Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15226 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
ATTO DI IRROGAZIONE SANZIONI – IRPEF 20052006-2007.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13541/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale autenticata in data 4 maggio 2016 dal AVV_NOTAIO, n. 253743 rep.,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna n. 2823/04/2015, depositata il 16 dicembre 2015;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
– Rilevato che:
1. L’RAGIONE_SOCIALE, in data 5 novembre 2011, notificava a COGNOME NOME NOME di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale veniva irrogata la sanzione di € 236.760,75 per violazione degli obblighi previsti dal d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 per le annualità 2005-20062007, non avendo la stessa dichiarato (tramite l’apposito modulo RW) né la detenzione di investimenti all’estero o di attività estere di natura finanz iaria d’importo superiore ad € 10.000,00, né i trasferimenti da e verso l’estero che avevano interessato investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria.
Tale NOME veniva emesso sulla base di tre separati avvisi di accertamento, con i quali venivano accertati, a carico di COGNOME NOME, maggiori redditi sulla base di attività finanziere detenute all’estero, a seguito di attività di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, che a sua volta traeva origine dalle informazioni riguardanti la contribuente acquisite presso l’amministrazione fiscale francese m ediante i canali di collaborazione informativa internazionale previsti dalla Direttive 77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977 e dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e
Francia, stipulata il 5 ottobre 1989 e ratificata in Italia con la legge 7 gennaio 1992, n. 20, sulla base di una lista di persone fisiche (c.d. lista COGNOME, giunta in possesso RAGIONE_SOCIALE autorità italiane) detentrici di disponibilità finanziarie presso la Banca HSBC Private Bank di Ginevra per gli anni 2005-2006-2007.
Nell’ambito di tali indagini, veniva accertata la disponibilità, da parte della COGNOME, di somme di denaro presso la banca HSBC Private Bank di Ginevra; tali somme, detenute in Svizzera, erano soggette alle norme sul monitoraggio fiscale, ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 167/1990, conv. dalla legge n. 227/1990.
La contribuente impugnava l’a tto di irrogazione sanzioni in questione dinanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE Forlì la quale, con sentenza n. 222/01/2011, pronunciata il 24 ottobre 2011, lo accoglieva, annullando l’NOME impositivo.
Interposto gravame dall’Ufficio , la Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna, con sentenza n. 2823/04/2015, pronunciata il 24 novembre 2015, e depositata in segreteria il 16 dicembre 2015, accoglieva parzialmente l’appello, dichiarando la legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni applicate, ma nella misura ordinaria, e non nella misura raddoppiata, come invece disposto nell’NOME di contestazione, con compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla base di cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 25 gennaio
2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. AVV_NOTAIO civ.
E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’RAGIONE_SOCIALE comunicato che, nelle more del giudizio, la RAGIONE_SOCIALE ha disposto lo sgravio totale RAGIONE_SOCIALE sanzioni applicate (provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO), ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, essendo la ricorrente deceduta e non trasmettendosi le sanzioni agli eredi.
Spese integralmente compensate.
Non ricorrono i presupposti processuali per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.