Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25706 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25706 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18323/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO, n. 8109/19 depositata il 30 ottobre 2019;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di contestazione notificato in data 3 ottobre 2016 la Direzione Provinciale di Salerno dell’Agenzia delle Entrate irrogava
alla RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 2, comma 5ter , del D.L. n. 138 del 2011, convertito in L. n. 148 del 2011, la sanzione amministrativa pecuniaria di 16.601,42 euro, a sèguito dell’omesso pagamento da parte della prefata società, entro il previsto termine del 31 dicembre 2011, delle somme da essa dovute per l’adesione ai condoni di cui alla L. n. 289 del 2002.
La contribuente impugnava l’atto in parola dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, la quale, in accoglimento del suo ricorso, annullava la sanzione comminata.
La pronuncia veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, che con sentenza n. 8109/19 del 30 ottobre 2019 respingeva l’appello erariale.
A sostegno dell’adottata decisione i giudici di secondo grado osservavano che: a norma dell’art. 2, comma 5 -bis , del citato decretolegge, l’irrogazione della sanzione di cui al successivo comma 5ter avrebbe dovuto essere preceduta dall’invio di un’intimazione di pagamento entro il termine del 31 dicembre 2011; nel caso di specie, l’omissione di tale adempimento aveva determinato non solo la decadenza dell’Amministrazione Finanziaria dall’esercizio del potere di riscossione, ma anche la prescrizione della sanzione per decorso del termine quinquennale stabilito dall’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997.
Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Con ordinanza interlocutoria n. 26426/2021 del 29 settembre 2021, ravvisata la mancanza dell’evidenza decisoria, l’ex Sesta Sezione Civile rimetteva la causa alla pubblica udienza di questa Sezione Tributaria, a norma dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile «ratione temporis» .
Il ricorso è stato in sèguito avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto evidenziato che non osta alla trattazione camerale del presente ricorso la circostanza che con la summenzionata ordinanza interlocutoria n. 26426/2021 del 29 settembre 2021, resa dalla soppressa Sesta Sezione Civile, la causa sia stata rimessa alla pubblica udienza di questa Sezione.
1.1 Come infatti è già stato chiarito in altre precedenti occasioni, non vi è un dato positivo cogente che assegni forza vincolante alla prima valutazione del collegio della cd. la non ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge per la definizione del giudizio nelle forme di cui all’art. 380 -bis c.p.c. e l’opportunità della sua trattazione in pubblica udienza, con l’effetto di impedire, sulla scorta di un diverso successivo apprezzamento, la decisione del ricorso da parte della sezione semplice in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c. (cfr. Cass. n. 25837/2017, Cass. n. 34033/2023, Cass. n. 29071/2024).
1.2 Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, commi 5 -bis e 5ter , del D.L. n. 138 del 2011, convertito in L. n. 148 del 2011.
1.3 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente ritenuto necessario, ai fini della legittima irrogazione della sanzione amministrativa di cui trattasi, il previo invio da parte dell’agente della riscossione, entro il termine del 31 dicembre 2011, di un’intimazione di pagamento al debitore inadempiente.
1.4 La censura è fondata.
1.5 Per una migliore intelligenza della questione giuridica che essa prospetta conviene riportare qui di sèguito il testo delle norme invocate dalla parte pubblica ricorrente:
D.L. n. 138 del 2011, convertito in L. n. 148 del 2011, art. 2
comma 5bis : «L’Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all’entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono all’avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le società del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia provvedono, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell’integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011»;
comma 5ter : «In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5bis , si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l’accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2013, anche con riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l’accertamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno».
1.6 Ricostruita la cornice normativa di riferimento, va osservato che questa Corte si è recentemente occupata del tema oggetto
della presente controversia nell’ordinanza n. 18802/2025, dalla quale è stata tratta la seguente massima: «L’omesso pagamento delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla l. n. 289 del 2002 anche dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamentocomporta l’applicabilità della sanzione prevista per il caso di omesso pagamento entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, di cui all’art. 2, comma 5 -ter, del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011, anche quando gli enti di riscossione non hanno provveduto, nel medesimo termine, all’avvio di ogni azione coattiva necessaria per l’integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, come l’invio di un’intimazione a pagare ex art. 2, comma 5-bis, del citato d.l.» .
1.7 Nella motivazione del precitato arresto giurisprudenziale è stato chiarito che:
con la disposizione di cui al comma 5bis il legislatore ha fissato all’agente della riscossione il termine ultimo del 31 dicembre 2011 per avviare, nei confronti dei contribuenti che si fossero avvalsi dei condoni o delle sanatorie di cui alla L. n. 289 del 2002, ogni azione coattiva necessaria per l’integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza;
il successivo comma 5ter opera, invece, sul versante del contribuente, comminando una sanzione (ulteriore rispetto a quelle già eventualmente contemplate dalla L. n. 289 del 2002) a carico di chi non avesse provveduto a pagare entro il medesimo termine le somme dovute;
il comma 5bis impone all’agente della riscossione di avviare le azioni coattive, o di intimare il pagamento, e al contribuente di provvedere alla corresponsione di quanto dovuto; non prevede, invece, che l’obbligo del contribuente sia subordinato all’avvio delle predette azioni o all’invio di un’intimazione a pagare;
le due disposizioni disciplinano, quindi, comportamenti autonomi da porre in essere entro il medesimo termine (31 dicembre 2011);
-stante l’identica scadenza fissata per entrambi gli adempimenti, è impossibile ipotizzare che l’obbligo del contribuente sussista solo dopo che l’agente della riscossione si sia attivato nei modi sopra indicati;
del resto, la norma sul trattamento sanzionatorio non può che collocarsi su un piano diverso rispetto all’azione coattiva finalizzata al recupero delle somme non versate.
1.8 Il collegio ritiene di dover dare continuità al surrichiamato precedente, condividendo le argomentazioni che lo sostengono.
1.9 Ne discende che la gravata decisione, avendo ritenuto necessario, ai fini della legittima irrogazione della sanzione, il previo invio al contribuente di un’intimazione di pagamento entro il termine del 31 dicembre 2011, risulta affetta dal lamentato «error in iudicando» .
Per le ragioni illustrate, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi al principio di diritto sopra espresso.
Al giudice del rinvio viene demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME