Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33796 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33796 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 592/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis»
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 3103/2023 depositata il 23 maggio 2023
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 28 dicembre 2016 la Direzione Provinciale I di Roma dell’RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE atto di contestazione della violazione tributaria sanzionata dall’art. 2, comma 5 -ter , del d.l. n. 138 del 2011, conv. dalla legge n. 148 del 2011, stante l’omesso pagamento, entro il previsto termine del 31 dicembre 2011, RAGIONE_SOCIALE somme dichiarate dalla prefata società a sèguito della sua adesione al condono fiscale di cui alla legge n. 289 del 2002 e già iscritte a ruolo dall’Ufficio.
RAGIONE_SOCIALE, nonchè NOME COGNOME e NOME COGNOME -soci accomandatari e legali rappresentanti pro tempore dell’ente, rispettivamente, dal 23 dicembre 1998 al 31 gennaio 2014 e da tale ultima data in poi-, impugnavano il suddetto atto di contestazione, trasformatosi in provvedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 16, comma 4, secondo periodo, del d. lgs. n. 472 del 1997, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma, sostenendo che l’agente della riscossione non avesse provveduto all’invio della prescritta intimazione di pagamento entro il termine perentorio del 31 dicembre 2011, giusta quanto stabilito dall’art. 2, comma 5 -bis , del citato d.l. n. 138 del 2011.
La Commissione adìta respingeva il ricorso, rilevando che: – in altro giudizio dinanzi a sé incardinato era stata accertata la regolarità della notifica della prodromica cartella di pagamento; – detta cartella non era stata tempestivamente impugnata dalla società intimata; – in ogni caso, l’irrogazione della sanzione appariva giustificata dal fatto che la contribuente non aveva provveduto a versare entro il termine del 31 dicembre 2011 le somme di cui si era riconosciuta debitrice con l’adesione al condono fiscale.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT-2) del Lazio, la quale -dopo aver sospeso il processo in attesa della definizione di altra causa fra le stesse parti, ritenuta pregiudiziale-, con sentenza n. 3103/2023 del 23 maggio
2023 accoglieva l’appello della RAGIONE_SOCIALE e dei soci e, per l’effetto, annullava l’atto di contestazione.
A sostegno della pronuncia adottata i giudici regionali osservavano che: – la notifica della cartella presupposta, avvenuta il 29 aprile 2008, doveva ritenersi irregolare, essendo stata effettuata secondo il cd. ex art. 60, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 600 del 1973 senza che nella relata fossero state attestate le ricerche eseguite dall’agente notificatore; -tale vizio si era riverberato sull’intimazione di pagamento notificata il 22 maggio 2013, che peraltro risultava intempestiva rispetto al termine perentorio del 31 dicembre 2011 fissato dall’art. 2, comma 5 -bis , del d.l. n. 138 del 2011; – veniva così a «manca (re) il fondamento» del successivo atto di contestazione.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato alla RAGIONE_SOCIALE e ai soci NOME e NOME COGNOME, rimasti tutti quanti intimati.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 19, 39, 41, 43 e 61 del d. lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c..
1.1 Si assume che l’impugnata sentenza sarebbe stata resa in violazione del giudicato esterno costituito dall’ordinanza di questa Corte n. 29600/2021 del 22 ottobre 2021, resa nell’àmbito di altra controversia tributaria introdotta da NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE
1.2 Viene, inoltre, dedotto che il collegio regionale, pronunciandosi sulla
regolarità della notifica della cartella di pagamento presupposta dal provvedimento sanzionatorio qui impugnato, avrebbe violato anche l’art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992, il quale prevede che un atto tributario autonomamente impugnabile possa essere contestato soltanto per vizi propri.
Con il secondo motivo, parimenti proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 600 del 1973.
2.1 Si censura la gravata decisione per aver erroneamente ritenuto invalida la notifica della cartella presupposta, che invece era stata regolarmente eseguita secondo il cd. .
Il primo motivo è fondato, nei termini di sèguito precisati, e il suo accoglimento assorbe lo scrutinio del secondo mezzo di gravame.
3.1 Dalla ricostruzione della vicenda di causa operata dalla stessa CGT-2 laziale emerge che:
-l’atto di contestazione oggetto del presente giudizio è stato preceduto dalla regolare notifica di un’intimazione di pagamento, eseguita in data 22 maggio 2013;
in altra controversia tributaria promossa da NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’impugnazione dell’estratto di ruolo emesso su sua richiesta dall’agente della riscossione in data 22 giugno 2016, nonchè della corrispondente cartella di pagamento, che il ricorrente negava essergli mai stata notificata, questa Corte, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c., ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso della parte privata con ordinanza n. 29600/2021 del 22 ottobre 2021;
la pronuncia di inammissibilità è stata motivata in base al rilievo che il contribuente avrebbe dovuto impugnare nel termine di legge la precedente intimazione di pagamento regolarmente notificatagli il 22
maggio 2013, con la quale era stato reso edotto della cartella di cui lamentava la mancata notificazione.
3.2 Tanto premesso, ritiene il Collegio che le argomentazioni su cui si fonda la citata ordinanza possano essere riprese e applicate alla fattispecie in esame.
3.3 Invero, una volta definitivamente stabilito che la RAGIONE_SOCIALE, a mezzo dei soci accomandatari e legali rappresentanti pro tempore NOME e NOME COGNOME, non ha impugnato l’intimazione di pagamento ritualmente notificata dall’agente della riscossione il 22 maggio 2013, dolendosi in quella sede dell’omessa o invalida notifica della prodromica cartella esattoriale, deve a maggior ragione escludersi che un simile vizio possa essere fatto valere in questo giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione di un atto (il provvedimento di irrogazione della sanzione) successivo alla stessa intimazione.
3.4 Giova, in proposito, rammentare che:
-ai sensi dell’art. 19, comma 3, secondo e terzo periodo, del d. lgs. n. 546 del 1992, «ognuno degli atti autonomamente impugnabili» dinanzi al giudice tributario «può essere impugnato solo per vizi propri», fermo restando che «la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo»;
fra gli atti autonomamente impugnabili rientrano sia il provvedimento che irroga le sanzioni (art. 19, comma 1, lettere c]) sia l’avviso di mora (art. 19, comma 1, lettera e]), al quale deve ritenersi equiparabile l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 (sull’argomento cfr. Cass. n. 6436/2025, Cass. n. 20476/2025, Cass. n. 28706/2025).
3.5 Chiarito ciò, va notato che, a differenza di quanto sostenuto dalla CGT-2, nessun rilievo assume ai fini della presente controversia la circostanza che l’intimazione di pagamento di cui trattasi sia stata
notificata dopo il 31 dicembre 2011.
3.6 Sul tema questa Corte regolatrice ha recentemente statuito che l’omesso versamento entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, anche dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica RAGIONE_SOCIALE relative cartelle di pagamento, RAGIONE_SOCIALE somme dichiarate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e RAGIONE_SOCIALE sanatorie di cui alla legge n. 289 del 2002 rende applicabile la sanzione prevista dall’art. 2, comma 5 -ter , del d.l. n. 138 del 2011, a prescindere dal fatto che nel medesimo termine gli enti di riscossione abbiano o meno provveduto a intraprendere le azioni coattive necessarie per l’integrale recupero degli importi dovuti e non corrisposti, ove occorra mediante l’invio di un’intimazione a pagare ex art. 2, comma 5 -bis, del citato decreto-legge (cfr. Cass. n. 18802/2025).
3.7 Il suenunciato principio di diritto deve essere ribadito in questa sede.
Per le ragioni illustrate, va disposta la cassazione della sentenza impugnata.
4.1 Poiché le contestazioni mosse in appello dalla RAGIONE_SOCIALE e dai soci NOME e NOME COGNOME vertevano esclusivamente sulla mancata notifica dell’intimazione di pagamento entro il termine del 31 dicembre 2011 -e quindi riguardavano un atto che, come appena rilevato, non costituiva presupposto per l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 2, comma 5 -ter , del D.L. n. 138 del 2011-, la causa può essere decisa nel merito, non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto dell’originario ricorso RAGIONE_SOCIALE parti private (artt. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992).
L’accoglimento del ricorso erariale, determinando la caducazione della sentenza d’appello, interamente sostitutiva della pronuncia di prime cure, impone di provvedere in ordine alle spese del doppio grado di merito.
5.1 Le dette spese seguono la soccombenza, al pari di quelle del giudizio
di legittimità, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALE parti private; condanna la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido fra loro, a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese processuali, liquidate per il primo grado in complessivi 3.000 euro, per il giudizio d’appello in complessivi 3.600 euro e per il giudizio di legittimità in complessivi 4.300 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME