Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26107 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26107 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15578/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 1352/2019, depositata il 18/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’1 1/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2011 per l’IRES e altro, e l ‘ adita Commissione tributaria provinciale di Genova ne respingeva il ricorso ritenendo legittimo il comportamento dell’Ufficio, che aveva provveduto alla ripresa fiscale di un debito iscritto a bilancio per un milione di euro ritenendolo inesistente e, quindi, considerandolo quale sopravvenienza attiva.
La Commissione Tributaria Regionale della Liguria accoglieva -con la sentenza richiamata in epigrafe – parzialmente l’appello della parte contribuente, rilevando che l’erronea rappresentazione in bilancio dell’importo di un milione di euro non aveva dato luogo ad alcun risparmio o evasione d’imposta e non poteva, pertanto, sottoporsi a tassazione tale somma.
2.1. Tuttavia, confermava le sanzioni irrogate in quanto ravvisava comunque un comportamento irregolare e consapevole cui non era stato posto rimedio con le opportune e successive variazioni contabili.
La società contribuente ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, depositando anche memoria illustrativa.
L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che non osta alla trattazione del ricorso con il rito camerale il fatto che la suddetta ordinanza della (ora soppressa) Sesta Sezione Civile abbia rinviato la causa per la trattazione in pubblica udienza.
Come già questa Corte ha avuto occasione di chiarire, non vi è un dato positivo cogente che assegni alla prima valutazione del Collegio della ex Sesta Sezione ─ circa la non ricorrenza delle condizioni di legge per la decisione del ricorso nelle forme di cui all’art. 380bis c.p.c. e l’opportunità della sua trattazione in pubblica udienza ─ forza vincolante e, dunque, l’effetto di impedire, alla luce di una diversa successiva valutazione, la decisione del ricorso da parte della sezione semplice in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. (v. Cass. 31/10/2017, n. 25837, non massimata sul punto, richiamata, più di recente, da Cass. 05/12/2023, n. 34033, e da Cass. 11/11/2024, n. 29071, in motivazione).
Con l’unico motivo d’impugnazione la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la
violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.lgs. n.471 del 1997, 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., in quanto la Commissione Tributaria Regionale, dopo aver escluso che nei fatti rappresentati dall’Agenzia fosse configurabile una fattispecie imponibile, avrebbe dovuto far discendere anche la declaratoria di illegittimità del provvedimento sanzionatorio perché nessuna infedeltà dichiarativa era stata perpetrata e perché, sanzionandosi un comportamento irregolare e consapevole che come tale non trova consacrazione in nessuna norma repressiva, si è violato il principio di legalità.
Il motivo è fondato.
3.1. La sanzione in oggetto è stata irrogata per infedele dichiarazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.gs. n. 471/1997 che, nella lettura ratione temporis vigente, disponeva che « Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte ».
3.2. Nel caso di specie, come accertato dalla CTR con statuizione qui non più contestabile, l’avviso di accertamento impugnato si fonda sulla assodata inesistenza dell’importo di euro 1.000.000, 00 iscritto a bilancio nella voce al passivo al conto ‘Debiti diversi oltre esercizi successivi ‘, posta che avrebbe dovuto essere eliminata operando rettifiche contabili che non sono state eseguite.
3.3. Tuttavia, è stato parimenti accertato che tale voce era stata, seppure impropriamente, iscritta a bilancio quale contropartita
della errata contabilizzazione, nelle rimanenze, della voce ‘simulazione incremento di valore: € 1.000.000’ .
Tale, pur incongrua, duplice contabilizzazione, non ha, come anche rilevato dai giudici di appello, dato luogo ad alcun risparmio o evasione di imposta e non aveva avuto impatto alcuno né a livello di conto economico né a livello di Modello Unico, così, sempre seguendo le argomentazioni dei giudici regionali, dovendosi ritenere non legittimo il recupero dell’Ires ai sensi dell’art. 88 del Tuir.
Da tali premesse discende, quindi, come non sia applicabile la sanzione per dichiarazione infedele, rilevandosi che l’errore contenuto nello stato patrimoniale, e comunque -seppure incongruamente -equilibrato con la impropria posta compensativa, non ha avuto incidenza alcuna sul conto economico né, tanto meno, sulla dichiarazione dei redditi, che non può pertanto ritenersi affetta da infedeltà obiettiva, neppure intesa come incompletezza, secondo il metro valutativo costantemente predicato da questa Corte.
4.1. Non hanno alcuna rilevanza i precedenti evocati dalla Difesa erariale (per tutti v. Cass. n. 12460/2014), che attengono tutti alla differente fattispecie della esposizione, nel conto economico e da qui nella dichiarazione, di un reddito inferiore rispetto a quello accertato -circostanza che nel caso di specie è esclusa dalla CTR, con statuizione non contestata dall’Ufficio poi abbattuto mediante utilizzo di perdite pregresse, con il risultato matematico di azzeramento dell’imposta.
4.2. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, in data 11/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME