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Sanzioni e operazioni inesistenti: no cumulo giuridico

Una società contesta sanzioni per operazioni inesistenti. La Cassazione conferma che la sanzione specifica dell’art. 8 D.L. 16/2012 esclude l’applicazione del più favorevole cumulo giuridico per le altre sanzioni (IVA), rigettando il ricorso del contribuente.

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Pubblicato il 10 ottobre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Sanzioni per operazioni inesistenti: la Cassazione nega il cumulo giuridico

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale in materia di sanzioni tributarie: l’applicabilità del cumulo giuridico in contesti di frodi fiscali basate su operazioni inesistenti. La decisione chiarisce che la normativa speciale introdotta per contrastare tali fenomeni prevale sulle regole generali, escludendo l’applicazione di istituti più favorevoli per il contribuente.

La vicenda processuale: una complessa frode carosello

Il caso trae origine da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società, dalla quale era emersa la sua partecipazione a una complessa frode fiscale, nota come “carosello”. La società avrebbe utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative alla compravendita di licenze software, al fine di dedurre indebitamente costi e detrarre l’IVA.

L’Amministrazione Finanziaria aveva emesso diversi avvisi di accertamento, contestando l’indebita deduzione di costi ai fini IRES e IRAP e l’indebita detrazione dell’IVA, irrogando pesanti sanzioni. Dopo un lungo iter giudiziario, la questione era già giunta una prima volta in Cassazione. In quella sede, i giudici avevano stabilito l’applicabilità retroattiva di una norma più favorevole (l’art. 8, comma 2, del D.L. 16/2012), che consente di sterilizzare gli effetti dei ricavi fittizi a fronte dei costi fittizi, prevedendo però una sanzione amministrativa specifica dal 25% al 50% dei costi indebitamente dedotti.

La causa era stata quindi rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per una nuova valutazione. Quest’ultima, applicando i principi della Cassazione, aveva rideterminato l’imponibile e applicato la sanzione speciale nella misura minima del 25%. Tuttavia, la società contribuente ha proposto un nuovo ricorso in Cassazione, lamentando che i giudici del rinvio non si fossero pronunciati sulla sua richiesta di ricalcolare le restanti sanzioni (in particolare quelle relative all’IVA) applicando il cumulo giuridico.

La questione del cumulo giuridico e la decisione della Corte

Il punto centrale del secondo ricorso per cassazione era se la sanzione residua, quella per l’indebita detrazione IVA, potesse beneficiare dell’istituto del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 472/1997. Tale istituto permette di applicare un’unica sanzione (quella per la violazione più grave, aumentata) invece di sommare aritmeticamente le sanzioni per ogni singola violazione.

La società sosteneva che il giudice del rinvio avesse omesso di pronunciarsi su questa specifica richiesta, commettendo un errore procedurale.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Secondo i giudici, non vi è stata alcuna omissione di pronuncia. Al contrario, la Corte di Giustizia Tributaria aveva, seppur implicitamente, deciso sulla questione in senso sfavorevole al contribuente, applicando correttamente la legge.

La motivazione si basa su un’interpretazione letterale e sistematica della norma speciale applicabile al caso, ovvero l’art. 8 del D.L. 16/2012. Il terzo comma di tale articolo stabilisce espressamente che “in nessun caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

Questa previsione normativa crea un micro-sistema sanzionatorio autonomo e derogatorio rispetto alle regole generali. La volontà del legislatore è stata quella di introdurre un trattamento sanzionatorio specifico e particolarmente severo per le violazioni legate all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, escludendo esplicitamente l’applicazione degli istituti generali più favorevoli come, appunto, il concorso, la continuazione e il cumulo giuridico.

La Cassazione ha inoltre richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 16456 del 2014), che aveva già chiarito come questo trattamento sanzionatorio innovativo escluda l’applicabilità di tali istituti.

Conclusioni

La decisione riafferma un principio di rigore nel contrasto alle frodi fiscali più gravi. L’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti è considerato dal legislatore una condotta talmente dannosa per l’erario da giustificare un regime sanzionatorio speciale che non ammette deroghe o mitigazioni derivanti da principi generali. Per i contribuenti coinvolti in tali contestazioni, ciò significa che non è possibile invocare l’istituto del cumulo giuridico per attenuare il carico sanzionatorio complessivo. La sanzione speciale prevista dall’art. 8 del D.L. 16/2012 si applica in modo autonomo e non è cumulabile né sostituibile con altri meccanismi sanzionatori più favorevoli.

Perché la società ha presentato un nuovo ricorso in Cassazione?
La società ha presentato ricorso sostenendo che i giudici del secondo grado, nel ricalcolare le imposte e le sanzioni, avessero omesso di pronunciarsi sulla sua richiesta di applicare il “cumulo giuridico” alle sanzioni residue relative all’IVA.

È possibile applicare il cumulo giuridico quando viene contestato l’uso di fatture per operazioni inesistenti?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la norma specifica che disciplina le sanzioni per operazioni inesistenti (art. 8, D.L. 16/2012) esclude espressamente l’applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. 472/1997, che è la norma che regola il cumulo giuridico. Si applica quindi un regime sanzionatorio speciale e non le regole generali.

La Corte di Giustizia Tributaria aveva commesso un’omissione di pronuncia?
No. La Cassazione ha stabilito che non c’è stata omissione di pronuncia. I giudici del merito hanno affrontato la questione e l’hanno risolta in senso sfavorevole al contribuente, applicando correttamente la normativa speciale che esclude il cumulo giuridico, anche se non lo hanno esplicitato in modo esteso nella motivazione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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