Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33470 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33470 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9268/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE e rappresentato e difesa dall’ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della Sardegna n. 43/2022 depositata il 25/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1. il comune di Sedini in data 31/12/2012-7/1/2013 notificava ad RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. 168, per l’anno 2008, relativo ad ICI per un totale di euro 471.016,00 di cui euro 339.413,00 per tributi ed euro 101.823,90 per sanzioni, oltre interessi in relazione al mancato accatastamento da parte della società contribuente del parco eolico denominato ‘Littigheddu’ insistente nel territorio comunale, costituito da 36 aerogeneratori (primo lotto), con calcolo dell’ICI dovuta per un period o di 11 mesi, da gennaio a novembre, tenuto conto che dal 1 dicembre 2008 la proprietà del parco eolico era stata trasferita ad RAGIONE_SOCIALE nonché da 7 nuovi aerogeneratori (secondo lotto) di potenza uguale, per un valore stimato di euro 15.750.000,00 entrati in funzione in data 1 luglio 2008, con calcolo dell’ICI dovuta per un periodo di 5 mesi, da luglio a novembre, tenuto conto che dal 1 dicembre 2008 la proprietà del parco eolico era stata trasferita ad RAGIONE_SOCIALE;
2. proposto da parte della società contribuente ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari quest’ ultima, con sentenza n. 417/1/2014, accoglieva parzialmente il ricorso così argomentando: ‘questo Collegio facendo proprie le motivazi oni esposte nel procedimento n. 351/11 ritiene congrua la rendita catastale, attribuita a ciascun aerogeneratore in euro 18.800,00 dall’RAGIONE_SOCIALE. Detta rendita, rivalutata del 5%, moltiplicata x 50, porta la determinazione del valore catastale di ciascun aerogeneratore ad euro 987.000,00′, con rigetto RAGIONE_SOCIALE altre
domande ed, in particolare, di quella relativa alla richiesta di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per obiettiva incertezza;
a seguito di appello principale di parte contribuente e di appello incidentale dell’ ente impositore, la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna con sentenza n. 43/8/2022, depositata in data 25 gennaio 2022 e notificata in data 28 gennaio 2022, confermava la sentenza di primo grado;
contro
detta sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi;
il comune di Sedini resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo RAGIONE_SOCIALE denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992;
1.1. lamenta che le argomentazioni adottate dai giudici di appello sono tra loro contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato in quanto, nella sentenza impugnata, era dato leggere che l’appello non era fondato, con conferma della sentenza di primo grado ed, al contempo, si confermava l’avviso impugnato che, in realtà, era stato (in parte) annullato dal primo giudice;
con il secondo motivo la società contribuente, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 e 10, commi 2 e 3, della legge n. 212/2000;
2.1. rileva che con l’ atto di appello era stata eccepita la non debenza RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate dall’ ente impositore per obiettiva incertezza sulla portata applicativa degli articoli 2, 5 e 7 del d.lgs. n. 504/1992, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 10, comma 3, della L. n. 212/2000 mentre i giudici di secondo grado,
con la sentenza impugnata, avevano ritenuto che: ‘mancando, nella fattispecie in esame, i requisiti della incertezza giurisprudenziale questo Collegio ritiene che debba essere respinta anche la domanda relativa alla disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni’, non con siderando che, nel caso di specie, sussisteva una obiettiva situazione di incertezza, tant’ è che solo a partire dall’ anno 2012 la Corte di Cassazione aveva affermato che i parchi eolici erano da qualificare nella categoria ‘D/1’;
con il proposto ricorso incidentale l’ ente impositore denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria Regionale omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale contenente la domanda di riforma della sentenza di primo grado diretta ad ottenere la conferma dell’avviso impugnato in considerazione del mancato accatastamento del parco eolico e della conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni dettate dall’art. 5, comma tre, del d. lgs. 504/92;
il ricorso principale deve essere respinto;
il primo motivo è privo di fondamento in quanto non sussiste il vizio lamentato ma una mera ‘irrilevante’ incongruenza nella motivazione;
5.1. ai fini della disamina di tale censura appare opportuno richiamare testualmente la motivazione della sentenza impugnata ove così è stato statuito: ‘ Osserva questo collegio che l’appello non è fondato e deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado, della quale se ne condividono le motivazioni sia in fatto sia in diritto, e conferma dell’avviso di accertamento impugnato. I motivi di appello non sono altro che una ripresa quasi pedissequa dei motivi di cui al ricorso introduttivo. Non vi è stata la violazione dell’articolo 2697 del codice civile in quanto l’onere probatorio è stato rispettato mediante l’osservanza dell’applicazione della normativa vigente supportata dalla giurisprudenza di legittimità
alla quale si è conformata il giudice di prime cure. Il tutto senza rinviare o richiamare diversa documentazione. Il Comune, inoltre, ha prodotto la perizia di stima datata aprile 2008 a firma dell’ingegnere NOME COGNOME il quale ha analizzato tutto il complesso industriale, gli elementi della produzione, le opere elettromagnetiche e le infrastrutture sulle quali insistono le torri eoliche. La società non ha provato la fondatezza della propria domanda, non ha saputo confutare la perizia del comune e anche in secondo grado non ha aggiunto elementi innovativi a supporto della propria tesi e non ha dedotto controprove. La difesa quindi è rimasta lacunosa e insufficiente ‘;
5.2. orbene la natura di tali argomentazioni esclude che si possa ravvisare una motivazione assente o apparente della sentenza impugnata. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975);
5.3. peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184);
5.4. nel nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione che non può pertanto sopravvivere neppure se denunciato ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c., come avvenuto nel caso di specie;
5.6. nel caso in esame, dunque, il decisum raggiunge la soglia del minimo costituzionale, avendo i giudici di appello argomentato la loro decisione tenendo conto della documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado con espresso richiamo RAGIONE_SOCIALE perizie mentre, al tempo stesso, ha dato atto RAGIONE_SOCIALE carenze difensive in termini di oneri probatori. Né vale ad inficiare la tenuta logica del ragionamento la mera circostanza che i giudici territoriali hanno fatto riferimento ad una ‘conferma dell’ avviso di accertamento impugnato’, inciso sia pure, in sé, erroneo -che va calato nel contesto RAGIONE_SOCIALE complessive argomentazioni che, nel loro insieme, vanno ritenute congrue e coerenti;
anche il secondo motivo non coglie nel segno;
6.1. infatti, proprio sulle specifiche questioni oggetto del contendere, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità (vedi Cass., Sez. 5, n. 4031 del 14 marzo 2012), escludendo del tutto la configurabilità di una situazione di oggettiva incertezza normativa con riguardo alla disciplina dell’accatastamento dei parchi eolici, sotto il profilo della categoria catastale. Tale indirizzo è stato confermato dalle successive pronunce Cass., Sez. 5, n. 19334 del 2019, Cass., Sez. 5, n. 14042 del 2020 e Cass., Sez. 5, n. 15172 del 2020 (vedi Sez. 5, Sentenza n. 40695 del 2021);
6.2. inoltre, occorre rilevare che già nel 2005 era intervenuto l’articolo 1 quinquies del d.l. n. 44 del 31 maggio 2005, convertito con legge n. 88 del 2005, il quale dispone che “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i
fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell’attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento”. Quest’ultima disposizione rendeva evidente quale sarebbe stata la soluzione della controversia in esame. Inoltre, si sottolinea che oggetto del contendere non è stato semplicemente il tipo di classamento da porre in essere, con riferimento agli anni di imposta de quibus , ma l’omesso accatastamento e dichiarazione dei detti beni ai fini ICI, circostanze che, in ogni caso, rendevano inevitabile l’inflizione RAGIONE_SOCIALE sanzioni in esame. Infatti, incertezze normative che incidano sul classamento di una res non possono giustificare l’omesso accatastamento della stessa o la sua non dichiarazione ai fini ICI; pertanto, in presenza di simili violazioni, non è possibile per la parte non corrispondere la sanzione dovuta deducendo tali incertezze normative. Se ne ricava che, con certezza dal 2006 in poi, in ragione RAGIONE_SOCIALE menzionate circolari dell’RAGIONE_SOCIALE nonchè per effetto della summenzionata novella normativa (articolo 1 quinquies del d.l. n. 44 del 31 maggio 2005, convertito con legge n. 88 del 2005) e considerato l’ omesso accatastamento e la mancanza di dichiarazione ICI, deve escludersi che ricorra una situazione di oggettiva incertezza normativa che giustifichi la non irrogazione di sanzioni. Invero, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il potere RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie di dichiarare l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito
di applicazione RAGIONE_SOCIALE norme, cui la violazione si riferisce, sussiste quando la disciplina normativa da applicare si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione; l’onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi, se esistenti, grava sul contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di merito decida d’ufficio l’applicabilità dell’esimente, e, di conseguenza, che sia ammissibile una censura avente ad oggetto la mancata pronuncia d’ufficio sul punto (Sez. 5, Sentenza n. 4031 del 14/03/2012; conf. Sez. 5, Sentenza n. 440 del 14/01/2015 e Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17195 del 26/06/2019). Ebbene, non è desumibile la sussistenza di incertezze interpretative nella normativa applicabile alla fattispecie in esame, come raffermato dai giudici di merito;
il ricorso incidentale è da ritenere, per contro, fondato;
7.1. risulta che, sin dal primo grado di giudizio, il Comune aveva precisato di aver agito in base al valore contabile, tenuto conto della mancata iscrizione catastale degli aerogeneratori nell’ambito degli opifici categoria D1, per i quali l’imposta era da calcolare sulla base RAGIONE_SOCIALE disposizioni dettate dall’art. 5, comma tre, del decreto legislativo 504/92;
7.2. nell’appello incidentale l’ ente impositore aveva ribadito di aver determinato il valore contabile di euro 85.050.000 per i 36 aerogeneratori e di euro 16.537.500 per i nuovi 7 aerogeneratori per l’anno 2008, in base alla stima del Geom. COGNOME del 6 febbraio 2009 (prodotta nel fascicolo di I grado, all. 11), redatta sulla base sui dati forniti nella relazione presentata da RAGIONE_SOCIALE alla Regione della Sardegna, confermata dalla allegata relazione dell’ Ing. COGNOME e dalla valutazione dell’ Ing. COGNOME (prod otta in primo grado). A supporto RAGIONE_SOCIALE perizie aveva, poi, richiamato la documentazione prodotta da controparte ed, in particolare, le fatture per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE pale asseritamente riportanti i dati relativi al costo RAGIONE_SOCIALE sole
turbine, trasporto ed accessori per un totale di euro 34.853.684,04, calcolati alla data del giugno 2004;
7.3. come è dato evincere dalla sentenza impugnata, pur a fronte dell’ appello incidentale fondato sulle allegazioni e sulla documentazione di cui sopra, la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna non ha esaminato tali censure, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado, così incorrendo nel lamentato vizio di omessa pronunzia;
8. in conclusione va rigettato il ricorso principale, accolto ricorso incidentale e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione per l’esame dell’ appello incidentale proposto dal Comune, ed anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio;
9. va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente in via principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del dell ‘ art 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente in via principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del dell’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione