCIALE membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un
altro RAGIONE_SOCIALE membro, indipendentemente dall’ubicazione RAGIONE_SOCIALEa sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE scommesse».
13.2 I giudici unionali, in particolare, rispondendo al primo e al secondo quesito (« se l’articolo 56 TFUE osti ad una normativa di uno RAGIONE_SOCIALE membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale RAGIONE_SOCIALE membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro RAGIONE_SOCIALE membro» ) hanno premesso che: 1) la libera prestazione dei servizi, di cui all’articolo 56 TFUE, esige va non soltanto l’eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro RAGIONE_SOCIALE membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea a vietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro RAGIONE_SOCIALE membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza del 22 ottobre 2014, COGNOME e COGNOME, C -344/13 e C -367/13, EU:C:2014:2311, punto 26); 2) la Corte aveva approvato nel settore dei giochi d’azzardo il ricorso al sistema RAGIONE_SOCIALE concessioni, ritenendo che quest’ultimo po tesse costituire un meccanismo efficace che consentisse di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, C -375/17, EU:C:2018:1026, punto 66); 3) per determinare se sussisteva una discriminazione, occorreva verificare che situazioni analoghe non fossero trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non fossero trattate in maniera uguale, a meno che una differenziazione non fosse oggettivamente giustificata (sentenza del 6 giugno 2019, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE., C -264/18, EU:C:2019:472, punto 28).
13.3 La Corte di Giustizia, poi, con riferimento alla vicenda in esame, ha affermato che:
-) come risultava dagli atti di causa, l’imposta unica era relativa all’attività di raccolta di scommesse in Italia. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 66, lettere a) e b), RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2011, soggetti passivi di tale imposta erano tutti gli operatori che gestivano sistemi di scommesse, indipendentemente dal fatto che operassero per proprio conto o per conto di terzi, dalla circostanza che fossero o meno titolari di una concessione o dal luogo in cui si trovava la loro sede, anche all’estero ;
-) alla luce di tali elementi forniti dal giudice del rinvio, risultava che l’imposta unica si applica va a tutti gli operatori che gestivano scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l’applicazione di tale imposta alla RAGIONE_SOCIALE non p oteva essere considerata discriminatoria;
-) occorreva rilevare, infatti, che la normativa nazionale di cui si trattava nel procedimento principale non prevedeva un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi fosse effettuata in Italia o in altri Stati membri;
-) inoltre, per quanto riguardava l’argomento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE secondo cui, in base alla normativa italiana oggetto del procedimento principale, essa era soggetta a doppia imposizione, a RAGIONE_SOCIALE e in Italia, andava rilevato che, allo stato attuale RAGIONE_SOCIALEo sviluppo del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, gli Stati membri god evano, fatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia in materia e che, pertanto, essi non avevano l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risultava dal parallelo esercizio da parte di detti Stati membri RAGIONE_SOCIALEa loro competenza fiscale (v., per analogia,
sentenza del 1o dicembre 2011, Commissione/Ungheria, C -253/09, EU:C:2011:795, punto 83);
-) ne conseguiva che, rispetto a un operatore nazionale che svolgeva le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la RAGIONE_SOCIALE non subiva alcuna restrizione discriminatoria a causa RAGIONE_SOCIALE‘applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattavasi nel procedimento principale. Inoltre, detta normativa non appariva atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la RAGIONE_SOCIALE, nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato;
-) per quanto riguarda la RAGIONE_SOCIALE, essa esercitava, in qualità di intermediario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e in cambio di una remunerazione, un’attività di offerta e di raccolta di scommesse. Tale società esercitava in particolare, allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali, un’attività di gestione di scommesse, la quale costitui va una condizione necessaria ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assoggettamento all’imposta unica. Per tale ragione, in forza RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2011, la RAGIONE_SOCIALE era soggetta, in solido con la RAGIONE_SOCIALE, al pagamento di tale imposta;
-) i noltre, dall’articolo 16 del decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Economia e RAGIONE_SOCIALE Finanze del 10 marzo 2006, n. 111, emergeva che gli operatori titolari di una concessione per l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE scommesse in Italia assolveva no anch’essi l’ Imposta unica. Secondo il giudice del rinvio, i loro CTD tuttavia, al contrario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, non erano soggetti al pagamento in solido di tale imposta;
-) a tal proposito, occorreva nondimeno constatare che, a differenza dei CTD che trasmettevano i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali, la RAGIONE_SOCIALE raccoglieva scommesse per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che aveva sede in un altro RAGIONE_SOCIALE membro. Essa non si trovava, quindi, alla luce degli obiettivi RAGIONE_SOCIALEa legge di
stabilità 2011, in una situazione analoga a quella degli operatori nazionali;
-) di conseguenza, la normativa nazionale di cui si trattava nel procedimento principale non comportava alcuna restrizione discriminatoria nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e non pregiudicava, per quanto le riguardava, la libera prestazione dei servizi.
13.4 La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza del 26 febbraio 2020, ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana « non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la RAGIONE_SOCIALE, nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato »; ha affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative RAGIONE_SOCIALE‘ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi e che, di conseguenza, in assenza di un’armonizzazione unionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sui giochi d’azzardo, ogni RAGIONE_SOCIALE membro ha il potere di valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEa propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità; ha ritenuto che il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «… l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni RAGIONE_SOCIALEa
criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore », in quanto la prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di valori di ciascuno RAGIONE_SOCIALE membro comporta che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio RAGIONE_SOCIALEa rispettiva competenza fiscale; ha stabilito, in relazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro RAGIONE_SOCIALE membro e ha specificato, in concreto, che «…la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, ha concluso che «… rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la RAGIONE_SOCIALE non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa RAGIONE_SOCIALE‘applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale »; in ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha ribadito che il bookmaker estero esercita un’attività di gestione di scommesse « allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali » ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde RAGIONE_SOCIALE‘imposta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, ma ciò non toglie che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro RAGIONE_SOCIALE membro; la diversità RAGIONE_SOCIALEa situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero; nel settore dei giochi
d’azzardo, difatti, il ricorso al sistema RAGIONE_SOCIALE concessioni costituisce «… un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti » (cfr. anche Cass., 7 marzo 2023, n. 6761, in motivazione).
13.5 Per quanto sopra esposto e in ragione del quadro sopra delineato, ricostruito in relazione alle intervenute pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia e RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, che risulta definito nei suoi assetti di fondo, che risulta definito nei suoi assetti di fondo, così come chiarito dai precedenti di questa Corte, sopra richiamati, in relazione a controversie aventi medesimo contenuto, non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia o per un rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104, secondo comma, del Reg. Proc. RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, come invece sollecitato dalla società ricorrente nel ricorso per cassazione.
13.6 Peraltro, come già rilevato, sulle tematiche sottese alle prime tre questioni prospettate dalla società ricorrente si è già pronunciata la Corte di Giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana « non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società … nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato », mentre con riferimento alla questione posta con il quarto quesito rileva la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 27 del 2018, per quanto sopra ampiamente rilevato. Con riguardo, invece, all’ultimo quesito, non può non rilevarsi come lo stesso si fonda su una interpretazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza penale di questa Corte che va, come di qui a poco si dirà, in senso opposto a quello sostenuto dalla società
ricorrente, e su ll’asserita assimilazione RAGIONE_SOCIALE‘imposizione alle sanzioni, ipotizzandone una oggettiva finalità afflittiva, che, invece, è del tutto assente attesa la riferibilità RAGIONE_SOCIALEa pretesa ad ordinari, seppure specifici, meccanismi impositivi.
Il secondo e il terzo motivo, che vanno trattati unitariamente, perchè connessi, sono infondati.
14.1 Come già precisato da questa Corte, la giurisprudenza penale di questa Corte, con la sentenza 10 settembre 2020, n. 25439, ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui all’art. 4, comma 4 bis , legge n. 401/1989, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che il bookmaker estero era stato « illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi RAGIONE_SOCIALE concessioni …e la successiva trasmissione di dette scommesse all’allibratore non possono essere punite ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4 bis, l. n. 401/1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea » e che il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa natura non illecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dal bookmaker estero privo di concessione, tuttavia, non implicava la sottrazione RAGIONE_SOCIALEo stesso, e RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, dall’ambito RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica, anzi, postulava proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell’art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 che ha, come visto, disposto che: « Ferma restando l’obbligatorietà, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l’esercizio dei concorsi pronostici e RAGIONE_SOCIALE scommesse, e conseguentemente l’immediata chiusura RAGIONE_SOCIALE‘esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l’articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l’imposta unica sui concorsi pronostici lo ti e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del
gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE; b) l’articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni »; l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa previsione normativa in esame escludeva, altresì, che potesse porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, basata sulla considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura lecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta, ovvero ancora che potesse ritenersi che la Corte di Giustizia, con la pronuncia citata non avesse preso in considerazione la «specifica situazione» nella quale il bookmaker estero aveva dovuto operare; quel che rilevava era il fatto che la società ricorrente, per il fatto di avere realizzato in Italia l’attività di trasmissione dati per conto del bookmaker estero, aveva realizzato il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposta e, dunque, era da considerarsi soggetto passivo del tributo e, sotto tale profilo, andava fatto richiamo alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia che, sul punto, aveva escluso ogni violazione dei principi unionali citati (cfr. Cass., 7 marzo 2023, n. 6761, in motivazione).
15. Il quinto motivo, in disparte il profilo di non autosufficienza RAGIONE_SOCIALEa censura, laddove non riporta il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato (cfr. Cass., Sez. U., 18 marzo 2022, n. 8950), è infondato.
15.1 Questa Corte, in proposito ha stabilito che « Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità RAGIONE_SOCIALE‘atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o RAGIONE_SOCIALE censure del contribuente, che restano sempre deducibili » (Cass., 22 settembre 2017, n. 22015; Cass., 29 dicembre 2017, n. 31224; Cass., 31 maggio 2016, n. 11223) e che « In tema di contenzioso tributario, l’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 preclude in appello esclusivamente le nuove eccezioni “in senso tecnico” dalle quali, cioè, deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa pretesa ed il conseguente ampliamento del “thema decidendum ‘ ; conseguentemente, l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria può difendersi dall’impugnazione, da parte del contribuente, del silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso d’imposta eccependo, anche in appello, il mancato versamento degli importi richiesti o la loro utilizzazione in compensazione, poiché il rilievo integra una mera difesa o un’eccezione “in senso improprio”, ammissibile in quanto mera contestazione RAGIONE_SOCIALE censure avanzate col ricorso, non introduttiva di nuovi elementi d’indagine » (Cass., 28 aprile 2023, n., 11284).
15.2 Soccorre nello stesso senso anche il principio statuito da questa Corte secondo cui « Nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti nel ricorso introduttivo, i quali costituiscono la “causa petendi” entro i cui confini si chiede l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto e la cui formulazione soggiace alla
preclusione stabilita dall’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 » (Cass., 24 maggio 2021, n. 14165; Cass., 4 dicembre 2019, n. 31605; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616).
15.3 Ciò posto, nella specie, la Commissione tributaria regionale non ha affatto ecceduto i confini RAGIONE_SOCIALEa «causa petendi» delimitati dapprima nell’avviso di accertamento e poi dai motivi di impugnazione formulati dalla società contribuente nel ricorso introduttivo, né è stata alterata la sostanza RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, rimanendo gli stessi i fatti sui quali lo stesso è stato fondato, né sono state avanzate pretese diverse, sul piano del fondamento giustificativo, da quelle recepite nell’atto impositivo. La Commissione tributaria regionale non ha, infatti, mutato il destinatario principale RAGIONE_SOCIALEa pretesa fiscale, originariamente individuato nel CTD, e ciò in quanto il bookmaker estero era stato individuato già nell’avviso di accertamento quale coo bbligato in solido nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE; non vi è stata, dunque, alcuna «sostituzione» RAGIONE_SOCIALEa motivazione sostenuta nell’avviso di accertamento, né alcuna modifica dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche poste a base RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugn ato. 16. Il settimo motivo è fondato.
16.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte « l’incertezza normativa oggettiva tributaria è caratterizzata dall’impossibilità d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto (il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall’amministrazione), come emerge dal d.lgs. n. 472 del 1997, art. 6, che distingue le due figure, pur ricollegandovi i medesimi effetti. Peraltro, il fenomeno RAGIONE_SOCIALE‘incertezza normativa oggettiva può essere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di “fatti
indice”, quali ad esempio: 1) la difficoltà d’individuazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione RAGIONE_SOCIALEa formula dichiarativa RAGIONE_SOCIALEa norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato RAGIONE_SOCIALEa formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanza di una prassi amministrativa o l’adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente». (Cass. 17 maggio 2017, n. 12301; Cass. 13 giugno 2018, n. 15452, Cass. 9 dicembre 2019, n. 32082).
16.2 Proprio con riferimento al caso di specie, questa Corte, in applicazione dei principi suesposti, ha affermato che « In tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l’art. 3, d.lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALE stesse pur se privo di concessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione (cfr. Cass., 12 aprile 2021, n. 9531).
16.3 Più in particolare, questa Corte, con motivazione che si condivide, ha affermato che « La sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018, nel ricostruire l’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1988, come interpretato autenticamente dall’art. 1, comma
66, l. n. 220 del 2010, ha bensì affermato che, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa disciplina previgente, soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta è anche chi svolge l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse anche se privo di concessione, con conseguente responsabilità del bookmaker estero che, mediante un proprio intermediario, svolga l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse pur se privo di concessione. La stessa sentenza ha tuttavia anche evidenziato che ‘ il tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa disposizione consentiva anche una diversa interpretazione, nel senso che, attraverso il richiamo contenuto nell’art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998 al rispetto RAGIONE_SOCIALEa concessione e RAGIONE_SOCIALEa licenza di pubblica sicurezza, essa contemplasse i soli soggetti operanti nel sistema concessorio (ad esclusione perciò dei bookmaker con sede all’estero, sforniti di titolo concessorio in Italia, e RAGIONE_SOCIALEa rete RAGIONE_SOCIALE ricevitorie di cui essi si avvalgono nel territorio italiano) ‘ (punto 4.1.), dando poi atto del fatto che ‘ con la disposizione interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante di senso RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretata ‘ e che la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva espressamente riconosciuto che la normativa in esame si prestava alla considerazione di incertezza applicativa (punto 4.1.). In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell’art. 3, d.lgs. n. 504/1998, si prestava ad un duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa individuazione RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto RAGIONE_SOCIALEa incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva. La fattispecie, dunque, deve essere collocata nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, sussistendo, fino
al momento RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disciplina interpretativa del 2010, una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione. Infine, non si ravvisa la necessità alcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione RAGIONE_SOCIALEa precedente statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte, esaustiva e completa, risolvendosi le deduzioni in una mera critica RAGIONE_SOCIALEa sentenza resa nella causa C788/18, che si rivela sterile per le ragioni esplicate, e, per altro verso, sembra postulare che la Corte di giustizia abbia riconosciuto nella propria giurisprudenza precedente la legittimità RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALE attività connesse a giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati, mentre la stessa Corte, ‘ pur avendo constatato l’incompatibilità con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di alcune disposizioni RAGIONE_SOCIALE gare avviate per l’attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d’azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALE attività connesse a giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale ‘ (Corte giust., in causa C-375/17, cit., punto 67). Ed in questo senso deve poi ritenersi irrilevante la giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. 25439/2020) che si riferisce alla diversa questione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza penale RAGIONE_SOCIALE‘attività d’intermediazione e di raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, esclusa, in base alla giurisprudenza unionale, qualora l’attività di raccolta sia compiuta in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi RAGIONE_SOCIALE concessioni. Il fatto che quel bookmaker non risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o discommessa, previsto e punito dall’art. 4, commi 1 e 4-bis, RAGIONE_SOCIALEa l. 13 dicembre 1989, n. 401 nessuna influenza produce sulla soggettività passiva RAGIONE_SOCIALEa
imposta unica sulle scommesse, che l’art. 3 del d.lgs. n. 504/98 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse » (Cass., 21 settembre 2021, n. 25450, in motivazione).
16.4 La fattispecie in esame, venendo in rilevo l’anno di imposta 2008, è fondato, in quanto rientra nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui all’art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 472 del 1997, sussistendo, come già detto, una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione, fino al momento RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disciplina interpretativa del 2010.
17 . L’ottavo e il nono motivo, che devono essere trattati unitariamente perchè connessi, in disparte il difetto di autosufficienza RAGIONE_SOCIALE censure, nella parte in cui non è riportato il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato, sono pure inammissibili sia perché non si confrontano con il contenuto del provvedimento impugnato, laddove ha affermato che non era stato oggetto di specifica contestazione la circostanza rilevata dall’Ufficio nelle controdeduzioni che il PVC, oltre che richiamato era stato al legato all’avviso notificato alla società RAGIONE_SOCIALE, quale responsabile in solido, sia perché involgono una accertamento in fatto, non adeguatamente censurato in questa sede, dato che i giudici di secondo grado hanno espressamente affermato che l’avviso di accertamento spiegava compiutamente le ragioni RAGIONE_SOCIALEa pretesa che si fondava non su specifici elementi acquisiti in sede di PVC, ma sulla documentazione agli atti RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio (banca dati RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate e dati registrati nel totalizzatore nazi onale), in quanto il responsabile del CTD non aveva fornito alcuna documentazione all’Ufficio procedente e non aveva mai restituito il questionario compilato, né aveva fornito alcuna documentazione o
informazione relativa all’attività effettivamente esercitata (cfr. pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
17.1 Il nono motivo, poi, nella parte in cui deduce che nella parte formalmente motiva RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, l’Ufficio aveva affermato il verificarsi dei presupposti applicativi del tributo, senza fornire alcuna spiegazione sia RAGIONE_SOCIALE ragioni sottostanti, sia RAGIONE_SOCIALE modalità con cui era stata individuata la base imponibile e calcolata l’imposta, di talché, l’odierna ricorrente non era stata messa in condizione di comprendere la genesi, la natura e le ragioni RAGIONE_SOCIALEa pretesa, oltre che al criterio utilizz ato per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘Imposta , è inammissibile, nella parte in cui, nella sua tecnica di formulazione, rivolge la censura direttamente al provvedimento impositivo, che non è atto del processo, bensì atto, la cui impugnazione è oggetto del processo (Cass., 27 marzo 2013, n. 7717; Cass., 7 maggio 2007, n. 10295; Cass., 13 marzo 2009, n. 6134).
17.2 I motivi, tuttavia, sono anche infondati, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il diritto nazionale, allo stato RAGIONE_SOCIALEa legislazione non pone in capo all’RAGIONE_SOCIALE fiscale, che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità RAGIONE_SOCIALE‘atto. Ne consegue che, in tema di tributi non armonizzati, l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità RAGIONE_SOCIALE‘atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito. Al contrario, in tema di tributi armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità RAGIONE_SOCIALE‘atto, purché, in giudizio, il contribuente
assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e sempre che l’opposizione di dette ragioni, valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio, si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento RAGIONE_SOCIALEo strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela RAGIONE_SOCIALE‘interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto (Cass., 14 ottobre 2022, n. 30211).
17.3 Né sussiste, un obbligo generalizzato di attivare un contraddittorio endoprocedimentale, in quanto in tema di procedimento tributario, l’obbligatorietà del detto contraddittorio, codificato dall’art. 41 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALEa U.E., pur costituendo un diritto fondamentale del contribuente e principio fondamentale RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento europeo, in quanto espressione del diritto di difesa e finalizzato a consentire al contribuente di manifestare preventivamente il suo punto di vista in ordine agli elementi su cui l’RAGIONE_SOCIALE intende fondare la propria decisione, non è assunto dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa CGUE in termini assoluti e formali, ma può soggiacere a restrizioni che rispondano, con criterio di effettività e proporzionalità, a obiettivi di interesse generale, sicché, nell’ambito tributario, non investe l’attività di indagine e di acquisizione di elementi probatori, svolta dall’RAGIONE_SOCIALE fiscale (Cass., 9 luglio 2020, 14628).
17.4 Mette conto rilevare che, la Corte Costituzionale, di recente, con la sentenza 21 marzo 2023, n. 47, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, affermando che in materia di contraddittorio endoprocedimentale, di fronte alla molteplicità di strutture e di forme che il contraddittorio ha assunto e può assumere in ambito tributario,
spetta al legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali, il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti. va, pertanto, dichiarata inammissibile, in quanto il superamento dei dubbi di legittimità esige un intervento di sistema del legislatore, che garantisca l’estensione del contraddittorio .
17.5 Alla luce RAGIONE_SOCIALE sopra ricordate pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale e di questa Corte di legittimità, ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per accedere alla richiesta di rinvio pregiudiziale, non sussistendo il dubbio interpretativo sull’art. 4.3 del Trattato sull’Unione Europea (TUE), e sul principio di effettività del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione ed i diritti al contraddittorio endoprocedimentale e di difesa come espressi dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, causa C349/07, richiamata dalla società ricorrente (cfr. anche Cass., 16 giugno 2017, n. 15041; Cass., Sez. U., 10 settembre 2013, n. 20701).
18. Infine, con specifico riferimento alla richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale, formulata con il decimo motivo, va rilevato che la prospettazione RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente è assai carente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa rilevanza concreta ed attuale RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate (inteso il requisito RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione incidentale di legittimità sollevata, come affermato dall’art. 23, comma secondo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 87/1953, quale « legame di carattere obiettivo tra il giudizio di costituzionalità e il giudizio principale, commisurato all’interesse RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento di prevenire ogni possibilità che il giudizio applichi nel processo principale una norma anticostituzionale, ovvero nesso di pregiudizialità tra la questione di costituzionalità e la risoluzione del giudizio principale », cfr. Corte Costituzionale, 6 aprile 1995,n. 108; Corte costituzionale, sentenza 22 maggio 1991, n. 2013; Corte Costituzionale, 3 novembre 1988, n. 1012) , che sussiste quando le
norme sottoposte allo scrutinio di costituzionalità devono essere certamente e concretamente applicate dal Giudice rimettente e l’eventuale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa questione ha come conseguente corollario il cambiamento del quadro normativo di riferimento assunto dal giudice a quo.
18.1 Ed invero, le questioni prospettate dalla società ricorrente non involgono il «thema decidendum» RAGIONE_SOCIALEa presente causa, in quanto concernenti le tematiche RAGIONE_SOCIALEa traslazione economica RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALE‘Imposta Unica dal ricevitore (CTD) al bookmaker estero e la regolazione privatistica del riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere del tributo e RAGIONE_SOCIALEa rivalsa, non oggetto del presente giudizio, non senza sottacere che i giudici RAGIONE_SOCIALE leggi, per quanto diffusamente rilevato, hanno affermato, nella sentenza più volte citata n. 27 del 2018, che la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione non viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato; ciò perché attraverso la regolazione RAGIONE_SOCIALE commissioni il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera; la rivalsa svolge, quindi, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.
Per le ragioni di cui sopra, va accolto il settimo motivo e vanno rigettati i restanti motivi; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, decidendo nel merito, deve essere accolto il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa lite in relazione all’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
19.1 Le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, tenuto conto del percorso evolutivo giurisprudenziale nella materia trattata, sia in ambito nazionale, che in quello unionale, giustificano la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso e rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa lite limitatamente alle sanzioni.
Compensa fra le parti le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 1° marzo 2024.