Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33440 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33440 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 502/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende ope legis
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della LOMARDIA n. 2245/2019 depositata il 23/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con atto di contestazione sanzioni n. D000035/2017, notificato alla società contribuente in data 26 giugno 2017 a seguito della tardiva registrazione del contratto di locazione n. NUMERO_DOCUMENTO, Serie 3T, Anno 2016, la Direzione Provinciale II di Milano constatava la violazione commessa dal contribuente e l’avvenuta regolarizzazione della stessa mediante ravvedimento operoso. L’Ufficio, pur non contestando una maggiore imposta di registro, sanata dal contribuente con ravvedimento spontaneo, constatava l’errata liquidazione delle sanzioni dovute a seguito del ravvedimento e irrogava le maggiori sanzioni dovute in base alla legge. In sede di registrazione del contratto in oggetto, avvenuta tardivamente, infatti, la parte aveva dichiarato di voler assolvere l’imposta di registro sul solo primo anno di durata della locazione. Sulla base di tale opzione, prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, il contribuente determinava la sanzione prevista per la tardiva registrazione parametrandola all’imposta corrisposta per la prima annualità contrattuale. Per effetto dell’applicazione del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 472/1997, la sanzione veniva versata in misura ridotta. Successivamente alla presentazione di deduzioni difensive, l’Ufficio notificava al contribuente l’atto di irrogazione sanzioni n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO. Con tale atto l’ ufficio contestava nuovamente la determinazione della sanzione versata in sede di registrazione del negozio, in spregio alle deduzioni di parte, affermando che la stessa dovesse essere commisurata non all’imposta di registro assolta per la prima annualità del contratto, bensì all’imposta relativa al corrispettivo pattuito per l’intera durata dello stesso;
2. in esito all’ impugnazione di tale atto impositivo, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano emetteva la sentenza n. 3234/17/2018 ritenendo che la ricorrente avesse correttamente
determinato la sanzione. Secondo i giudici di primo grado, in forza dell’ articolo 17, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986, il legislatore ha riconosciuto la facoltà di liquidare l’imposta dovuta, e non contestata dall’ufficio -alla quale fa riferimento l’art. 69 del medesimo decreto per stabilire la sanzione amministrativa per punire la ritardata/omessa registrazione del contratto -e di assolverla, utilizzando come base imponibile il corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto, ovvero l’ammontare del canone relativo a ciascun anno»;
3. proposto appello la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 2245/13/2019, depositata in data 23.05.2019 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado; 4. avverso detta sentenza l’ ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, lamentando, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. 472/1997 e degli artt. 17, 43 e 69 del D.P.R. 131/1986 per aver ritenuto il giudice di appello che, a seguito di tardiva registrazione del contratto di locazione di durata pluriennale, la sanzione dovuta dal contribuente (che abbia dichiarato di avvalersi del pagamento rateale ex art. 17, comma 3, d.P.R. 131/1986) debba essere commisurata all’imposta concretamente omessa, nel caso di specie pari alla sola prima annualità, e non all’intera durata contrattuale; 5. il consigliere delegato formulava la proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. del seguente tenore: ‘considerato che la censura si pone in contrasto con il consolidato orientamento della Suprema Corte per il quale «In tema di imposta di registro, la tardiva registrazione del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo di durata pluriennale determina l’irrogazione della sanzione amministrativa, ex art. 69 del d.P.R. n. 131 del 1986, da computarsi sul corrispettivo relativo alla prima annualità del canone qualora il contribuente si sia avvalso, ex art. 17, comma 3, del d.P.R. cit., della facoltà del pagamento rateizzato
dell’imposta» (Cass. 12 gennaio 2022 n. 717; conformi Cass. 12 gennaio 2022 n. 741, Cass. 1° febbraio 2022, nn. 3007 e 3008; Cass. 1° settembre 2022, n. 25784)’;
6. l’ ufficio ha chiesto, ai sensi dell’ art. 380 -bis. cod. proc. civ., la fissazione dell’udienza per la decisione del ricorso, osservando che la questione in esame era controversa e non risultava, ancora, essere stata definitivamente e univocamente decisa, essendo state rimesse in pubblica udienza ben quattro cause relative alla medesima res controversa : R.G. n. 18785/20 -ordinanza Cass. n. 22433/22; R.G. n. 19252/21 -ordinanza Cass. n. 35165/22; R.G. n. 5148/21 -ordinanza Cass. n. 37867/22; R.G. n. 1823/21ordinanza Cass. n. 13893/22;
CONSIDERATO CHE
come lamentato dall’ ufficio ricorrente non sussiste il requisito della manifesta infondatezza della questione oggetto del ricorso e che, per contro, la particolare rilevanza della questione di diritto, posta nell’atto di impugnazione, rende opportuna la t rattazione in pubblica udienza, come già disposto nelle ordinanze sopra richiamate;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione