Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16643 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24288/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -ricorrente-
Contro
COGNOME NOME COGNOME NOME
-intimata-
NONCHE’ CONTRO
NOME, in proprio e quale socia, nonché l.r della società RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 512/2016 depositata il 15/03/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
l’RAGIONE_SOCIALE recuperava , nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché della RAGIONE_SOCIALE gli avvisi di accertamento con cui recuperava a tassazione del reddito di impresa l’importo di euro 172.025,44 per l’annualità 2008 e conseguentemente, a carico dei soci, ex art. 5 TUIR, il maggior reddito di partecipazione pro quota, contestando altresì l’infedele presentazione della dichiarazione a causa del mancato superamento del test d’operatività previsto dall’art. 30 legge 23 dicembre 199, n. 724; con detti atti impositivi veniva irrogata la sanzione per indebito utilizzo in compensazione del credito iva per l’anno 2007 nell’anno 2008 e del credito Iva per l’anno 2008 nell’annualità 2009.
NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché la RAGIONE_SOCIALE impugnavano gli avvisi di accertamento indicati con ricorso che veniva accolto dai giudici di prossimità.
Proposto appello dall’amministrazione finanziaria, la RAGIONE_SOCIALE della Toscana, nel confermare la decisione di prime cure, respingeva il gravame proposto dall’ente finanziario.
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione affidato a due motivi
I contribuenti resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale.
3.L’RAGIONE_SOCIALE ha richiesto con una prima memoria -la declaratoria di estinzione parziale del giudizio per cessazione parziale della materia del contendere, comunicando la regolarità della definizione della lite ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 con esclusione degli atti di contestazione CO0400432-2013 E T8R00400423-2013 che non risultano oggetto di definizione.
In data 21 marzo 2024 ha invece chiesto la cessazione -in toto della materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
CONSIDERATO CHE
1.La società ed i soci hanno chiarito che le sanzioni concernevano gli avvisi relativi al tributo IVA 2009 e 2008 definito, con la conseguente applicabilità del comma 3 dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 cit., secondo il quale in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
5,È necessario precisare il concetto di “sanzioni collegate al tributo”. Tale nozione trova un diretto riferimento normativo nell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 472, secondo il quale «le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione … con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica». Pur in assenza di un’esplicita definizione, dalla norma si ricavano alcune utili indicazioni atteso che le violazioni sono direttamente riferibili a un tributo quando, per il recupero di quest’ultimo, viene emesso, in contestualità, un avviso di accertamento o di rettifica. La violazione, quindi, presuppone che la condotta abbia dato luogo, in concreto, ad una evasione d’imposta o, comunque, abbia arrecato un pregiudizio per l’imposizione. Se la condotta, invece, si sia limitata a cagionare un pregiudizio per le azioni di controllo da parte dell’Ufficio, l’illecito non si associa ad una ripresa
dell’imponibile, né, in ogni caso, produce un danno per l’erario (ulteriore rispetto all’inosservanza dell’adempimento) e ciò anche se la violazione sia idonea, in potenza, ad arrecare un simile sostanziale pregiudizio. In altri termini, assumono rilievo, ai fini della nozione in esame, le violazioni che incidono sulla determinazione ovvero sul pagamento del tributo, ossia le violazioni sostanziali e non quelle di natura formale( Cass. del 26/11/2021, n. 35886).
Ciò vale, a maggior ragione, in caso di sanzione irrogata per l’omesso versamento del tributo (ex art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) che, strutturalmente, costituisce una violazione collegata all’imposta (non versata), e, inoltre, trova un riferimento nello stesso art. 17, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, secondo il quale possono anche essere «irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza una precedente contestazione».
Occorre sottolineare, sul punto, che tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 17 cit. sussiste, per questo aspetto, un evidente rapporto di continenza attesa la previsione, per le ipotesi contemplate dalla seconda norma, di un regime di irrogazione ancora più semplificato rispetto alla prima.
Ed ancora, il valore della controversia è stabilito a norma dell’art. 12, co. 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 secondo il quale «per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e RAGIONE_SOCIALE eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste».
Non vi è alcun dubbio in ordine all’esistenza di un nesso stretto e diretto tra la contestata violazione e il tributo, sì da far ritenere giustificata la modalità di definizione agevolata adottata dai contribuenti.
Del resto, il comma 3 dell’art. 6 cit . recita .
Con riguardo alla distinzione tra sanzioni non collegate e collegate al tributo, la circolare n. 6/E/2019 ha chiarito che le prime corrispondono a quelle stabilite per le violazioni che non incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo, mentre le seconde sono quelle stabilite per le violazioni che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo; con riferimento alle sanzioni derivanti dall’omesso/carente versamento di imposte collegate al tributo, l’RAGIONE_SOCIALE osserva che le liti aventi ad oggetto le sanzioni ‘collegate ai tributi’ (come quella in oggetto) sono definibili solo in caso di definizione dell’importo concernente i tributi. Come chiarito dalla circolare n. 6 del 2019 la lite può essere definita senza versare alcunché, con la sola presentazione della domanda solo se l’importo concernente i tributi sia stato definito.
Deve pertanto ritenersi perfezionata la definizione agevolata ex art.
6 d.l. n. 119 del 2018, sicché il processo va dichiarato estinto.
Le spese di lite vanno compensate, come richiesto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude l’applicabilità dell’art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 Dicembre 2012, n. 228 circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; spese compensate.
Così deciso nell’adunanza camerale della sezione tributaria della