Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23496 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23496 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31347/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME
(CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE n. 153/2018 depositata il 22/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale del Molise ( hinc: CTR), con sentenza n. 153/18 depositata in data 22/03/2018, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE , in amministrazione straordinaria, contro la sentenza n. 249/01/13, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Isernia aveva respinto il ricorso proposto contro la cartella di pagamento n. 2012 00013628 03 000, emessa e notificata dall’agente della riscossione in relazione al ruolo straordinario n. 2012/000158, approvato e reso esecutivo dall’RAGIONE_SOCIALE.
L’iscrizione a ruolo si riferiva, in particolare, alla presentazione del modello IVA ex art. 74bis d.P.R. n. 633 del 1972 per un debito di Euro 133.213,00, relativamente al periodo 01/01/2009-26/02/2009 (cioè nella frazione di anno anteriore alla data di ammissione alla
procedura di amministrazione straordinaria), cui venivano aggiunti Euro 66.920,10 di sanzioni.
La CTR ha ritenuto , in primo luogo, che l’avviso bonario dovesse essere notificato al contribuente prima dell’iscrizione al ruolo dell’imposta nel caso in cui la dichiarazione contenesse RAGIONE_SOCIALE irregolarità. Tuttavia, tale ipotesi non era quella che si era verificata nel caso di specie. Inoltre, era valida l’iscrizione a ruolo straordinario in ambito concorsuale, considerato che il periculum doveva essere individuato « non, come d’ordinario, nella concreta possibilità che il debitore disperda la garanzia patrimoniale, ma nel rischio che correrebbe l’Amministrazione di non riuscire a far valere il proprio credito, per il suo completo importo, nei termini imposti dalla procedura concorsuale, e con i privilegi che le spettano per legge. » Il periculum è stato, quindi, individuato nel « non poter insinuare tempestivamente e per l’intero il proprio credito, perdendo così la chance di un soddisfacimento, anche parziale.»
La CTR ha ritenuto, altresì, dovute le sanzioni e gli interessi e l’importo dovuto a titolo di compensi per la riscossione, per la sola iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE somme, così come previsto da apposite disposizioni.
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha contestato la nullità della sentenza impugnata, in quanto viziata per carenza di motivazione, ai sensi degli artt. 1, secondo comma, 36, secondo comma, n. 4, e 61 d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 132, secondo
comma, n. 4, cod. proc. civ. e art. 118 d. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
1.1. La parte ricorrente evidenza che la sentenza, nella parte in cui rigetta i motivi d’impugnazione relativi all’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni e dei compensi di riscossione, è viziata per violazione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di motivazione, essendo meramente apparente e inidonea a palesare l’iter logico -giuridico sotteso alla decisione.
1.2. Rileva di aver lamentato che gli importi richiesti a titolo di IVA riguardassero un periodo anteriore all’inizio della procedura concorsuale e che solo dopo l’apertura di quest’ultima è stata notificata la cartella, con la conseguenza che « si trattava di debiti oggetto della procedura, stessa, per la quale l’Amministrazione Finanziaria può far valere le proprie ragioni di creditore unicamente mediante l’insinuazione al passivo (e ciò è confermato dalle difese stesse dell’RAGIONE_SOCIALE nel giudi zio di merito, laddove afferma che l’iscrizione a ruolo a titolo straordinario è proprio a tal fine orientata).»
Di conseguenza, dal momento che il tributo non poteva essere pagato spontaneamente dalla procedura concorsuale, non dovevano essere applicati neppure i compensi di riscossione e le sanzioni. Rileva, poi, come in merito alle sanzioni fosse stato evidenziato dalla ricorrente quanto di seguito riportato : a) l’impossibilità giuridica di procedere al loro pagamento in pendenza di procedura; b) il mancato rispetto del procedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni ex art. 16 d.lgs. 18/12/1997, n. 472 (non in mancanza della notifica dell’atto motivato previsto dalla norma appena richiamata); c) la presenza di condizioni obiettive di incertezza, ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 e 10 legge 27/07/2000, n. 212.
1.3. Rileva che la sentenza impugnata è viziata per la violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni relative agli obblighi di motivazione, ritenuta dalla
ricorrente apodittica e apparente. La CTR, nell’iniziare il proprio ragionamento e richiamare « quanto sopra esposto », risulta essersi riferita alle motivazioni fornite in relazione al rigetto dei motivi inerenti alla mancanza di motivazione della cartella e alla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione a ruolo a titolo straordinario. Si tratta, tuttavia, di profili del tutto eterogenei rispetto alla questione in punto di sanzioni e oneri di relativi alla riscossione.
1.4. In merito agli aspetti appena richiamati la CTR non fa alcun riferimento neppure alle norme di legge applicate, né alle ragioni per le quali non avrebbe condiviso le argomentazioni della società contribuente.
Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata l’illegittimità della sentenza impugnata della CTR, nella parte in cui è stato respinto il motivo di doglianza relativo all’inapplicabilità dei compensi di riscossione, in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 13/04/1999, n. 112, in combinato disposto con l’art. 48 d.lgs. n. 270 del 1999 e con l’art. 2741 cod. civ., in relazione con l’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
2.1. Il motivo riguarda la questione relativa alla legittimità della sentenza che affermi come dovuti i compensi di riscossione relativi a deb iti sorti prima dell’inizio della procedura concorsuale, pretesi successivamente a mezzo di cartella di pagamento notificata alla società in amministrazione straordinaria.
2.2. La ricorrente evidenzia di aver contestato la debenza di tali importi, che trovano giustificazione nell’inadempimento del contribuente, con la conseguenza che, in ragione del divieto degli organi della procedura di disporre pagamenti di debiti afferenti alla procedura senza concorso, gli aggi non potevano essere soddisfatti e dovevano rimanere a carico dell’amministrazione finanziaria.
2.3. Rileva, poi, che oltre al grave vizio motivazionale, i compensi di riscossione sono dovuti, ratione temporis , ex art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999 in ragione dell’attività svolta dall’agente della riscossione e sono giustificati dal mancato pagamento spontaneo del debitore, mentre nel caso in esame la cartella è stata formata successivamente all’apertura della proc edura quando, in primo luogo, non ne era necessaria la notifica ai fini dell’insinuazione allo stato passivo e, in secondo luogo, non è stata fatta e non poteva essere fatta alcuna attività di riscossione.
Con il terzo motivo di ricorso è stata contestata l’illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui è stato respinto il motivo di doglianza relativo all’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni, in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. 18/12/1997, n. 471, in combinato disposto con l’art. 48 d.lgs. 08/07/1999, n. 270 e con l’art. 2741 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
3.1. La questione posta con tale motivo riguarda la parte della sentenza impugnata, in cui sono state ritenute dovute le sanzioni per l’omesso versamento, da parte di una società in a mministrazione straordinaria , dell’IVA relativa al periodo precedente l’inizio della procedura concorsuale, per la violazione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di sanzioni tributarie per omesso o ritardato pagamento (art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997) in combinato disposto con le disposizioni in materia di a.s. (art. 48 d.lgs. n. 270 del 1999) e l’art. 2741 cod. civ.
3.2. La ricorrente evidenzia che ai commissari straordinari era precluso il pagamento spontaneo dell’IVA oggetto della cartella di pagamento, trattandosi di un debito relativo alla procedura da pagare, quindi, in sede concorsuale, nel rispetto della cd. par condicio creditorum . Tale principio discende dal divieto di effettuare azioni esecutive da parte dei creditori nei confronti dei beni che
rientrano nella procedura, dal momento che, secondo quanto rilevato anche da questa Corte, « sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento» (Cass., n. 578 del 2007 e Cass., n. 2035 del 1993). Anche l’art. 48 d.lgs. n. 270 del 1999 -applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria cui è stata ammessa la società ricorrente in virtù del richiamo di cui all’art. 8 d.l. 23/12/2003, n. 347 sancisce che sui beni dei soggetti ammessi alla predetta procedura « non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali».
Considerata l ‘impossibilità giuridica di procedere al pagamento , non era ravvisabile alcuna omissione idonea a giustificare l’irrogazione della sanzione.
3.3. Anche l’amministrazione finanziaria ha precisato con un propria risoluzione in tema di amministrazione straordinaria come « i commissari straordinari non siano obbligati al versamento dell’IVA relativa alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla data di ammissione alla procedura.»
3.4. Non vi è, quindi, alcuna omissione che giustifichi l’irrogazione della sanzione, dal momento che il mancato versamento è riconducibile a una condotta doverosa da parte dei commissari straordinari.
Con il quarto motivo di ricorso è stata contestata l’illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto il motivo di doglianza relativo a obiettive condizioni di incertezza, in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, d.lgs. 18/12/1997, n. 472 e 10 legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
4.1. La questione posta con tale motivo di ricorso riguarda l’illegittimità, per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme che
non prevedono l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni in presenza di condizioni di obiettiva incertezza (art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 e 10 legge n. 212 del 2000), della sentenza che abbia escluso i requisiti previsti dalle norme appena richiamate, sanzionando, conseguentemente, la società in amministrazione straordinaria per l’omesso versamento di tributi relativi a un periodo anteriore all’apertura della procedura, con una cartella notificata successivamente a tale momento.
In particolare, le condizioni di obiettiva incertezza sono state indicate dalla parte ricorrente: a) nella definizione di debiti che, in presenza di una procedura concorsuale possono essere spontaneamente pagati dai commissari straordinari, in assenza di violazione del principio della par condicio creditorum ; b) nel contenuto dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, dovendosi ritenere dubbio che i commissari straordinari abbiano omesso il pagamento di un tributo che, a tutti gli effetti, dovrebbe rientrare nella procedura concorsuale.
4.2. La parte ricorrente rileva di aver posto la questione a pag. 24 del ricorso davanti al giudice di primo grado (« è evidente che la Società, sulla base RAGIONE_SOCIALE circostanze fattuali e dell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni fiscali applicabili, ha ritenuto di adempiere correttamente di non poter provvedere al versamento in esame. »), evidenziando -con argomentazioni riproposte a pag. 2630 dell’atto d’appello la « sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla nozione dei debiti, sorti prima dell’ amministrazione straordinaria, il cui pagamento non può essere effettuato al di fuori di detta procedura concorsuale.»
La controricorrente, con particolare riferimento ai motivi di ricorso proposti, ha evidenziato come la disposizione dell’art. 48 d.lgs. n. 270 del 1999 non impedisca all’amministrazione di
precostituirsi un valido titolo esecutivo ai fini dell’eventuale futuro riparto.
5.1. Rispetto alla sanzione concretamente irrogata ha evidenziato che, indipendentemente dal debito di imposta di Euro 133.213 che è stato recuperato, la società, al rigo AF8 ha indicato un versamento periodico dovuto pari ad euro 223.067. La sanzione di euro 66.920 corrisponde esattamente al trenta per cento del versamento omesso.
L’amministrazione straordinaria non costituisce esimente rispetto all’irrogazione della sanzione e non è neppure rilevabile alcuna situazione di incertezza, in quanto la sanzione è esattamente pari al trenta per cento del versamento periodico indicato in dichiarazione e omesso.
5.2. La sanzione irrogata non doveva, poi, essere preceduta dall’atto di contestazione di cui all’art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997, in base al quale la sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’ufficio o dall’ente competente all’acc ertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono. Nel caso di specie si tratta, peraltro, non dell’esito di un’attività di accertamento, ma di una liquidazione conseguente alla dichiarazione presentata da parte della società.
6. In via preliminare occorre evidenziare come le censure indicate nei quattro motivi di ricorso siano concentrate sulle sanzioni e su gli oneri concessori indicati nella cartella di pagamento impugnata, restando, invece, fuori dal presente giudizio ogni altra questione inerente all’applicazione dell’art. 74 -bis d.P.R. n. 633 del 1972. È infatti pacifico che nel caso di specie, tanto le sanzioni irrogate che gli oneri di riscossione riguardino il versamento dell’IVA in relazione al periodo compreso tra il 01/01/2009 e il 26/02/2009,
cioè nella frazione di anno anteriore all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
6.1. Il primo motivo – con il quale è stata contestata la carenza di motivazione ai sensi dell’art. 1, secondo comma, 36, secondo comma, n. 4) e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché ex art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. è infondato.
Questa Corte ha precisato che: « In forza del generale rinvio materiale alle norme del c.p.c. compatibili contenuto nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è applicabile al rito tributario, così come disciplinato dal citato decreto, il principio desumibile dalle norme di cui agli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (come novellati entrambi dalla l. n. 69 del 2009), secondo il quale la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento del dispositivo. » (Cass., 18/04/2017, n. 9745). Nel caso di specie, la sentenza impugnata consente la piena individuazione RAGIONE_SOCIALE argomentazioni poste a fondamento della decisione, come ben evidenziato dalla stessa articolazione del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso.
6.2. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, al cui esame deve passarsi, possono essere trattati congiuntamente.
6.3. L ‘iscrizione a ruolo effettuata da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è avvenuta in conseguenza della dichiarazione IVA dei Commissari straordinari ai sensi dell’art. 74 -bis , primo comma, D.P.R. n. 633 del 1973 (sulla cui applicabilità all’amministrazione straordinaria v. Cass., 18/09/2023, n. 26728; Cass. n. 25897 del 16/11/2020), relativa al periodo compreso tra il 01/01/2009 e il
26/02/2009, data di ammissione di RAGIONE_SOCIALE alla procedura di amministrazione straordinaria. La cartella di pagamento notificata agli organi della procedura costituisce, pertanto, il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore ha esercitato la pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 19498 del 18/09/2020; Cass. n. 21804 del 20/09/2017).
Non è contestato, quindi, che l’IVA oggetto della dichiarazione ex art. 74bis d.P.R. n. 633 del 1972 sia un credito concorsuale.
6.4. Con riferimento alle sanzioni occorre richiamare quanto previsto da ll’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 -nella versione applicabile ratione temporis -che stabilisce che: « Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. »
6.5. L ‘apertura della procedura concorsuale, compresa l’amministrazione straordinaria , non preclude all’amministrazione l’irrogazione di sanzioni pecuniarie conseguenti alla violazione di norme tributarie verificatesi anteriormente al momento dell’apertura della procedura. Questa Corte ha, infatti, precisato che: « non può farsi distinzione tra emersione dell’obbligazione tributaria ed applicazione della sanzione pecuniaria, ove il presupposto della irrogazione della sanzione (infrazione) sia precedente l’apertura della procedura concorsuale, benché l’atto di irrogazione della sanzione
sia successivo all’apertura della procedura stessa.» (Cass., 04/04/2019, n. 9440).
6.6. Nel caso in esame la sanzione riguarda l’omesso versamento dell’IVA a debito alle prescritte scadenze, con la conseguenza che diventa dirimente verificare se il momento in cui cadeva l’obbligo di pagamento rimasto inevaso fosse o meno anteriore all’apertura della procedura (26/02/2009).
Questa Corte ha, infatti, evidenziato che: « Non è dubbio che, laddove il termine di pagamento del tributo sia decorso alla data della dichiarazione di fallimento (o, nel caso dell’amministrazione straordinaria, alla data del decreto di ammissione alla procedura, dal quale decorrono gli effetti della dichiarazione di insolvenza), la curatela fallimentare (o il commissario straordinario) non possa eccepire la propria impossibilità di effettuare il pagamento in ragione della necessità di rispettare le regole del concorso: sicché le sanzioni sono dovute e vanno senz’altro ammesse al passivo, con il limite che dovranno essere pagate in moneta concorsuale. Peraltro, non può dirsi altrettanto allorquando il termine di pagamento del tributo non sia decorso alla data della dichiarazione di insolvenza in quanto l’imprenditore poi dichiarato insolvente è ancora in termini per effettuare un pagamento tempestivo; con la conseguenza che non può imputarsi, a lui o agli organi della procedura, alcuna colpevole inadempienza a i sensi dell’art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sia pure sotto il semplice profilo della coscienza e volontà del fatto (cfr. Cass. n. 4300 del 2022, cit.): prima della dichiarazione dello stato di insolvenza i termini per effettuare il pagamento da parte del contribuente in bonis non sono ancora scaduti; dopo detta dichiarazione, in ragione dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE regole del concorso, il pagamento non può più essere validamente eseguito dagli organi della procedura.» (Cass., 18/09/2023, n. 26728).
6.7. Nel caso di specie, alla data di apertura della procedura (26/02/2009) erano scaduto l’obbligo di versamento mensile per l’IVA relativa al mese di gennaio , ma non era, invece, scaduto l’obbligo di versamento dell’IVA a debito relativo al mese di febbraio.
6.8. La censura relativa alla violazione degli artt. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 e dell’art. 48 d.lgs. n. 270 del 1999 oggetto del terzo motivo di ricorso è, pertanto, fondata limitatamente agli obblighi di versamento che non fossero già scaduti alla data del 26/02/2009, mentre è infondata per quelli che fossero già scaduti a tale data, dal momento che, in quest’ultima ipotesi, si era pienamente realizzato il presupposto fattuale ( i.e. l’omesso adempimento dell’obbligo di versamento alla scadenza prevista) pe r l’applicazione della sanzione, che poteva ben essere irrogata (e iscritta a ruolo quale credito anteriore) anche successivamente all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
6.9. Diversamente, è infondata la contestazione relativa alla violazione degli artt. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 (« Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza RAGIONE_SOCIALE richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento. ») e 10 legge n. 212 del 2000, oggetto del quarto motivo di ricorso, non essendo configurabile alcuna situazione di incertezza sull’ambito di applicazione della normativa che scandisce gli obblighi di versamento dell’IVA , ma solo la necessità di individuare, in fatto, se al momento dell’apertura del concorso fossero maturate o meno le scadenze normativamente prescritte per gli obblighi di versamento, con il conseguente perfezionamento del presupposto (violazione della norma tributaria) cui è connessa l’applicazione della sanzione.
7. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
7.1. In materia di cd. aggi questa Corte ha precisato che: « In tema di formazione dello stato passivo, il credito concernente l’aggio per la riscossione e la eventuale esecuzione esattoriale riveste carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, mentre una siffatta natura va esclusa laddove una tale attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione, atteso che, per il principio di cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente ad essa sono estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale. » (Cass., 18/06/2020, n. 11883).
7.2. In senso parzialmente diverso -e maggiormente condivisibile -è stato, tuttavia, successivamente precisato che: « le spese di esecuzione di cui all’art. 17, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 112 del 1999 sono le spese, determinate forfetariamente con decreto ministeriale, riconosciute all’agente della riscossione per l’attività esecutiva, da intendersi in senso ampio (Cass. n. 6092 del 04/03/2020) e, quindi, comprensiva dell’insinuazione al passivo di una procedura concorsuale. In buona sostanza, si tratta RAGIONE_SOCIALE spese per la materiale attività esecutiva e variano a seconda dell’importo del credito. L’aggio di riscossione di cui all’art. 17, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 112 del 1999, invece, è la percentuale del tributo riscosso che va posta a carico del debitore esecutato per consentire lo svolgimento dell’attività di esecuzione (Cass. n. 24588 del 02/10/2019); e l’importo varia a seconda se il pagamento sia tempestivo o meno. » (Cass., 18/09/2023, n. 26728). Tale opzione interpretativa è preferibile, dal momento che la nozione lata di attività esecutiva , che emerge nel secondo orientamento richiamato,
evita disparità di trattamento in ordine agli aggi riconosciuti all’agente della riscossione, cui è richiesta, anche in caso di procedura concorsuale, un’attività che può rivelarsi, in concreto, non meno dispendiosa di quella svolta nell’ambito di una procedura esecutiva individuale.
7.3. Occorre, tuttavia, precisare che sarà il giudice delegato -e non quello tributario -a determinare in concreto la debenza e la quantificazione di tali aggi (« posto che gli oneri di cui si discute sono dovuti in ragione della stessa legittima emissione della cartella di pagamento, la valutazione della concorsualità o meno di detti oneri non spetta al giudice tributario, ma al giudice ordinario e, specificamente, al giudice della procedura concorsuale, che dovrà stabilire se la società in amministrazione straordinaria sia o meno tenuta al pagamento degli stessi secondo le regole proprie del concorso. », Cass., 18/09/2023, n. 26728).
8. Alla luce di quanto sin qui evidenziato va accolto il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigettati tutti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Molise che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 05/07/2024.