Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23535 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23535 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
OGGETTO: Fatture per operazioni inesistenti, RAGIONE_SOCIALE con ristretta base partecipativa -Avviso di accertamento e atto di contestazione -Sanzioni -Affermata abrogazione in relazione all’omesso versamento di ritenute.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIO del Foro di Venezia e NOME AVV_NOTAIO, che hanno indicato recapito PEC, avendo la società dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del secondo difensore, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente – avverso
la sentenza n. 1802, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 9.11.2015, e pubblicata il 30.11.2015;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
Nei confronti RAGIONE_SOCIALE, che produce minuterie in metallo ed altri materiali per l’industria, era eseguita una verifica fiscale relativa all’anno RAGIONE_SOCIALE, terminata con la redazione di Processo Verbale di Costatazione da parte della Guardia di Finanza, cui la società prestava adesione.
L’RAGIONE_SOCIALE notificava quindi alla contribuente l’atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO e l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (ric., p. 53), sempre con riferimento all’anno RAGIONE_SOCIALE, e fondati sulle risultanze del PVC, contestando il maggior reddito imponibile conseguente al disconoscimento di costi per operazioni inesistenti in relazione a pretesi contratti di assicurazione stipulati con società estere, ed irrogando sanzioni, per un valore dichiarato di Euro 9.606,00. L’Amministrazione finanziaria notificava inoltre ai soci l’avviso di accertamento in relazione al reddito di partecipazione ritenuto conseguito.
La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, censurando nel merito le pretese riportate nell’atto impositivo. La CTP riuniva i ricorsi e, ritenute infondate le difese proposte, rigettava l’impugnativa della contribuente.
Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello la società, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, La CTR rigettava il gravame, confermando la decisione adottata dalla CTP.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad undici strumenti d’impugnazione. Resiste mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. La società ha pure depositato memoria.
4.1. Occorre ancora dare atto, preliminarmente, che la ricorrente ha segnalato la pendenza di due giudizi collegati, che risultano però definiti, con sentenza Cass. sez. V, 7 luglio 2022, n. 21487, in relazione al reddito di partecipazione conseguito dal socio COGNOME NOME nell’anno RAGIONE_SOCIALE (ricorso del contribuente respinto), e con decreto presidenziale 7.3.2022, n. 7294, in relazione al reddito di partecipazione conseguito dai soci nell’anno 2006 (estinzione del processo per adesione a normativa condonistica).
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società contesta la nullità della decisione della CTR, in conseguenza della violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., e degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice del gravame pronunciato con motivazione meramente apparente, limitandosi a richiamare la decisione dei primi giudici, senza per nulla esaminare i motivi di appello.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura la nullità della decisione del giudice dell’appello, in conseguenza della violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., e degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere il giudice di secondo grado chiarito perché abbia ritenuto che i documenti cui rinvia il PVC sarebbero stati conosciuti dalla società.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente critica ancora la nullità della decisione del giudice dell’appello, in conseguenza della violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., e degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per essersi il giudice del gravame limitato a costatare circostanze pacifiche, senza chiarire
perché non risultassero accoglibili le critiche proposte in materia di difetto di prova dei ‘maggiori utili in capo a COGNOME‘ (ric., p. 25).
Mediante il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., e dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 218 del 1997, perché l’adesione al PVC da parte della società non comporta la prova del conseguimento di maggiori utili che si afferma sarebbero stati poi distribuiti ai soci.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della decisione del giudice dell’appello, in conseguenza della violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., e degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per essersi la CTR espressa in modo contraddittorio, avendo ‘espressamente escluso che i maggiori utili che sarebbero stati conseguiti da NOME siano mai usciti dal perimetro sociale’ (ric., p. 31), e tuttavia ha ritenuto applicabile la presunzione di distribuzione ai soci.
Mediante il sesto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura la nullità della decisione del giudice di secondo grado, in conseguenza della violazione o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., e degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per essersi il giudice di secondo grado limitato a confermare la decisione della CTP che però non ha chiarito perché l’archiviazione del procedimento penale per il reato di appropriazione indebita del legale rappresentante della GiRAGIONE_SOCIALE. non sia idonea a costituire un elemento di ‘prova contraria alla presunzione di distribuzione’ (ric., p. 37).
Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente critica la
nullità della decisione del giudice dell’appello, in conseguenza della violazione o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., e degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR spiegato per quale ragione la presunzione di distribuzione del maggior reddito extracontabile impedirebbe al contribuente di contestare il periodo d’imposta in cui la distribuzione degli utili sarebbe intervenuta.
Mediante l’ottavo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 45 del Dpr n. 917 del 1992 (Tuir) in cui è incorso il giudice del gravame, perché anche ove potesse effettivamente ritenersi operante la presunzione di distribuzione di un maggior reddito ai soci, questo non potrebbe che essere imputato all’anno in cui la distribuzione è avvenuta, e non in anno precedente, anche se contabilizzato in quest’ultimo.
Con il nono motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta ancora la nullità della sentenza impugnata in conseguenza dell’apparenza della sua motivazione, in violazione o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., e degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR affatto argomentato circa ‘il mancato scomputo, dagli utili di cui si è presunta la distribuzione, RAGIONE_SOCIALE fee e RAGIONE_SOCIALE imposte pagate da COGNOME (ric., p. 44).
Mediante il decimo mezzo d’impugnazione introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura la nullità della sentenza della CTR, perché emessa in violazione o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., e degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere il giudice del gravame chiarito perché abbia ritenuto corretta la contestata
quantificazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, che comunque devono essere annullate almeno parzialmente perché la previsione della sanzione per l’omesso versamento è stata abrogata, e la sanzione per la dichiarazione infedele è stata ridotta.
Con l’undicesimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente critica la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione del principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., perché la CTR non ha affatto pronunciato sulla contestazione che la sanzione per l’omesso versamento dei tributi avrebbe dovuto essere irrogata nello stesso atto impositivo, e non mediante separato atto di contestazione.
Appare opportuno rimettere la decisione della causa alla pubblica udienza.
Con il decimo strumento di impugnazione, infatti, la ricorrente pone una questione in relazione alla quale non si sono rinvenuti precedenti di legittimità specifici.
Oltre a lamentare l’omessa pronuncia della CTR sulla richiesta applicazione della sanzione ridotta nel minimo dal 100% al 90%, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 158 del 2015, infatti, la contribuente pone anche la questione che, per effetto dell’abrogazione nel testo dell’art. 14 del D.Lgs. n. 471 del 1997 dell’inciso ‘salva l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni dell’art. 13 per il caso di omesso versamento’, ad opera dell’art. 15 del D.Lgs. n. 158 del 2015, sarebbe rimasta abrogata la sanzione per l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute nel caso in cui le sanzioni siano comunque irrogate già per non essere state operate le ritenute, tesi che ricerca un proprio riscontro anche nei lavori preparatori (Commissioni Riunite COGNOMEzia e Finanze, 15.9.2015, in part. p. 21, ‘il contribuente non potrà essere sanzionato per omesso versamento in caso di accertamento di ritenute non dichiarate e
non operate’) del provvedimento normativo. Occorre pertanto esaminare la disciplina conseguente alla riforma, senza trascurare che rimangono in vigore le disposizioni le quali ancora prevedono l’irrogazione di sanzioni in conseguenza dell’omessa effettuazione della ritenuta (art. 14, D.Lgs. n. 471 del 1997), così come in caso di omesso versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute (art. 13, D.Lgs. n. 471 del 1997).
12.1. Appare quindi opportuno, per ragioni nomofilattiche, rimettere la decisione del processo ad una udienza pubblica della sezione tributaria, ed a tal fine la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
in relazione al ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rimette il processo per la decisione alla pubblica udienza della sezione tributaria.
Rinvia a tal fine la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 20.6.2024.