Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1981 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1981 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 34200/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– parte ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME di Roma, come da procura in atti, presso il cui studio è ivi el.dom.to in INDIRIZZO;
– parte controricorrente –
Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1674 dell’11.4.2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto.
Uditi i difensori RAGIONE_SOCIALE parti.
Fatti rilevanti di causa.
§ 1.1 L’ RAGIONE_SOCIALE propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale – a conferma della prima decisione, resa sui ricorsi riuniti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE -ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni da essa notificato alle parti in recupero della maggiore sanzione per tardiva registrazione di un contratto di sublocazione, ad uso diverso dall’abitativo, della durata di sei anni.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
-con tale avviso di liquidazione l’ufficio aveva applicato la sanzione per tardiva registrazione commisurandola al canone complessivamente dalle parti stabilito per l’intera durata contrattuale (detratto quanto già versato dalla società a titolo di ravvedimento operoso), non ritenendo corretto il versamento della sanzione sulla base dell’imposta di registro dovuta per una sola annualità locativa, come da opzione RAGIONE_SOCIALE parti contraenti;
-diversamente da quanto così preteso dall’amministrazione finanziaria, la base imponibile alla quale ragguagliare la sanzione era costituita – ex artt. 69 e 17, co. 3^, non già 43 d.P.R. 131/86 -dal corrispettivo contrattuale dovuto per una sola annualità, non potendosi concepire una sanzione correlata alle successive annualità in ordine alle quali non era ancora intervenuta alcuna violazione dell’obbligo di registrazione e versamento.
§ 2.1 Resiste con controricorso e memoria RAGIONE_SOCIALE, la quale eccepisce preliminarmente, ex art. 1306 cod.civ., il giudicato di annullamento dell’avviso così come formatosi nei confronti della litisconsorte e co-debitrice in solido RAGIONE_SOCIALE (sub-locatrice), dal momento che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale non era stata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnata per cassazione anche nei suoi confronti.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione .
§ 2.2 L’eccezione così opposta da RAGIONE_SOCIALE non può trovare accoglimento, non sussistendo elementi per disattendere il fermo e radicato indirizzo di legittimità secondo cui, in tanto il codebitore in solido può giovarsi del giudicato favorevole di annullamento dell’atto impositivo ottenuto (per ragioni oggettive e non personali) da altro co-debitore in solido, in quanto: – non si sia nel frattempo formato un giudicato contrario diretto nei suoi confronti; – egli sia rimasto inerte rispetto alla pretesa dedotta in giudizio da altri.
Ha osservato Cass. n. 13458 del 29/05/2013, proprio in fattispecie di riunione di giudizi vertenti sul medesimo atto impositivo ascritto a più debitori solidalmente responsabili, che: <>.
Più recentemente, Cass. n. 28267/21 (tra le molte) ha stabilito che: <>.
§ 3.1 Con l’unico motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE lamenta ex art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 43 e 69, con riferimento all’art.5 Tariffa Parte Prima, d.P.R. 131/86.
Diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la sanzione (dal 120 al 240% dell’imposta dovuta, ex articolo 69 cit.) andava commisurata alla base imponibile costituita dal canone pattuito per l’intera durata contrattuale, non potendo essa risultare condizionata da un’opzione della parte che avesse discrezionalmente scelto di versare l’imposta anno per anno; opzione, dunque, limitata al tributo ma
ininfluente in caso di sanzione per la violazione del termine di registrazione del contratto unitariamente inteso.
In definitiva (ric. pag. 11): <>.
§ 3.2 Il motivo è infondato.
Sul piano normativo rilevano le seguenti disposizioni del d.P.R. 131/86:
-l’art. 17, norma speciale per i contratti di locazione e sublocazione, secondo cui: <>;
-l’art. 43, norma generale sulla determinazione della base imponibile dell’imposta di registro: <>;
-l’art. 69, previsione sanzionatoria generale, per cui: <>;
-la Nota I all’art. 5 Tariffa Parte Prima allegata, concernente specificamente i contratti di locazione ed affitto di beni immobili, secondo cui: <>.
Questo compendio normativo è stato vagliato anche dalla Corte Costituzionale (ord. n.461/06) la quale, nel dichiarare inammissibile una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17 co. 3^ cit. (ex artt.3, 53 e 97 Cost.) laddove accorda la possibilità di versare l’imposta in unica soluzione anticipata, a fronte della riduzione di cui alla Nota I art. 5 Tariffa, per i soli contratti di locazione di immobili urbani, non anche per quelli di affitto di azienda, ha avuto occasione di rimarcare la natura annuale dell’imposta di registro sui canoni di locazione, osservando in particolare che: <>, osservando inoltre che: <>.
Ne deriva, in definitiva, una regola di imposizione anno per anno, mentre il versamento dell’imposta per l’intera durata contrattuale (quindi sull’intero corrispettivo) si pone come deroga ( modifiche apportate al Tur dall’art. 21, comma 18, della Legge n. 449/1997) a questa regola, in funzione dell’anticipazione finanziaria dell’entrata pubblica, ed a fronte dell’incentivo costituito dalla riduzione tariffaria, con riguardo al tasso legale di interesse, dell’imposta dovuta (Nota I cit.).
Osserva l’RAGIONE_SOCIALE che la base imponibile dell’imposta di registro, anche per quanto concerne il contratto di locazione o sublocazione, è costituita dai corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto (art.43), ma questo criterio rileva per la determinazione complessiva dell’imposta e non per la sanzione, la quale deve essere necessariamente rapportata ad una violazione specificamente riguardata nelle modalità di manifestazione dell’illecito.
La violazione sottesa all’applicazione della sanzione qui in esame muove dal fatto che il contribuente abbia ritardato la registrazione del contratto ed il versamento dell’imposta dovuta, sennonchè l’imposta dovuta, in caso di esercizio della relativa opzione legale (art.17.3), era
appunto quella per la singola annualità, e solo per questa. Nessun ritardo nè omissione potrebbero concepirsi con riguardo ad annualità successive e non ancora scadute.
Altrimenti ragionando, si finirebbe con l’applicare una sanzione commisurata ai corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto, nonostante il diritto del contribuente di versare, all’atto della registrazione e poi in occasione alle successive scadenze, unicamente l’imposta per la singola annualità; con ciò giungendo a scindere la relazione di causalità e proporzionalità che deve necessariamente sempre sussistere tra l’illecito e la sanzione.
Su quest’ultimo punto si osserva, in diverso avviso dall’RAGIONE_SOCIALE, che l’art. 69 cit. concerne la sanzione applicabile in caso di mancata registrazione del contratto in generale, mentre la disciplina del contratto di locazione presenta aspetti di specialità appunto in ordine alla possibilità di versare l’imposta anno per anno, così come di ottenerne il rimborso parziale nel caso di versamento per l’intera durata e successiva risoluzione anticipata del rapporto (art.17).
Non vi sono pertanto ragioni per discostarsi da quanto altre volte già affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui:<> (Cass. n. 717/22, così Cass. nn.28403.21, 1543/22, 3007-3008/22, 25784/22).
§ 4. Le spese del giudizio vengono compensate in ragione del consolidarsi solo in corso di causa dell’orientamento interpretativo appena citato.
PQM
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data