Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13442 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13442 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 11/02/2025
CONTRIBUTO UNIFICATO SANZIONI EX ART. 16 T.U.S.G.
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11355/2023 del ruolo generale, proposto
DA
il MINISTERO DELL ‘E CONOMIA E DELLE FINANZE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore .
– INTIMATA –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1305/04/2022, depositata il 10 novembre 2022 e non notificata. Numero sezionale 983/2025 Numero di raccolta generale 13442/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale dell’11 febbraio 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è il provvedimento di irrogazione delle sanzioni indicato in atti per la somma di 4.140,00 €, emesso dalla Segretaria della Commissione tributaria provinciale di Pisa in relazione all’insufficiente pagamento del contributo unificato dovuto in relazione alla proposizione del ricorso iscritto al n. 576/2018 di ruolo registro presso la predetta Commissione.
La Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello avanzato dall’Ufficio contro la sentenza n. 114/3/2020 della Commissione provinciale di Pisa, considerando -in per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione – che «Per quanto riguarda la sanzione irrogata, che costituisce lo specifico oggetto della presente causa, si ritiene che il rinvio operato da parte dell’art.16, comma 1-bis, del DPR 115/2002, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, alla sanzione prevista dall’art.71 del DPR 131/1986 dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta, richieda una valutazione sulla base dei princìpi generali relativi alle sanzioni tributarie, per cui l’incidenza dei giorni di ritardo, individuata dal documento di prassi richiamato dall’Ufficio ma non vincolante per l’organo giudicante, può costituire solo uno dei criteri di riferimento ma non quello esclusivo. Poiché l’art.7, comma 1, del D.Lgs.472/97 fa riferimento alla gravità della
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violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, si ritiene che il versamento comunque inizialmente effettuato dalla società, nella convinzione che costituisse l’importo dovuto, sulla base del valore della comunicazione di iscrizione ipotecaria, ancorché poi risultato insufficiente, costituisse comunque una condotta meritevole dell’irrogazione della sanzione nella misura minima del 100%, così come determinato dai primi giudici» (così nella sentenza impugnata) . Data pubblicazione 20/05/2025
Avverso detta pronuncia il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva ricorso notificato il 10 maggio 2023, formulando un unico motivo di impugnazione.
La Società RAGIONE_SOCIALE è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il Ministero ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 248 d.P.R. n. 115/2002 (da ora anche T. U. spese giust. o T.U.S.G.), nonché dell’art. 71 d.P.R. n. 131/1986, lamentando che il Giudice regionale avesse disapplicato tout court la normativa speciale prevista dalle suddette disposizioni in materia di irrogazione delle sanzioni in caso di omesso e/o insufficiente versamento del contributo unico tributario (da ora anche c.u.t.).
1.1. Con ampia dissertazione l’Ufficio ha sostenuto che:
-l’art. 16 del T.U.S.G. costituisce una norma speciale, creata appositamente dal legislatore per disciplinare il procedimento sanzionatorio da applicare per recuperare le spese di giustizia, dotata di un iter precipuo, basato sulla notifica di due atti connessi (l’invito al pagamento e
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l’irrogazione sanzione) ed il rinvio espresso operato all’art. 71 è funzionale alla fissazione della forbice (100% – 200%) entro cui determinare il quantum da comminare per l’omesso/insufficiente pagamento; Data pubblicazione 20/05/2025
-l’art. 16, comma 1 -bis , del T.U.S.G., pur prevedendo la comminazione di una sanzione all’interno di una forbice tra il 100% e il 200%, lascia alle Amministrazioni il compito di fissare il quantum della sanzione in caso di mancato/insufficiente pagamento del c.u.t. e questa discrezionalità è stata riempita dalle disposizioni operative adottate dall’amministrazione, con la circolare n.1/DF del 21 settembre 2011 che ha introdotto una graduazione delle sanzioni in relazione ai giorni di ritardo e saldando la massima percentuale della sanzione (200%), prevista dall’art. 71 del D.P.R. 131/1986 allorchè il contribuente non regolarizzasse la sua posizione nel termine di 90 giorni, nel segno di un modello unitario idoneo ad evitare a monte diseguaglianze fra gli utenti coinvolti;
la previsione della sanzione, irrogata nel caso di mancato adempimento nei termini (e la sua entità) risulta essere stata individuata specificatamente caso per caso, secondo percentuali predefinite mediante una norma primaria e comunicate nell’invito al pagamento notificato antecedentemente alla notifica della sanzione;
il modello descritto poggia su di una disciplina ad hoc per il recupero del contributo unificato tributario (da ora anche c.u.t.), avente carattere speciale rispetto a quella contenuta nel D.Lgs. n. 472/1992 ex artt. 7 -16, in cui la sanzione è connessa al dato temporale e non all’individuazione di ulteriori presupposti oggettivi, con la conseguenza che non è necessario effettuare valutazioni in ordine alla presenza o
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meno di elementi soggettivi nel comportamento del contribuente; Data pubblicazione 20/05/2025
la specialità della norma rispetto al genus contenuta nel decreto da ultimo citato si desume anche dal rinvio espresso all’art. 71 d.P.R. n. 131/1986, poiché questa norma è evocata per introdurre nel procedimento di riscossione la misura della sanzione da ricomprendere entro una forbice che va dal 100% al 200% del tributo omesso, il che dimostra che il legislatore ha preferito utilizzare un sistema totalmente estraneo al modello contenuto nel corpus normativo generale del d.lgs. n. 472/1997;
anche la natura del c.u.t., strumentale a cofinanziare i servizi pubblici, depone per la sua specificità ed il quadro sanzionatorio previsto per il tardivo/insufficiente/omesso versamento del contributo unificato dovuto e non versato è ancorato ad un mero parametro oggettivo (tardività o omissione del versamento), in termini diversi rispetto a quello relativo agli atti di accertamento e prescindendo da valutazioni soggettive relative alla personalità e ai precedenti fiscali del trasgressore;
la procedura di irrogazione della sanzione rispetta il principio di proporzionalità, costituendo il parametro del decorso del tempo l’indice della ‘gravità della violazione’ per cui maggiore è la ‘tardività’ dell’adempimento maggiore sarà la percentuale applicata per la determinazione della sanzione;
la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. nn. 16283/2021 e 15888/2022) ha ritenuto legittima tale modalità di irrogazione della sanzione.
Il ricorso va accolto.
2.1. Questa Corte ha affrontato il tema sottoposto all’esame che occupa con la prima pronuncia citata dall’istante, affermando quanto segue. Numero sezionale 983/2025 Numero di raccolta generale 13442/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
Il procedimento di irrogazione di sanzioni relative al contributo unificato è collegato al precedente invito al pagamento del CUT di cui all’art. 248 del T.U.S.G., notificato alle parti e recante la comunicazione che l’importo indicato deve essere assolto entro 30 giorni dalla data di notifica. Nella fattispecie, trova, pertanto, applicazione la peculiare disciplina del trattamento sanzionatorio per omesso e insufficiente pagamento del contributo unificato, che è norma speciale rispetto alla disciplina generale regolamentata dall’art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997. L’art. 16, comma 1bis del TUSG prevede, infatti, una disciplina specifica, stabilendo che: “In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all’articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista”. In ragione del richiamo all’art. 71 del testo unico sull’imposta di registro, la sanzione viene modulata tra il 100% al 200%, quest’ultima applicabile, in base alla circolare n. 1/DF del 2011 dell’Agenzia delle Entrate, qualora il contribuente non regolarizzi affatto la sua posizione, ovvero provveda al pagamento oltre al novantesimo giorno.
Da siffatti rilievi consegue che, nel caso di insufficiente o mancato pagamento a seguito dell’invito, l’Ufficio competente al recupero procede, con separato atto emesso ai sensi dell’art. 16, comma 1bis , del TUSG, all’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 71 del d.P.R. n. 131 del 1986, nella misura dal cento al duecento per cento del tributo dovuto in
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relazione ai giorni di ritardo nel pagamento del contributo unificato. Numero sezionale 983/2025 Numero di raccolta generale 13442/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
Ne consegue che le sanzioni amministrative, in tema di omesso pagamento del contributo unificato, vanno applicate con riferimento agli artt. 16, comma 1bis , del TUSG e 71 del d.P.R. n. 131 del 1986, ciò in ragione della riconosciuta “natura di entrata tributaria erariale del contributo unificato”, ed il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario (Corte Costituzionale n. 73 del 2005) (così Cass. n. 16283/2021 e, nello stesso senso, Cass. n. 15888/2022 cit.).
Non vi sono ragioni per non ribadire tale orientamento, il che comporta la cassazione della sentenza impugnata e, non occorrendo accertamenti in fatto, anche la decisione della causa nel merito e con esso il rigetto dell’impugnazione proposta dalla contribuente relativamente alle sanzioni applicate.
Le spese del giudizio di merito vanno compensate in ragione dell’affermazione del suindicato indirizzo interpretativo dopo la proposizione dell’originario ricorso (anno 2019), mentre quelle di legittimità si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta dell’impugnazione proposta dalla contribuente relativamente alle sanzioni applicate.
Compensa le spese del giudizio di merito e condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in favore del Ministero
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dell’Economia e delle Finanze nella misura di 1.300,00 €, per competenze oltre al versamento delle spese prenotate a debito. Numero di raccolta generale 13442/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME